Sentenza 5 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/07/2002, n. 9766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9766 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2002 |
Testo completo
Aula A 0 9 7 66 /02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano ezi ne Lavoro composta dei sequenti Magistrati: Oggetto: Assist. soc. dr. Bruno D'Angelo Presidente R.G.n. 5245/2000 dr. Michele De Luca Consigliere Cron 20524 dr. Done to Figurelli Consigliere rel. Rep. dr. Giuseppe Cellerino Consigliere Ud. 16.05.2002 dr. Grazia Cataldi Consigliere ha pronunziato la seguente SEN TEN ZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Genera- le dello Stato presso i cui uffici in Roma alla via dei Por- toghesi n. 12 è domiciliato, ricorrente%;B 2182
CONTRO
TI RA, nata a [...] 1'11 luglio 1951, e TI CO, nato a [...] il [...], quali eredi di HI OR, rappresentati e difesi per procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Giulio e G. Sante assennats, Cesare Bonazzi ed elettivamente domiciliati in Roma alla via Carlo Poma n. 2 presso lo studio dell'avv. G. Sante Assennato, contro ricorrenti;
per l'annullamento della sentenze del Tribunale di Bologna - 2 marzo 1999, n. 35/1999, n. 6578/1997 in data 3 febbraio R.G.; udita la relazione della causa svolta del consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 16 maggio 2002; udito l'avv. Roberto Amodeo per delega dell'avv. Giulio Cesare Bonazzi per i controricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Marcello Matera, che ha concluso per la dichiara- zione di inammissibilità del ricorso -2- Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in cancelleria il 31 ottobre 1997 il Ministero dell'Interno impugnava dinanzi al Tribunale di Bologna la sentenza in data 11 26 agosto 1997, con - la quale il Pretore di Reggio Emilia lo aveva condannato ad erogare l'indennità di accompagnamento, con decorrenza a partire dal 1° giugno 1995, all'invalida signora OR HI. L'appellante chiedeva riformarsi tale sentenza, dichiarando "il difetto di legittimazione passiva del Ministero del- l'Interno in ordine alla domanda di accertamento del requi- sito sanitario nonchè la improponibilità ed improcedibilità del ricorso giurisdizionale relativamente alla domanda in- tesa ad ottenere la condanna del Ministero dell'Interno alla Mul corresponsione del beneficio". Il Ministero incentrava le proprie argomentazioni sulle inno- vazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 537 del 1993 ed, in applicazione di essa, dal regolamento approvato con d.P.R. 21 settembre 1994 n. 698; rilevava in particolare come quest'ultimo prevedesse, nelle controversie in materia di in- validità civile, cecità civile e sordomutismo, una netta di- stinzione tra l'aspetto sanitario e quello relativo alle prov-- videnze economiche, e che nella prima fase, quella sanitaria, la legittimazione passiva "spettava" alla regione oppure al Ministero del Tesoro, a seconda che l'organo che aveva effet- 3- tuato l'accertamento sanitario in sede amministrativa fosse una Commissione medica istituita presso una U.S.L. o invece una Commissione medica del Ministero del Tesoro, mentre la legittimazione passiva spettava al Ministero dell'Interno soltanto nella seconda fase, quella relativa alle provvi- denze economiche. Peraltro rilevava lo stesso appellante la Corte costitu-- zionale, risolvendo un conflitto di attribuzioni tra Stato e regioni, aveva dichiarato che non spettava allo Stato "attribuire, con norma regolamentare, alle Regioni la legit- timazione passiva in procedimenti giurisdizionali concernen- ti gli accertamenti relativi all'invalidità civile, alla ceci- tà civile ed al sordomutismo quando l'atto impugnato sia stato emanato dalle commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali" e conseguentemente aveva annullato la disposizione regolamentare che lo prevedeva. Si costituiva l'appellata signora OR HI, opponen- dosi all'impugnazione, di cui chiedeva il rigetto. A verbale di udienza del 20 maggio 1998 la difesa dell'ap- pellante dichiarava di rinunciare all'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno. Con sentenza in data 3 febbraio 2 - marzo 1999 il Tribunale di Bologna respingeva l'impugnazione e confermava la pronun- zia appellata. Osservava il Tribunale che una volta che, come nel caso in 4- esame, non risultava più applicabile dopo l'intervento - della Corte costituzionale (sentenza n. 156 del 1996) - l'ultimo comma dell'art. 3 del d.P.R. n. 698 del 1994, non vi era alcuna distinzione in sede giurisdizionale tra una fase diretta al solo accertamento sanitario ed una fase diretta invece alla concessione dei benefici e- conomici, e non vi era alcuna legittimazione passiva delle Regioni. Ciò significava che la legittimazione pro- cessuale passiva non poteva (anche quando la controversia concerneva i presupposti sanitari, e non quelli socio-eco nomici, dell'erogazione richiesta) che spettare al Mini- stero dell'Interno, incaricato di erogare le provvidenze di carattere economico, cui era preordinato l'accertamento sanitario. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 2 marzo 2000, il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi. Gli eredi della signora OR HI hanno resistito con controricorso notificato il 4 aprile 2000. Motivi della decisione. Va pregiudizialmente esaminata la questione della inammissi- bilità del ricorso per tardività, sollevata dai controricorren- ti, e comunque rilevabile di ufficio. Osservano invero gli eredi della signora OR HI che -5- il ricorso per cassazione è stato notificato in data 2 marzo 2000, ben oltre sessanta giorni dalla notifica della senten- za avvenuta in data 24 marzo 1999, come emerge dalla rela- zione di notifica in calce alla copia autentica rilasciata il 10 marzo precedente. La questione è fondata ed il ricorso è pertanto inammissibile. Giova innanzi tutto esaminare la ritualità della notifica della sentenza da parte dell'appellata al Ministero dell'In- terno. La notifica di detta sentenza è avvenuta il 24 marzo 1999 (dopo la pubblicazione di essa avvenuta il 2 marzo 1999, a seguito di decisione del 3 febbraio 1999) ad istanza di Cuc- chi OR e per essa della sua procuratrice domiciliataria avv.ssa Elena Passanti con studio in Bologna alla Piazza San Domenico n. 5 (a mezzo dell'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Bologna). Risulta peraltro dalla docu- mentazione (autocertificazione) prodotta dagli eredi della HI - attuali controricorrenti - che la predetta HI OR è deceduta il 14.9.98, e pertanto nel corso del giudi- zio di appello (iniziato il 31 ottobre)con il deposito del ri- corso del Ministero dell'Interno) e prima della chiusura della discussione (avvenuta il 3 febbraio 1999). Tanto premesso, si osserva che la notificazione della sentenza di appello è ritualmente avvenuta, ed era idonea a far decorre- re i termini di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. (nella specie il termine di sessanta giorni per la proposizione del - 6 - ricorso per cassazione di cui all'art. 325, 2° comma c.p.c.). Invero la morte o la perdita della capacita della parte costi- tuita, quando sopravviene nel corso del giudizio di merito, prima della chiusura della discussione, trovano specifica e comiuta regolamentazione nelle disposizioni dell'art. 300 cod. proc. civ. senza alcuna possibilità di integrazione o di interferenza, nella relativa disciplina, dei principi e delle norme che regolano li effetti degli eventi medesimi грузит se intervenuti in ulteriori e diversi momenti del rapporto processuale. Perbento, se il procuratore costituito, unico legittimato, ai sensi del citato art. 300, ometta di dichia- rare in udienza o di notificare alle altre parti, fino alla udienza di discussione del giudizio di primo grado (o del giudizio di appello), l'avvenuta morte o perdita di capaci- tà della parte da lui rappresentata - come nella specie è avvenuto la posizione giuridica di quest'ultima resta ' stabilizzata, rispetto alle altre parti ed al giudice, quale persona ancora esistente e capace, con correlativa ultrattività del mandato "ad litem", pure nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto processuale me- diante proposizione di impugnazione (Cass. 26 agosto 1996, n. 7821). Stante pertanto la ritualità della notifica della sentenza de qua in data 24 marzo 1999 nei confronti del Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura dello Stato in Bologna, ed -7- avendo il Ministero proposto impugnazione solo in data 2 marzo -- come risulta dalla relata di notifica del ricorso 2000 l'impugnazione (ricorso per cassazione) è avvenuta ben oltre il termine di giorni sessanta dalla notifice della sentenza, di cui al citato art. 325, 2° comma c.p.c., con conseguente inammissibilità dell'impugnazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liqui- date come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente Ministero a rimborsare ai controricorrenti le 550, spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro oltre euro duemila per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 16 maggio 202002. Il Presidente (dr. Bruno D'Angelo) 3 3 o Il Consigliere estensore 0 1 5 : 0 N 1 (dr Donato Figurelli) fonato Film 3 3 - 7 O 1 A E D G I L O G elle A O T E T R L I T R S I I IL CANCELLIER A G D L E Depositato in Cancelleria L O R E ogai, 5.LUG. 2002 CANCELLIERE C I Z Cu ve A S S A 8 -