CASS
Sentenza 9 giugno 2026
Sentenza 9 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/06/2026, n. 21154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21154 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZO CO, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 13/01/2026 del Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di semilibertà proposta da CO ZO, in espiazione della pena di anni trenta di reclusione per effetto di provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria per i delitti di rapina, tentata e consumata, ricettazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, costituzione, direzione e finanziamento di un’associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi fino al 2009. Dato atto che il condannato aveva scontato la pena per i reati ostativi e il quantum di pena per l’accesso alla semilibertà, il Tribunale di sorveglianza, fatto presente di aver rigettato analoga istanza il 17 giugno 2025, ha considerato il detenuto non meritevole del beneficio in ragione dei plurimi reati commessi in un ampio arco temporale, dell’inidoneità Penale Sent. Sez. 1 Num. 21154 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ES ON RA Data Udienza: 29/04/2026 della prospettiva lavorativa, del non vicino fine pena, ritenendo necessario un ulteriore periodo di osservazione in ambito intramurario 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CO ZO, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito la violazione del principio di progressione trattamentale, nonché mancanza e apparenza della motivazione. Ha lamentato che il Tribunale ha negato il beneficio richiesto, benché l’assistito avesse fruito dell’ammissione al lavoro all’esterno e di permessi premio, svalutando il tempo decorso dai fatti, il positivo comportamento in ambito intramurario, l’intrapreso percorso rieducativo e di revisione critica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Ai sensi art. 50, comma 4, Ord. pen, l’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. In ossequio alla previsione normativa la giurisprudenza costante richiede due distinte indagini, una sui risultati del trattamento individualizzato e l’altra sull’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, [...], Rv. 202414 - 05; Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, [...], Rv. 259622 – 01; Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285550 – 01). Occorre in proposito ribadire che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (cfr., in parte motiva, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, [...], Rv. 252921 - 01). Basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, il giudice deve apprezzare le riferite informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione in relazione alle istanze rieducative sottostanti alla misura e ai profili di pericolosità dell’interessato. Nel solco delle richiamate indicazioni giurisprudenziali, il Tribunale di sorveglianza ha espressamente preso in esame tutte le informazioni a sua disposizione, valutando i progressi del trattamento, l’ammissione al lavoro esterno e la concessione di permessi premio, già ponderati in occasione di precedente rigetto, in data 17 giugno 2025, di analoga istanza. Nell’ambito di una valutazione complessiva sul grado di progressione trattamentale raggiunto ha nondimeno espresso, con motivazione esente da profili di illogicità e, come tale, insindacabile in questa sede, un giudizio prognostico sfavorevole sulla sussistenza, allo 2 stato, delle condizioni per un graduale reinserimento del condannato, in esito a un ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, reputando che la misura sia prematura in relazione al non vicino fine pena (4 marzo 2035) e che sia necessario un ulteriore periodo di verifica dei risultati del trattamento e di sperimentazione di più graduali benefici penitenziari, avuto riguardo alla lunga carriera criminale del ricorrente (contrassegnata da numerose condanne per fatti gravi, per quanto risalenti, dall’applicazione di misure di prevenzione personali e da un’esperienza di latitanza) e alla ritenuta inidoneità della prospettiva lavorativa. Ha considerato, in particolare, poco convincente l’occupazione reperita alle dipendenze di datore di lavoro non esente dal coinvolgimento in procedimenti penali, profilo quest’ultimo non attinto da specifiche censure, seppur determinante nel giudizio richiesto dall’art. 50, comma 4, cit., poiché investe l’esistenza di una progettualità extramuraria idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo rieducativo. L’ordinanza impugnata non viola pertanto il principio giurisprudenziale della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, che riafferma nel contesto di un razionale apprezzamento delle esigenze di risocializzazione cui è ispirato il trattamento. Essa resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo, indirizzate verso un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge.
3. Il ricorso deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ON RA ES 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabrizio Vanorio, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di semilibertà proposta da CO ZO, in espiazione della pena di anni trenta di reclusione per effetto di provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria per i delitti di rapina, tentata e consumata, ricettazione, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, costituzione, direzione e finanziamento di un’associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi fino al 2009. Dato atto che il condannato aveva scontato la pena per i reati ostativi e il quantum di pena per l’accesso alla semilibertà, il Tribunale di sorveglianza, fatto presente di aver rigettato analoga istanza il 17 giugno 2025, ha considerato il detenuto non meritevole del beneficio in ragione dei plurimi reati commessi in un ampio arco temporale, dell’inidoneità Penale Sent. Sez. 1 Num. 21154 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: ES ON RA Data Udienza: 29/04/2026 della prospettiva lavorativa, del non vicino fine pena, ritenendo necessario un ulteriore periodo di osservazione in ambito intramurario 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di CO ZO, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito la violazione del principio di progressione trattamentale, nonché mancanza e apparenza della motivazione. Ha lamentato che il Tribunale ha negato il beneficio richiesto, benché l’assistito avesse fruito dell’ammissione al lavoro all’esterno e di permessi premio, svalutando il tempo decorso dai fatti, il positivo comportamento in ambito intramurario, l’intrapreso percorso rieducativo e di revisione critica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Ai sensi art. 50, comma 4, Ord. pen, l’ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società. In ossequio alla previsione normativa la giurisprudenza costante richiede due distinte indagini, una sui risultati del trattamento individualizzato e l’altra sull’esistenza delle condizioni che garantiscono un graduale reinserimento del detenuto nella società, implicanti la presa di coscienza delle negative esperienze del passato e la riflessione critica proiettata verso il ravvedimento (Sez. 1, n. 4066 del 05/07/1995, [...], Rv. 202414 - 05; Sez. 1, n. 20005 del 09/04/2014, [...], Rv. 259622 – 01; Sez. 1, n. 197 del 25/10/2023, dep. 2024, [...], Rv. 285550 – 01). Occorre in proposito ribadire che la concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza, che deve verificare, al di fuori di ogni automatismo, la meritevolezza del condannato in relazione al beneficio richiesto e l’idoneità di quest’ultimo a facilitarne il reinserimento sociale (cfr., in parte motiva, Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, [...], Rv. 252921 - 01). Basandosi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all’osservazione, ma senza essere vincolato ai giudizi ivi espressi, il giudice deve apprezzare le riferite informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione in relazione alle istanze rieducative sottostanti alla misura e ai profili di pericolosità dell’interessato. Nel solco delle richiamate indicazioni giurisprudenziali, il Tribunale di sorveglianza ha espressamente preso in esame tutte le informazioni a sua disposizione, valutando i progressi del trattamento, l’ammissione al lavoro esterno e la concessione di permessi premio, già ponderati in occasione di precedente rigetto, in data 17 giugno 2025, di analoga istanza. Nell’ambito di una valutazione complessiva sul grado di progressione trattamentale raggiunto ha nondimeno espresso, con motivazione esente da profili di illogicità e, come tale, insindacabile in questa sede, un giudizio prognostico sfavorevole sulla sussistenza, allo 2 stato, delle condizioni per un graduale reinserimento del condannato, in esito a un ponderato bilanciamento di tutti gli aspetti del caso, reputando che la misura sia prematura in relazione al non vicino fine pena (4 marzo 2035) e che sia necessario un ulteriore periodo di verifica dei risultati del trattamento e di sperimentazione di più graduali benefici penitenziari, avuto riguardo alla lunga carriera criminale del ricorrente (contrassegnata da numerose condanne per fatti gravi, per quanto risalenti, dall’applicazione di misure di prevenzione personali e da un’esperienza di latitanza) e alla ritenuta inidoneità della prospettiva lavorativa. Ha considerato, in particolare, poco convincente l’occupazione reperita alle dipendenze di datore di lavoro non esente dal coinvolgimento in procedimenti penali, profilo quest’ultimo non attinto da specifiche censure, seppur determinante nel giudizio richiesto dall’art. 50, comma 4, cit., poiché investe l’esistenza di una progettualità extramuraria idonea a garantire il conseguimento dell’obiettivo rieducativo. L’ordinanza impugnata non viola pertanto il principio giurisprudenziale della gradualità nella concessione dei benefici penitenziari, che riafferma nel contesto di un razionale apprezzamento delle esigenze di risocializzazione cui è ispirato il trattamento. Essa resiste alle censure mosse in ricorso, di stampo meramente confutativo, indirizzate verso un ambito riservato alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che nella specie risulta esercitata nei limiti logico-giuridici segnati dalla legge.
3. Il ricorso deve essere quindi rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente ON RA ES 3