Sentenza 2 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/04/2001, n. 4804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4804 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA- 048 04/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO Somma Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano GAROFALO Presidente R.G.N. 18944/98 - Rel. Consigliere Cron. 10285 Dott. Rafaele CORONA Rep. 1693 Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere- Ud. 15/11/00 Consigliere - Dott. Sergio DEL CORE ha pronunciato la seguente IL SOLE 3000 SENTENZA sul ricorso proposto da: CENTRO PROMOZIONE EDITORIALE SRL, in persona elettivamentedell'Amm.re Unico Carlo ALFIERI, domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 47, presso lo studio и dell'avvocato CORTI P.. difeso dall'avvocato CIATTI т с е FRANCESCO, giusta delega in atti;
B LIRE 3000 CANCELLERIA - ricorrente
contro
ON FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA CG508527 VIA TRASONE 8, presso lo studio dell'avvocato FORGIONE CIRIACO, che lo difende unitamente all'avvocato ROMANO 2000 ANTONIO, giusta delega in atti;
1844 controricorrente -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio avversO la sentenza n. 1157/98 del Tribunale di dal Sig. CORTI MILANO, depositata il 09/02/98; 3000 per diritti L. 14 GIU. 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica JE CANCELLIERE udienza del 15/11/00 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito 1'Avvocato Pio CORTI, per delega dell'Avv.F.CIATTI, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
lotito l'avv. CIRIACO FORGIONE difensore del resistente che ha chiesto Infesto del-vivors. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. €0,77 1.1500 CANCELLERIA -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Milano, sezione distaccata di Rho, con decreto 10 novembre 1990, ingiunse a CE MO di pagare, in favore del Centro Promozione Editoriale s.r.l., la somma di lire 1.398.000, a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce. Con citazione 12 dicembre 1990, CE MO propose opposizione, eccepì l'incompetenza territoriale del giudice adito, essendo competente il Pretore di Milano, la carenza della legittimazione attiva in virtù della cessione del credito effettuata in favore della International Factors s.p.a. Ifitalia;
nel merito, dedusse il difetto di prova in merito all'adempimento della controprestazione, che incombeva sulla società ricorrente. Radicatosi il contraddittorio in seguito alla costituzione del Centro Promozione Editoriale, che chiese il rigetto, con sentenza 13 14 novembre 1991, il Pretore respinse l'opposizione e condannò - l'opponente MO alla rifusione delle spese. Decidendo l'appello proposto da CE MO, in contraddittorio con il Centro Promozione Editoriale, il Tribunale di Milano con sentenza 23 settembre 1997/9 febbraio 1998 – dichiarò il difetto di legittimazione attiva della società appellata, revocò il decreto ingiuntivo del Pretore di Milano e condannò la società 2 appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado del giudizio. Si legge nella sentenza che era inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale, posto che la ripartizione delle cause tra la Pretura del capoluogo e le sezioni distaccate della stessa riveste il carattere di una ripartizione interna, e non di una autonoma distinzione di competenze;
che era fondata, invece, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della appellata, essendo stato il credito ceduto alla International Factors Italia s.p.a. Ifitalia. - Pertanto, il decreto ingiuntivo doveva essere revocato. Ricorre per cassazione il Centro Promozionale Editoriale s.r.l.; resiste con controricorso CE MO. MOTIVI DELLA DECISIONE A fondamento del ricorso, la ricorrente Centro Editoriale Promozionale s.r.l. deduce falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. nella parte in cui il giudicante di secondo grado ha effettuato una erronea individuazione delle norme idonee a regolamentare la fattispecie in esame, ritenendo applicabili al caso de quo le disposizioni sulla cessione del credito di cui all'art. 1264 cod. civ. e ciò a seguito di interpretazione errata e valutazione parziale della clausola contrattuale n. 3. 3 Il Tribunale ha omesso di considerare la seconda parte della richiamata clausola contrattuale n. 3, secondo cui il pagamento doveva avvenire in conformità alle modalità previste al punto 9). In virtù di detta clausola, il primo pagamento per lire 120.000 doveva essere eseguito, all'atto della consegna delle opere librarie, all'incaricato del Centro Promozionale Editoriale e solo dopo il primo pagamento la residua parte doveva essere versata, con rate mensili, in favore dell'International Factors Italia. Pertanto, soltanto in seguito al primo pagamento doveva avvenire la cessione automatica del credito. Tale cessione del credito non si era mai verificata, posto che il MO aveva rifiutato la merce ordinata e non aveva effettuato il primo pagamento. Non essendosi verificata la cessione del credito, doveva essere riconosciuta la legittimazione attiva in capo al Centro Editoriale Promozionale e non poteva essere condannato alla rifusione delle spese di lite.
2.J ricorso deve essere accolto. Secondo la ricostruzione prospettata dalla società ricorrente, che a sostegno dell'assunto trascrive il contenuto dei principali documenti prodotti, la clausola n. 3 del contratto, attraverso la menzione dell'art. 1264 cod. civ., richiamava l'istituto della cessione dei crediti;
ma la seconda parte della stessa clausola - secondo cui il 4. effettuarsi pagamento delle rate mensili avrebbe dovuto dall'acquirente direttamente all'International Factors Italia s.p.a. Ifitalia, a mezzo di versamento postale, in conformità con le modalità prescelte al successivo punto 9) - mediante il richiamo a quest'ultimi punto, stabiliva che il primo versamento al momento della consegna delle opere librarie avrebbe dovuto effettuarsi al it vostro incaricato (della Centro Promozione Editoriale), mentre solo dopo il primo pagamento, la parte residua sarebbe stata regolata con rate mensili, da effettuare con versamenti in favore della International Factors Italia. In altre parole, secondo la prospettazione del ricorrente, la cessione automatica del credito e quindi l'obbligo del debitore di pagare le rate alla International Factors Italia sarebbe avvenuta solo dopo il primo pagamento eseguito all'incaricato del Centro Promozione Editoriale, all'atto della consegna delle opere librarie (Con la conseguenza che, avendo il MO rifiutato la merce ordinata e omesso di eseguire il primo pagamento, la cessione di credito non si sarebbe mai verificata ed egli sarebbedecaduto dal beneficio del termine. Sul punto, rispetto a questi precisi e documentati rilievi della società ricorrente, non appare logicamente corretta e sufficiente la motivazione della sentenza impugnata, che si limita ad affermare 5 che la cessione si sarebbe verificata per il solo fatto della accettazione della proposta d'acquisto da parte dell'appellata. La sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rimessa al giudice del merito, non più ad altra sezione del Tribunale di Milano, ma alla Corte d'Appello, giudice di 2° grado, che sul punto in modo puntuale risponderà ai rilievi del ricorrente e deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, giudice di 2° grado, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 15 novembre 2000. Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Rafaele Corona Dott. Gaetano Garofalo Ca tala кепти IL CANCELERE C1 CE Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2 OPR. 2001 IL CANCELLIERE C1 40000 Foto Latania 290000 E ROMA 2UFFICIO DEL MAG. 2001. Registrate in data Sene י'22177. 290.000 versato 2. DUECENTONOVANTAMILA 1. li Dirigente Area Servial (D.ssa Maria Crata Di PIPPO) 1 Responsabile Sey dizian