Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBI0 3 2 6 8/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Danni da circolazione, SEZIONE TERZA CIVILE scontro tra veicoli,presunzione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: di colpa R.G.N. 4026/99 Dott. Vittorio - Presidente DUVA 44 Dott. Michele LO PIANO Consigliere - Cron.7474 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Rep. 304 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Dott. Giovanni BA PETTI Rel. Consigliere Ud. 16/10/02 ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: CI ES, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO MORDINI14, presso lo studio dell'avvocato D'ATRI ROBERTO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
WINTERTHUR ASICURAZIONI SPA, con sede in Milano, incorporante per fusione la INTERCONTINENTALE SPA, in persona del suo Dirigente Dr. Stefano Caldi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BERTOLONI 55, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CEFALY, che la 2002 difende, giusta delega in atti;
1943 controricorrente M 1 ...... nonchè
contro
AI RE, IA SE;
intimati avverso la sentenza n. 1281/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 20/03/98 e depositata il 17/04/98 (R.G. 958/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Giovanni udienza del 16/10/02 dal BA PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore il Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per rigetto del I motivo e l'accoglimento del II motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO Alessandro, nella veste di danneggiato, conveniva dinanzi al Tribunale di RO, i signori RO 'PP quale conducente dell'autovettura investi- trice, MO RE ,quale proprietario assicurato, e l'impresa NT assicurazioni spa e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei dan- ni conseguenti all'incidente avvenuto in Segni il 4 giugno 1991 allorchè l'auto "fiorino" condotta dal RO si era scontrata con la moto "honda" su cui viag- giava lo IO. Si costituiva in giudizio l'impresa assicuratrice e contestava il fondamento della domanda. Istruita la lite con prove orali e consulenza tecnica, 2 con sentenza n.120/96 il Tribunale accertava la pari presunzione di colpa e condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni in favore dell'IO, che liquidava in £.18.500.000 nonché al pagamento della ' metà delle spese di lite. Il danneggiato proponeva appello sia per l'an che per il quantum debeatur, chiedendo una migliore deter- minazione dei danni. Resisteva il MO proprieta- rio dell'auto e l'impresa assicuratrice. Con sentenza del 17 aprile 1998 la Corte di appello di RO ' in parziale riforma della sentenza impugnata, condannava i convenuti appellati, in solido al pagamento in favo- ' re dell'attore della maggior somma di £.35.714.000 ed r alla metà delle spese del doppio grado del giudizio. Contro la decisione ricorre l'IO deducendo due mo- tivi di gravame, resiste la società Wintertour quale NT , con società incorporante della controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento in ordine alle de- dotte censure. NEL PRIMO MOTIVO si deduce il vizio della motiva- ' contraddittoria e insufficiente , e l'error in zione iudicando in relazione alle prove prodotte. In parti- colare , per l'an e per il quantum debeatur si ricor- 3 л ' dano gli esiti della prova orale che ricostruisce la F dinamica dell'incidente attraverso due dettagliate de- posizioni di testi presenti ai fatti dichiarazioni ' ritenute inopinatamente inattendibili solo perché in ' una piccola cittadina uno dei testi conosceva la ra- ' gazza che era a bordo della moto guidata dall'IO.Si sottolineava inoltre la valenza dei ri- lievi fotografici eseguiti dalla polizia giudiziaria in sede di sovraluogo, da cui emergeva la posizione di ar- resto dell'auto investitrice fermatasi nella corsia di marcia opposta a quella di appartenenza;
si indica- va infine, a conferma della dinamica la gravità delle ' lesioni subite dalle persone che si trovavano a bordo della moto. Tutto ciò dimostrava in nesso di causalità tra la condotta imprudente del conducente dell'auto, che procedeva in curva a velocità elevata, tanto da sbandare invadendo о tagliando l'opposta corsia di ' marcia, ed essendo l'unico responsabile dell'incidente. Tali sottolineature, circa il corretto iter logico da seguire per la valutazione delle prove, non trovano un corrispondente e coerente riscontro motivazionale nella decisione di appello. Infatti la motivazione è così enunciata (ff.4 e 5): "le deposizioni dei testi Passera, che se pur pre- senti non sono del tutto attendibili in relazione 4 della conoscenza pregressa e del loro coinvolgimento emotivo nei gravi fatti di causa;
ed i rilievi fotogra- fici realizzati dai verbalizzanti non consentono di ricostruire in concreto le modalità del sinistro e di superare la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti." Tele scarna ricostruzione dell'incidente, che inve- ce risultava chiaramente descritto da chi lo vide, ed accertato in base ai riscontri fotografici ed ai rilie- vi della polizia giudiziaria , non consente di rico- struire un iter logico coerente da parte dei giudici del riesame Infatti è errato il punto di partenza , e cioè la totale svalutazione della rappresentazione dell'incidente data dai testimoni , sulla base di una enunciazione di mero sospetto, la conoscenza pregressa, da parte di uno dei testi, e con una mera congettura, relativa al coinvolgimento emotivo E' chiaro che dopo la indebita eliminazione della fonte primaria di prova tutto il resto divenga confuso ed opinabile. Ma la con- testazione dell'attendibilità dei testi fondamentali, pur esprimendo un convincimento, deve essere adeguata- mente e seriamente motivata;
non bastano dunque le po- che parole di una motivazione di stile. Sussiste dunque il vizio della motivazione su punto decisivo (la rico- struzione del fatto) e sulla espressione adeguata 5 dell'iter logico del convincimento. Il motivo deve essere pertanto accolto ed il giudi- ce del rinvio indicato in altra sezione della Corte di appello di RO ,pur dovendo rivalutare adeguatamen- te il raccolto probatorio, dovrà attenersi ai principi di diritto come sopra enunciati, nel considerare atten- dibili o meno le testimonianze prestate. Resta assorbi- to il secondo motivo in cui si lamenta una liquidazione delle spese di lite al di sotto dei limiti tariffari. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazio- ne di spese ed onorari del giudizio di cassazione, te- nendo conto dei principi della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione , ad altra sezione del- la Corte di appello di RO. RO 16 ottobre 2002 esturson for "Beth Ph Il relatore Petti G.B. Il Presidente V.Duva وسط منهم تنال DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 OC BA Oggi - 5 MAR 2003 IL CANCELLIERE C1 NO BA