Sentenza 14 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/02/2002, n. 2167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2167 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 2 1 67 / 02 S RIMA DICASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 10222/99 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Dott. Alberto SPANO' Cron. 5208 Consigliere Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere - Rep. Consigliere Ud.20/11/01 Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Pasquale PICONE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI IG, elettivamente domiciliato in ROMA VLE presso lo studio dell'avvocatoGIUSEPPE MAZZINI 55, GRILLO CAMILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DE GREGORI LORENZO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO 4482 -1- DOMENICO, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1360/98 del Tribunale di GENOVA, depositata il 21/05/98 R.G.N. 8977/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato GRILLO;
udito l'Avvocato SGROI per delega CORRERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con decreto n.1310/1996 il Pretore di Genova ingiungeva al notaio IG SI il pagamento di £.796.888.920 (pari a €.411.558,78) per contributi non corrisposti, somme aggiuntive e sanzioni amministrative, relativamente ai rapporti di lavoro subordinato intercorsi con il sig.IU ST (dal 1983 al 1993: il solo rapporto che in questa sede interessa) e con altri due lavoratori. L'opposizione al decreto ingiuntivo veniva decisa dallo stesso Pretore con sentenza non definitiva del 28 ottobre 1997 con la quale veniva negata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con l'ST. Proponevano appello immediato, in via principale, il SI (la cui impugnazione riguarda altra dipendente e non interessa in questa sede) e, in via incidentale, l'INPS che impugnava il capo di sentenza che aveva escluso il rapporto di lavoro subordinato tra il notaio e l'ST. Con sentenza non definitiva in data 14/21 maggio 1998, il Tribunale di Genova, riformando la pronuncia di primo grado, affermava la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato con l'ST e disponeva l'ulteriore corso della causa per la determinazione del credito dell'INPS. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il SI con quattro motivi, illustrati con memoria. Resiste l'INPS con controricorso. ་འཛད་ཅིར་ MOTIVI DELLA DECISIONE. ང 1022299.doc T Col primo motivo, il lavoratore deduce carente e/o insufficiente e/o illogica motivazione ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.. Sostiene che il Tribunale avrebbe rilevato, in via del tutto generica e con formulazione stereotipa, la sussistenza di elementi non direttamente probanti il vincolo della subordinazione e tuttavia tali da far ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, senza rendere evidente l'iter logico seguito;
il giudice di appello, inoltre, non aveva considerato che l'ST assolveva agli oneri fiscali derivanti dall'esercizio di attività autonoma (ICIAP, IVA), era proprietario del mobilio utilizzato nello studio, si autodeterminava nei tempi e nella gestione delle pratiche, non veniva retribuito quando si assentava per preparare e sostenere gli esami di notaio. Il Tribunale aveva contraddittoriamente valorizzato, per affermare il vincolo della subordinazione, indizi tutti deponenti nel senso dell'esplicazione di attività autonoma. Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione e o falsa applicazione della norma di cui all'art.2697 c.civ. in relazione all'art.360, n.3 c.p.c. e denuncia l'indebita attribuzione di valore probatorio all'accertamento ispettivo in punto di (mancato) adempimento degli obblighi contributivi, mentre tale accertamento avrebbe potuto essere utilizzato solo in assonanza con altre risultanze probatorie, non avendo esso, di per sé, valore di prova, nemmeno indiziaria, tale da addossare all'opponente la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli. Col terzo motivo, denunciando ancora contraddittorietà e/o illogicità della motivazione, il ricorrente si duole che il Tribunale, partendo dalla premessa che i dati del verbale di accertamento dell'INPS non sono utilizzabili quando gli stessi lascino margini di dubbio o appaiano incompleti, aveva poi trascurato proprio i 1022299.doc dati contrastanti emersi dall'istruttoria (esistenza di clienti propri dell'ST, assolvimento da parte dello stesso degli oneri fiscali di lavoro autonomo, autonomia di gestione e, comunque, riconosciuta mancanza di prova sulla sovraordinazione del notaio), in relazione ai quali il verbale di accertamento appariva lacunoso. Col quarto motivo, il SI deduce illogicità della motivazione per contrasto con la normativa di cui alla legge 335/1995 come oggi applicata sulla tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, e dei titolari di rapporti di collaborazione continuativa i quali debbono iscriversi ad apposita gestione separata dell'INPS. Era pertanto illogico considerare subordinata una attività che la nuova legge, secondo la sua consueta applicazione, ritiene di natura autonoma, senza tuttavia avere creato, la legge stessa, una nuova figura giuridica (rapporto di collaborazione continuativo senza vincolo di subordinazione) avendo essa stabilito solo l'obbligo per quei lavoratori di iscrizione alla speciale gestione INPS appositamente costituita. I motivi, che per la stretta connessione delle censure esposte è opportuno trattare congiuntamente, sono infondati. Rileva la Corte come il Tribunale abbia premesso alcune considerazioni sul valore probatorio dei verbali di accertamento del servizio ispettivo dell'INPS, affermando correttamente che il convincimento del giudice circa la possibilità di ritenere provata la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa alla luce del verbale degli ispettori è giustificato solo nel caso in cui gli elementi da essi desumibili siano univoci, significativi e attendibili (quanto al contenuto delle dichiarazioni rese agli ufficiali verbalizzanti); qualora rimangano, invece, margini 1022299.doc 5 di dubbio o i dati del verbale appaiano incompleti, è onere dell'Istituto provvedere a colmare tali deficienze Ha, quindi, rilevato il giudice di secondo grado che gli elementi acquisiti nel giudizio, seppure non direttamente probanti, erano tuttavia idonei, per quantità e univocità e per il contesto nel quale si inserivano, a suffragare tale decisione. Era bensì provato che l'ST aveva svolto anche attività in proprio, ma in misura assolutamente trascurabile;
per contro il lavoratore aveva fatturato al notaio, per importi di rilievo, prestazioni - genericamente indicate come visure ipotecarie e catastali, pratiche eseguite presso i competenti uffici, onorari - che, da un lato, non consentivano di suffragare la giustificazione del notaio secondo cui si sarebbe trattato di prestazioni professionali rese dal lavoratore a titolo personale nei confronti dei clienti del SI (tuttavia fatturate a quest'ultimo); d'altro lato, era provato che l'ST praticava un orario fisso;
veniva pagato con anticipi mensili di importo costante sulle fatture che avrebbe emesso a fine anno;
svolgeva attività assolutamente prevalente di collaborazione e assistenza all'attività propria del notaio;
si avvaleva delle strutture, dei mezzi e del personale di segreteria, messo a disposizione pressoché esclusivamente dal SI (tranne la scrivania ed alcune sedie, introdotte nello studio dall'ST); non contribuiva in alcun modo alla gestione dello studio;
godeva di ferie e percepiva la tredicesima mensilità; predisponeva gli atti notarili che venivano poi necessariamente fatti propri dal notaio che, firmandoli, ne assumeva la responsabilità; era anche presumibile un diretto controllo del notaio su tale attività di collaborazione, non essendo concepibile che il primo si limitasse a sottoscrivere gli atti di cui si assumeva la responsabilità civile e professionale;
in siffatta attività neppure era 1022299.doc pensabile che l'ST non dovesse soggiacere alle esigenze organizzative del notaio (significativa era anche la coincidenza, quanto meno parziale, delle ferie con la chiusura feriale dello studio). In senso contrario non potevano deporre le interruzioni dell'attività del lavoratore durante i periodi necessari per la preparazione e la partecipazione ai concorsi notarili, giacché il rapporto di lavoro subordinato è compatibile con sospensioni concordate delle prestazioni e della retribuzione. Ritiene la Corte che le argomentazioni del giudice di appello ora esposte non meritino le critiche espresse dal ricorrente. In ordine al valore probatorio dei verbali dei funzionari degli istituti di previdenza, la giurisprudenza di questa Corte è concorde nell'affermare che gli stessi verbali fanno piena prova dei fatti, che i funzionari medesimi attestino avvenuti in loro presenza o da loro posti in essere nel corso degli accertamenti, mentre per le altre circostanze di fatto che i predetti pubblici ufficiali segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerare sufficientemente provate le circostanze accertate nel verbale, in presenza di un loro specifico contenuto probatorio o in concorso di altri elementi che rendano superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Cass.26 luglio 2000 n.9827; 1° aprile 1995, n.3853) e può comunque attribuire a tali accertamenti valore indiziario (Cass.19 giugno 2000, n.8323; 24 maggio 1985, n.3148; 10 gennaio 1981, n.229). In sostanza, questa Corte ha costantemente ritenuto che il materiale raccolto dai verbalizzanti debba passare al vaglio del giudice il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale ne sia la valenza probatoria, senza che a tale 1022299.doc 7 3 materiale possa essere attribuito il valore di accertamento che valga ad addossare all'opponente l'onere della prova contraria (Cass. 18 giugno 1998, n.6110). Rileva, peraltro, la Corte che il Tribunale di Genova ha richiamato tale orientamenti della giurisprudenza di legittimità nell'esaminare la valenza probatoria del verbale ispettivo in relazione ad altra lavoratrice (Marta Contessi) in ordine alla quale, col verbale, era stata anche rilevata (e l'accertamento è stato disatteso dai giudici di merito) l'omissione contributiva di cui al decreto ingiuntivo. Per quanto concerne, invece, la posizione dell'ST, il Tribunale ha dato atto puntualmente delle difese svolte dal SI anche sul piano fattuale (sostanzialmente riproposte nel ricorso per cassazione: proprietà in capo all'ST di arredi, assenza di orario fisso e prestabilito, titolarità di partita I.V.A., numerose fatture emesse dall'ST a favore di terzi, assolvimento dell'imposta di lavoro autonomo e mancanza di retribuzione durante la preparazione e lo svolgimento dei concorsi notarili), le ha adeguatamente valutate confrontandole con le altre acquisizioni istruttorie ed ha negato, con l'ampia motivazione sopra riepilogata, che le circostanze addotte dall'opponente potessero, per contenuto specifico e per importanza, conseguire l'effetto di eliminare l'efficacia delle altre acquisizioni probatorie. Deve essere, in particolare, disattesa la critica del ricorrente secondo la quale il Tribunale avrebbe illogicamente e contraddittoriamente ritenuto fondata la pretesa dell'Istituto, correlata all'assunto della natura subordinata del rapporto lavorativo, pur in presenza di elementi non direttamente probanti. Ritiene la Corte che il Tribunale si sia legittimamente avvalso di una quantità di elementi presuntivi univoci e convergenti nel condurlo, proprio sul 1022299.doc 00 لا piano della logica e del senso comune, a ravvisare la natura dipendente del rapporto ed a svalutare altri elementi di segno contrario offerti dall'opponente, sottolineandone, come risulta dalla motivazione della sentenza sopra ampiamente sintetizzata, la scarsa idoneità a vincere la forza probatoria di quelli valorizzati dallo stesso Tribunale. Deve rilevarsi che nel sistema del codice civile anche le presunzioni semplici (art.2727 c.civ.), costituiscono, se gravi, precise e concordanti, fonte di prova e di convincimento del giudice. Tale rilievo vale, in particolare, nel caso di specie, a rendere non meritevole di censura l'argomento del Tribunale, in punto di subordinazione, secondo cui la predisposizione di atti notarili dei quali il notaio avrebbe poi assunto la paternità giuridica e professionale con la sottoscrizione (circostanze pacifiche, attinenti a prestazioni di tutto rilievo) non avrebbe potuto avvenire, di fatto, al di fuori di direttive e di stretto controllo del professionista, nel che, pure, si sarebbe, appunto, concretizzata la subordinazione. Occorre anche porre in risalto che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti 1022299.doc (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (Cass. Sez.U 27 dicembre 1997, n.13045; 18 marzo 1995, n.3205; 3 ottobre 1994, n.8006; 21 ottobre 1994, n.8653). Deve aggiungersi che nel ricorso non sono specificamente riportati i documenti o le dichiarazioni testimoniali da cui dovrebbero desumersi le circostanze contrastanti con le risultanze valorizzate dal giudice di appello, sicché il ricorso presenta anche profili di inammissibilità, per l'inosservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione il quale discende dal divieto, posto dall'ordinamento processuale al giudice di legittimità, di ricercare le prove direttamente negli atti di causa. Infine, la circostanza che determinati soggetti che espletano la loro attività lavorativa presso studi notarili siano considerati lavoratori autonomi ai sensi dell'art.49, primo comma del d.p.r. 22 dicembre 1986, n.917 (t.u. delle imposte sui redditi) e siano assicurati presso l'INPS, a norma dell'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, in quanto, comunque, titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, non può assumere alcun rilievo ai fini della qualificazione del rapporto tra il notaio SI e l'ST in quanto è proprio dalla diversa qualificazione, ove eventualmente ne fossero sussistiti i presupposti, 1022299.doc 10 che l'ST avrebbe potuto essere ritenuto assoggettabile alla disciplina fiscale e, astrattamente, a quella contributiva (introdotta in epoca successiva alle prestazioni di cui è causa) appena citate. D'altra parte, l'assetto dato, a seguito alla nuova disciplina, ad altri soggetti, espletanti la loro attività presso altri studi notarili, non può certo indurre ad affermare che analoga considerazione debba aversi, in concreto, per il rapporto in esame, in presenza delle pertinenti argomentazioni svolte dal giudice di merito in ordine all'effettivo suo atteggiarsi e alla conseguente sua corretta qualificazione giuridica. Le considerazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, inducono, conclusivamente, a rigettare il ricorso. Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art.385 c.p.c.. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese in €. 10,33 , oltre ad €.2.000# per onorari. Così deciso in Roma, addì 20 novembre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE ESTENSORY. Phill. I D A 0 , S 3 1 S 3 O . A 5 L T T L R , . O IL CANCELLIERE A A ' N B S L I E Depositato in Cancelleria L 3 P D E S 7 - I D A 8 T oggi, 14 FEB. 2002 I IN - S S E 1 G R O N 1 P O P E S A M E IL CANCELLIERE, I D I G F A E A O G , 2 D O E O T L E R T T T I S N A R I I E L G S D L E E E R O D 11 1022299.doc