Sentenza 21 febbraio 2003
Massime • 3
Accertare se un determinato fatto concreta una rinunzia agli atti o al giudizio, ovvero una transazione della lite è compito del giudice di merito, implicando un apprezzamento di fatto, quale esito di un'indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale della o delle parti, come tale incensurabile in cassazione se sorretto da congrua e logica motivazione.
A differenza della rinunzia agli atti del giudizio (atto processuale, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale in cui interviene), la transazione (atto stragiudiziale di definizione della lite) non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, bensì sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando la cessazione della materia del contendere.
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza della dichiarazione da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta, ancorché la dichiarazione sia costituita da parti redatte da soggetto diverso dal sottoscrittore od anche da più soggetti, in quanto al fine di facilitarne la formazione non è normalmente richiesta la coincidenza tra redattore e sottoscrittore.
Commentari • 2
- 1. LEASING: gli interessi finanziari pattuiti sono inglobati nel canoneAvv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 27 febbraio 2019
ISSN 2385-1376 Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi LE MASSIME Valida la clausola di salvaguardia, tale da escludere tout court la configurabilità dell'usura, laddove essa prevede la riduzione dell'interesse moratorio, nei limiti previsti dalla legge n. 108 del 1996, in ragione di eventuali variazioni del tasso pattuito. Il leasing è un negozio giuridico con funzione di finanziamento a scopo di godimento, annoverabile tra i contratti ad esecuzione continuata o periodica, in cui gli interessi sono compresi nei canoni, non si cumulano con gli interessi di mora, né comportano l'adozione di strumenti finanziari, definiti dall'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 (recante …
Leggi di più… - 2. CLAUSOLA PENALE: la riduzione ad equità ex officio è subordinata ad assolvimento oneri di allegazione e provaAvv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 13 gennaio 2017
ISSN 2385-1376 Procedimento patrocinato dallo Studio Legale Filesi LA MASSIMA L'esercizio del potere di riduzione della penale contrattuale ex art. 1384 c.c., è comunque subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte che ne ha interesse. Questo è il principio espresso dal Tribunale di Roma, Giudice Dott.ssa Daniela Gaetano nella sentenza n. 24022 del 23 dicembre 2016. IL CASO I coobbligati in solido, avverso decreto che ingiungeva il pagamento delle somme derivanti dalla applicazione della penale come disciplinata nel dettato contrattuale di riferimento, ne invocavano la revoca, assumendo la sussistenza della fattispecie portata all'esame, del cd. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/02/2003, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HO EG, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE OCEANO ATLANTICO 25, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA LEUCI, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati OTTO TIEFENBRUNNER, WOLFGANG WIELANDER, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
HO IL OT in persona del Procuratore Generale Dottor Franz Holzl, nonché HO OS, elettivamente domiciliate in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che le difende anche disgiuntamente agli avvocati STEFAN THURIN, KARL ZELLER, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
HO ET;
- intimata -
avverso la sentenza n. 102/99 della Corte d'Appello di TRENTO SEZ DIST BOLZANO, emessa il 15/07/99 e depositata il 31/08/99 (R.G. 109/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Maria Grazia LEUCI;
udito l'Avvocato Emanuele COGLITORE (per delega Avv. Luigi Manzi);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LZ NE conveniva innanzi al tribunale di Bolzano la figlia, LZ GA, chiedendo la risoluzione del contratto di vendita della nuda proprietà di alcuni immobili per inadempimento dell'obbligo di corrisponderle lire 7.000.000 e di mantenerla e curarla vita natural durante.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta resisteva, deducendo che la istante aveva già proposto la domanda, ma l'aveva abbandonata;
che successivamente non le aveva chiesto l'adempimento. Il processo, interrotto una prima volta per la morte della istante ed una seconda volta per la morte del procuratore della medesima, veniva tempestivamente riassunto.
Il tribunale, istruita la causa, accoglieva la domanda;
LZ GA proponeva gravame, che la corte di appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano rigettava con sentenza resa il 15.7.1999, considerando - per quanto ancora interessa - che l'accordo, con il quale era stato posto termine alla precedente lite, costituiva una semplice rinuncia con efficacia limitata al processo e non incideva sull'azione e sul diritto sostanziale, precludendo la proposizione di una nuova domanda sul medesimo oggetto;
che le parti avevano stipulato non già una rendita vitalizia, insuscettibile di risoluzione per inadempimento, bensì un vitalizio alimentare, soggetto alla disciplina generale dell'art. 1453 c.c.; che dalle risultanze processuali emergeva la prova dell'inadempimento sotto il duplice profilo che non era stata prestata l'assistenza concordata e pagato il prezzo residuo. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso LZ GA sulla base di due motivi;
hanno resistito con controricorso LZ SE OT e LZ SA;
le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione;
in particolare si sostiene: 1) contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, nel periodo tra il 22.1.1974, data della stipula della vendita, ed il 18.2.1975, data dell'atto di citazione, non si è verificato inadempimento;
2) delle due lettere (l'una datata 15.3.1974 e l'altra 23.1.1975), contenenti richiesta di adempimento, la prima, scritta a macchina, è difficilmente riconducibile alla venditrice e non è stata, comunque, ricevuta dalla destinataria, mentre l'altra proviene da un legale e non svolge effetti di natura sostanziale;
3) solo la richiesta di adempimento vale a costituire in mora, di tal che in mancanza non vi può essere inadempimento;
4) l'eventuale inadempimento dell'obbligazione di prestare assistenza non indurrebbe invalidità del contratto e farebbe semplicemente sorgere un'ulteriore obbligazione di pagamento, configurandosi la prima obbligazione come onere aggiuntivo e non quale "conditio sine qua non" di validità del contratto.
Con il secondo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1965 c.c. nonché vizi di motivazione. L'atto a mezzo del quale le parti hanno posto termine alla lite nel 1975 - si deduce - non concreta semplice rinuncia agli atti del processo, così come ritenuto dalla corte di merito, bensì vera e propria transazione;
ciò perché lo scopo dell'atto era quello di risolvere definitivamente la lite e le parti si sono fatte reciproche concessioni.
Comunque - si prosegue - anche se si trattasse di rinuncia, non pare dubbio che fosse onere della parte istante provare l'inadempimento con riferimento al periodo successivo alla rinuncia ed una tale prova non è stata fornita.
I motivi, che ragioni di connessione consigliano di esaminare congiuntamente, non sono fondati.
A differenza della rinuncia agli atti del giudizio - atto processuale indipendente dalle cause e dalle finalità, che produce l'effetto tipico di estinguere la fase processuale, nella quale interviene - la transazione - atto stragiudiziale di definizione della lite - non incide direttamente sul processo, determinandone l'estinzione, ma sul diritto sostanziale che ne forma oggetto, comportando cessazione della materia del contendere (ex plurimis Cass. 23.4.1999, n. 4035;
Cass. 27.2.1998, n. 2197). Mentre la rinuncia agli atti priva la parte del potere di ottenere una pronuncia di merito e, corrispondentemente, il giudice del potere - dovere di emetterla, lasciando impregiudicata la situazione sottostante, di tal che la domanda può essere riproposta in altro processo, diversamente avviene nella transazione, che appunto perché pone fine al contrasto insorto tra le parti mediante un nuovo regolamento di interessi, incide sul diritto sostanziale e preclude la proposizione di una nuova domanda sul medesimo oggetto. Le parti possono o meno fondare sulla transazione la rinuncia: se la rinuncia sia agli atti del giudizio, il convenuto che l'abbia accettata può opporre all'attore, che riproponga la domanda, la eccezione "rei per transactionem finitae" per ottenerne il rigetto;
se la rinuncia sia motivata con l'intervenuta transazione, si deve fare luogo ad una pronuncia di cessazione della materia del contendere senza bisogno che la rinuncia sia accettata. Come è stato sottolineato, onde stabilire la natura della rinuncia occorre avere riguardo esclusivamente al tenore della dichiarazione, prescindendo dai motivi che ne sono alla base, sempre che essi non si siano trasfusi nella dichiarazione;
nel qual caso assumono rilevanza ai fini interpretativi.
L'accertare se un determinato atto concreta rinuncia (agli atti o all'azione) oppure transazione è compito del giudice di merito, implicando un apprezzamento di fatto, che rappresenta il risultato di un'indagine diretta ad individuare la concreta volontà negoziale della o delle parti, e, come tale, è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione (Cass. 15.7.1994, n. 6691; Cass. 26.11.1973, n. 3191).
Ora la corte di merito ha interpretato l'atto, al quale fanno riferimento i motivi, nel senso che esso contiene una semplice rinuncia al processo e non una transazione, corredando l'adottata interpretazione di corretta ed adeguata motivazione;
a nulla vale osservare in contrario che la parte non rinunciante si è accollato l'onere delle spese, in quanto la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che pone le spese a carico del rinunciante, fa salvo il diverso accordo delle parti.
Sulla distribuzione dell'onere della prova dell'inadempimento nell'ipotesi in cui la domanda di risoluzione del contratto si fondi su di esso si registrano due orientamenti nella giurisprudenza di questa Corte: secondo uno di tali orientamenti l'onere di provare l'inadempimento grava sul creditore che agisce per la risoluzione (Cass. 9.1.1997, n. 124; Cass. 24.9.1996, n. 8435; Cass. 5.4.1994, n. 4285); secondo l'altro, l'onere probatorio del creditore esclude l'inadempimento e rimane limitato alla dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa, individuati nell'esistenza della fonte negoziale o legale del credito (Cass. 27.3.1998, n. 3232; Cass. 15.10.1999, n. 11629; Cass. 7.2.1996, n. 973).
Senza ripercorrere gli argomenti posti a sostegno dei riportati orientamenti si segnala che il secondo di essi è stato recepito dalla sezioni unite di questa Corte con la sentenza 30.10.2001, n. 13533, che ha composto il contrasto, e ad esso ritiene di adeguarsi il Collegio, rilevando che l'onere, della prova si estende alla "mora debendi", ove sia previsto che il creditore chieda l'adempimento.
Ora nella specie la corte di merito ha ritenuto incontestato che l'obbligazione di pagamento della somma è rimasta in gran parte inadempiuta e ha desunto dalle risultanze probatorie il convincimento che neppure l'altra obbligazione (prestazione di assistenza) è stata adempiuta.
È appena il caso di avvertire che il modulo espressivo adoperato dalla corte non consente di distinguere tra adempimento anteriore e successivo alla rinuncia;
la distinzione è, comunque, irrilevante, considerato che la rinuncia agli atti lascia inalterato il diritto, permettendo alla parte di riproporre la domanda sulla base dei medesimi fatti.
In relazione alle lettere i motivi pongono due questioni. La prima è se la lettera, la cui sottoscrizione non sia disconosciuta, possa essere attribuita al sottoscrittore, ancorché egli non ne abbia materialmente compilato il testo per qualsiasi motivo, e va risolta in senso affermativo alla stregua della giurisprudenza, secondo la quale per una ragione di facilitazione della formazione del documento non si richiede che esso sia redatto da chi lo sottoscrive p(er potergliene attribuire la paternità (Cass. 29.4.1991, n. 4749). La seconda concerne la ricezione delle lettere ed è stata risolta dalla corte di merito - sia pure implicitamente - nel senso che esse sono state ricevute dalla destinataria con evidente riferimento agli argomenti spesi al riguardo dai giudici di primo grado. Risulta prospettata per la prima volta in questa sede ed è, perciò, inammissibile la questione della qualificazione dell'obbligazione di assistenza in termini di onere aggiuntivo invece che come "conditio sine qua non".
In conclusione, il ricorso va rigettato;
si ravvisano, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 29 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2003