Sentenza 4 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 04/06/2001, n. 7478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7478 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2001 |
Testo completo
CORTE SUPE UFFICIO COF: Richiesta copia studi dal Sig. REPUBBLICA ITALIANA 71 per diritti ..3000 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 4 GIU 2001 il IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Dott. Vi enzo BAL ASS+ 74787 moment erue SEZIONE SECONDA CIVILE ulla 13.d., mica 0 Milf the sec torment 2 orquinte syle ath Composta dagli Ill.mi Sigg rat Presidente R.G.N. 19983/98 Cron.17274 Consigliere Dott. Ugo RI IO - Rel. Consigliere- Dott. AR DE JULIO Rep. 2757 - Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 07/11/00 - Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente витий,The Julis Phumanis, est. SE NTENZA sul ricorso proposto da: AR, RO AT, NG IU, RO 1 13000 VINCENZO, elettivamente domiciliati in ROMA RANDAZZO CANCELLERIA VIA EMILIO FAA' DI BRUNO 4, presso lo studio dall'avvocatodell'avvocato LICCIARDELLO O, difesi ASERO MILAZZO S, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
GIUSEPPA, elettivamente domiciliato in ROMA STRAMONDO VIA N NEWTON 112, presso lo studio dell'avvocato TESTARMATA G, difeso dall'avvocato VACIRCA VINCENZO, 2000 giusta delega in atti;
controricorrente 1787 -1- avversO la sentenza n. 802/98 del Tribunale di CATANIA, depositata il 06/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/00 dal Consigliere Dott. AR DE JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NC GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 14 maggio 1992 RO AR, ON EP, AP AR, AP LE e ZO NC, quali proprietari e possessori di fondi rustici agrumetati in c.da Archimandrita di Paternò con accesso da una striscia di terreno larga mt. 4 di loro proprietà esclusiva e con altro fondo in proprietà di confinante RA Giuseppa, lamentavano che la RA, nell'eseguire lavori di trasformazione agraria, aveva modificato la pendenza del proprio fondo creando un fosso di scolo in aderenza al confine nord della strada comune privata degli istanti, senza rispettare le distanze legali previste dall'art. 891 codice civile. Chiedevano pertanto al pretore di Paternò la condanna della resistente alla manutenzione nel possesso con rimozione del fosso di scolo e ripristino della pregressa situazione dei luoghi. La resistente RA, costituitasi, eccepiva di non avere realizzato un nuovo fosso di scolo, ma di essersi limitata a ripulire quello preesistente. Il pretore di Paternò, con sentenza del 24.11.1993, accoglieva il ricorso e condannava la RA alla manutenzione nel possesso dei 3 ricorrenti, con obbligo di interrare il fosso di scolo oggetto della controversia. RA EP proponeva appello avversO tale decisione. Il tribunale di Catania, con sentenza del 6.3.1998, in totale riforma della sentenza appellata, rigettava il ricorso proposto in primo grado dagli appellati. ON EP, AP AR, AP LE e ZO NC impugnano per cassazione la про sentenza del tribunale con tre motivi di gravame;
resiste con controricorso RA Giuseppa. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo i ricorrenti denunciano omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), nonché violazione, falsa ed erronea applicazione dell'art. 343 c.p.c., per avere il tribunale trascurato totalmente di valutare l'unico elemento obiettivo di prova acquisito al processo, cioè la consulenza tecnica di ufficio;
e per avere, invece, ritenuto rilevanti gli elementi di prova della controparte, consistiti nella perizia di parte e nella deposizione del testimone Di Gesù, con motivazione illogica, perché gli appellati " non avrebbero interposto appello incidentale avverso la delle prove dell'appellante rilevanza e non perché più convincenti o ritenuti RA", idonei a dimostrare i fatti;
che essi, invece, avevano contestato la rilevanza dei mezzi di prova della controparte sia nel verbale di causa davanti al pretore, sia nella comparsa conclusionale del giudizio pretorile, sia nella comparsa di costituzione davanti al tribunale;
B che essi, vincitori nel giudizio di primo grado, non dovevano proporre impugnazione incidentale per ottenere che M il giudice di appello riesaminasse le ragioni ed eccezioni che il primo giudice aveva disatteso e non esaminato. Il motivo è fondato. Il tribunale, senza alcuna necessità dell'appello incidentale da parte degli appellati, (v. sentt. n. 927/96, 4024/95 tra le altre conformi) avrebbe dovuto esaminare tutti i mezzi di prova acquisiti al processo e prendere in considerazione le eccezioni avanzate dagli odierni ricorrenti in ordine all'irrilevanza della perizia giurata prodotta dalla RA, e alla inattendibilità del teste Di Gesù, eccezioni ribadite nella comparsa di costituzione davanti al 5 giudice di appello e di cui lo stesso tribunale dà atto nelle pagg. 3 e 4 della sentenza. Il tribunale ha omesso, poi, di esaminare e valutare le risultanze della c.t.u., dalle quali si ricava, secondo l'assunto dei ricorrenti, l'esclusione della preesistenza del fosso di scolo. L'omessa valutazione degli accertamenti compiuti e dei rilievi svolti dal c.t.u. inficia la motivazione della sentenza per illogicità ed insufficienza, derivanti dal non avere il Tribunale пра motivato in ordine alla censura di mancato esame della deposizione resa dal teste Castelli, tecnico incaricato del frazionamento. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione ed erronea e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ., per avere il tribunale accolto in sentenza l'eccezione in senso sostanziale sollevata dalla RA, che ha dedotto fatti diversi da quelli posti a fondamento della domanda senza fornirne la prova, avendo costei opposto alla domanda degli attuali ricorrenti l'eccezione secondo cui si era limitata a ripulire un vecchio fosso di scolo. Col terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa ed erronea applicazione 6 dell'art. 1170 cod. civ., per avere il tribunale escluso che i lavori di sistemazione del fosso di scolo avevano provocato una modificazione di uno stato di fatto tale da comportare un'apprezzabile riduzione delle modalità di esercizio del possesso avevano più potuto dei ricorrenti, che non su parte della quale era utilizzare la stradella, - per ilstato realizzato il fosso di scolo, meccanici, come camion etransito dei mezzi macchine. I motivi secondo e terzo seguono la sorte del primo, in quanto la carenza di motivazione in ordine all'accertamento dei fatti costitutivi della turbativa si riflette sia sull'applicabilità in concreto dei principi sulla distribuzione dell'onere della prova, sia sulla prova del particolare profilo di turbativa lamentato con il terzo motivo. Accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata e gli atti vanno rinviati alla Corte d'appello di Catania, che si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati e che provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia 7 alla corte d'appello di Catania, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, il 7.11.2000. Il Counglive est. the JU HO Ving Bedr m IL CANCELLIERE C1 - AO IC c DEPOSITATO IN CANCELLERIA -4GIU. 200 Roma Teletics IL CANCELLIERE C 40000 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 01. 2001. Serie 4. aln. 54341 versate £. 290.000 (lire DUECENTONGLANTAMILA p. Dirigento Ap@Pervizi (D.ssa Maria Cigach FILIPPO) I Responsabile Serv o Au Giudiziari (Dr. M. HACOCHINI) 8