Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/04/2002, n. 4689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4689 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
E N O I Z A R ce T S I G , . . A E .P A L R I D A R . A L 046 89 /02 A B E D D E A I T I E A S R 1 T I Oggetto: Imposta sui redditi - N T 3 N E R 1 S E E S IN NOME DEL POPOLO ALL NO . T E A N A Accertamento M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 6325/1998 SEZIONE QUINTA CIVILE 10693 composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. Presidente Rep. Dott. Giovanni Paolini Consigliere Ud. 14.12.2001 Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Antonino Di Blasi Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA T sul ricorso proposto: dalla signora LA GO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giusep- pe Renella e Luigi Fernandez, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Satrico n. 65, come da procura speciale a mar- gine del ricorso;
- ricorrente -
contro l'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO - I UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI MILANO, in persona del Ministro delle finanze pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12; 8 0 6 2 - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale 23 gennaio 1997, n. 144/97, depositata il 12 febbraio 1997; udita la relazione sulla causa svolta nella udienza pubblica del 14 dicembre 2001 dal Cons. Achille Meloncelli;
udito, per la ricorrente, l'avv. Paolo Antonelli Camposarcuno, delegato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo e per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del secondo motivo del ricor- so;
Svolgimento del processo 1.1. La signora LA GO ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale 23 gennaio 1997, n. 144/97, deposita- ta il 12 febbraio 1997, che ha accolto il ricorso dell'Ufficio delle imposte di- rette di Milano in tema di imposte sui redditi del 1974. 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: l'Ufficio delle imposte dirette di Milano rettifica induttivamente il reddito - di impresa ed analiticamente il reddito dei fabbricati per il 1974 a carico del- la signora LA GO, esercente due negozi per la vendita al dettaglio di abbigliamento femminile, siti in Milano;
la contribuente ricorre alla Commissione tributaria di primo grado, che non ritiene rettificabile il reddito di impresa, stante la regolarità formale del- le scritture contabili;
-- l'appello dell'Ufficio è respinto dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano;
2 - il ricorso dell'Ufficio alla Commissione tributaria centrale è da questa ac- colto con la sentenza ora impugnata per cassazione.
1.3. La sentenza della Commissione tributaria centrale 23 gennaio 1997, n. 144/97, è così motivata: l'accertamento dell'Ufficio trova fondamento nella incompletezza e nella - non veridicità sostanziale dei dati registrati nelle scritture contabili, desunti dalla discordanza palese tra consumi, costo e retribuzioni del personale di- pendente e ricavi dichiarati;
- l'Ufficio ha fatto ricorso alla presunzione, ritenendo irrisorio il ricarico di- chiarato dalla contribuente, in linea con l'art. 39.1.d), DPR 29 settembre 1973, n. 600, che, appunto, prevede la possibilità per l'Amministrazione di desumere, anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, l'esistenza di maggiori proventi;
pertanto, l'accertamento dell'Ufficio appare basato su dati di fatto di in- dubbia concretezza, calcolati sulla base di presunzioni di carattere generale che non possono essere ignorati.
2.1. Il ricorso per cassazione della signora LA GO è sostenuto con due motivi di impugnazione.
2.2. La ricorrente conclude chiedendo, in via principale, che la sen- tenza impugnata sia cassata senza rinvio e, in via subordinata, che essa sia cassata con rinvio.
3. L'Amministrazione delle finanze non si è costituita in giudizio. Motivi della decisione 4.1. Con il primo motivo di ricorso la signora LA GO denuncia la carenza assoluta di motivazione anche per travisamento dei fatti rilevabile 3 d'ufficio.
4.2. La ricorrente sostiene, al riguardo, che l'Ufficio nelle sue impu- gnazioni avrebbe palesemente travisato i fatti, facendo riferimento a dati e- videntemente riferibili ad altro procedimento. Infatti, oltre alla discordanza rispetto a redditi imponibili dichiarati ed accertati, risultanti dall'atto impositivo in discussione, la controparte con- tinuerebbe a richiamare una inesistente rettifica di reddito dei fabbricati, che peril 1974 risulta accettato e confermato, come da dichiarazione. Le discre- panze sarebbero state rilevabili anche da parte del giudice, che avrebbe, per- tanto, dovuto promunciarsi per l'inammissibilità dell'impugnazione. La Commissione tributaria centrale, con motivazione palesemente carente, avrebbe ritenuto che l'accertamento sia induttivo e che sia anche le- gittimo, perché basato su concreti dati di fatto, peraltro non specificati: l'u- nica indicazione che si rinverrebbe sarebbe il solito riferimento al cosiddetto ricarico, ritenuto insufficiente, ma non vi sarebbe traccia alcuna di presun- zioni qualificate, né, d'altro canto, risulterebbero gli altri elementi legitti- manti la rettifica della dichiarazione ex art. 39.1.d) DPR 29 settembre 1973, n. 600, operata dall'Ufficio.
5.1. Con il secondo motivo di ricorso la signora GO ipotizza la falsa ed erronea applicazione degli art. 18 e 39.1.d) DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
5.2. La ricorrente sostiene, in proposito, che ai sensi dell'art. 18 DPR 29 settembre 1973, n. 600, le imprese minori con un volume di affari fino a € 180.000.000 sono esonerati dalla tenuta delle ordinarie scritture contabili previste dagli art. 14-17, con obbligo di tenuta dei libri IVA nei quali anno- f tare anche le operazioni non soggette a quell'imposta, nonché di annotare nel libro degli acquisti il solo valore delle rimanenze finali. Nulla sarebbe disposto in merito alle scritture di magazzino né al registro riepilogativo di cui all'art. 17. L'Ufficio, partendo dal processo verbale redatto a tavolino, avrebbe ritenuto di fondare la rettifica ai sensi dell'art. 39.1.d) DPR 29 set- tembre 1973, n. 600, sulla presunta obbligatorietà di tenuta degli elaborati per la valutazione delle rimanenze e sulla gratuita, illegittima ed infondata affermazione della, peraltro non provata, sussistenza di autoconsumi da par- te dell'imprenditore, che avrebbero dovuto essere annotati ai sensi della leg- ge sull'IVA, e sulla presunta inadeguatezza dei ricavi in relazione a percen- tuali di ricarico. L'operato dell'Ufficio sarebbe illegittimo ed infondato per falsa ed erronea applicazione degli art. 18 e 39, in quanto, come si sarebbe dimostrato nel ricorso introduttivo e come si sarebbe poi puntualizzato an- che dai primi giudici, l'inesattezza e l'incompletezza degli elementi indicati nella dichiarazione sarebbero risultati insussistenti. Sarebbe stata, peraltro, rilevata l'esatta tenuta delle scritture contabili e la completezza, veridicità ed esattezza delle registrazioni, tutti elementi che nell'originaria formulazione dell'art. 39.1.d) dovevano congiuntamente sussistere con quelli appena indi- cati. Quanto alla inutilizzabilità delle percentuali di ricarico, la prevalente giurisprudenza avrebbe ritenuto illegittimi gli accertamenti della specie. Per quanto concerne, infine, la possibilità di accertamento per presunzioni in presenza di contabilità riscontrata regolarmente tenuta, la rettifica dell'Uffi- cio potrebbe esser operata solo con riferimento a presunzioni munite dei re- quisiti di cui all'art. 2729 cc, che, nel caso, non sussisterebbero.
6. I due motivi d'impugnazione sono così strettamente connessi 5 che possono essere esaminati congiuntamente.
7. I due motivi sono inammissibili. Infatti le censure di palese ca- renza di motivazione e di violazione di legge mosse nei confronti della sen- tenza della Commissione tributaria centrale, potrebbero essere prese in con- siderazione da questa Corte, che deve svolgere un giudizio di sola legittimi- tà, solo se la ricorrente, invece di limitarsi, come ha fatto e come si è diffu- samente riferito, ad esporre dei fatti, assolutamente non verificabili in questa sede, avesse riprodotto testualmente quelle parti degli atti amministrativi, strumentale (come il menzionato processo verbale di constatazione) e finale (l'avviso di accertamento notificato il 25 novembre 1980), e quelle parti de- gli atti di impugnazione e delle sentenze di merito, che, confrontate con la pronuncia della Commissione tributaria centrale, ne evidenziassero il vizio ipotizzato. In particolare, la ricorrente avrebbe dovuto evidenziare, con le modalità necessarie ad assicurare l'autosufficienza del ricorso per cassazio- ne, in che cosa sia consistita la palese discordanza tra costi e ricavi, riprodu- cendo testualmente le parti degli atti, della stessa contribuente e dell'Ufficio, che li indicavano, e in che cosa sia consistita la irrisorietà del ricarico, indi- cando testualmente qual è stato il ricarico applicato dalla contribuente e qual è stato, invece, il ricarico applicato dall'Ufficio. Quanto alla presunzione, poi, la ricorrente avrebbe dovuto illustrare le ragioni per cui i fatti utilizzati dall'Ufficio come strumento di prova non avrebbero potuto essere considera- ti né gravi, né precisi né concordanti. Poiché, dunque, i motivi di impugnazione sono stati redatti nei modi e con i contenuti che si sono sintetizzati ai punti 4.2 e 5.2, essi risultano im- precisi e inadeguati ad assicurare al ricorso per cassazione quell'autosuffi- cienza, senza della quale la Corte si trova nell'impossibilità di adottare un giudizio di legittimità.
8. Il ricorso della signora LA CO deve, conseguentemente, essere rigettato.
9. Poiché l'Amministrazione delle finanze dello Stato non si è costi- tuita in giudizio, mancano i presupposti per una promuncia sulle spese pro- cessuali relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2001. evenmin зовной Il Presidente Il relatore ed estensore Meloncelli IL CANCELLIERE C1 VA AS DEPOSITATO IN CANCELLERIA 2 APR. 2002 Oggi IL CANCELLIERE C1 VAAS E N 6 8 O I 9 5 1 Z . / A 4 N / R - 6 A T 2 I S B . I R . R . G L A P E L . T R A D . U L B A B E I A D D T R I A E S I 1 T T N 3 R E 1 N S E E . I T S N A E A M 7