Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2001, n. 10661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10661 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
58519 REPUBBLIC1 0 6 6 1 ее 6 E 8 N 9 1 A 5 O I / I . OGGETTO 4 R Z IN NOME DEL POL TALIANO N / 6 A A - 2 I.V.A.: R T B . T R U regime speciale . S . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE I L P B . L per l'agricoltura I G D A E R L . R T E B D SEZIONE CIVILE V - TRIBUTARIA A A T I D A S I 1 N 3 E E R 1 S T composta dai Magistrati: E I . N T A E P S A E R.G. N. 6524/98 Dott. Giovanni OLLA Presidente M Dott. Enrico PAPA Cons. relatore Dott. Enrico ALTIERI Consigliere Cron. 23279 Dott. Massimo ODDO Consigliere Rep. Ud. 26.4.2001 Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere ha pronunciato la seguente ORI SUPRIMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CI AILE sul ricorso iscritto al n. 6524 R.G. 1998, proposto 1 N. 59519 da MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro 'pro tempore', rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma alla via dei Portoghesi 12;
- ricorrente -
contro
RI IC, elettivamente domiciliato in Roma, alla via Silvio Pellico 10, presso l'avv. Manlio MORCELLA, che lo rappresenta e difende con procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
per la cassazione della decisione della Commissione Tributaria Centrale del 13 dicembre 1996, depositata col n. 1011 il 17 marzo 1997. 2 0 0 1 Uditi, nella pubblica udienza del 26 aprile 2001: - il Cons. Papa, che ha svolto la relazione della causa;
- l'avv. Gentili per il ricorrente;
- il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Attraverso le risultanze di una verifica fiscale di carattere generale eseguita dalla G.di F. (verbale di accesso del 24 gennaio 1974 e processo verbale di constatazione del 5 febbraio 1979), l'Ufficio IVA di Terni notificò (il 22 novembre 1979) ad Enrico TO avviso di (accertamento ed irrogazione di sanzioni in complessive lire 61.998.600 ed ulteriori accessori), relativamente all'anno 1978, per avere esercitato attività di commercio ambulante di bestiame vivo, senza aver provveduto agli adempimenti i.v.a. (tenuta dei relativi registri, presentazione delle dichiarazioni annuali, emissione e registrazione di fatture). L'impugnativa del contribuente che dedusse di avere svolto l'attività di vendita del - bestiame nell'esercizio di impresa agricola, e, nel merito, l'inattendibilità della ricostruzione del volume di affari - venne, sulla resistenza dell'ufficio impositore, accolta dalla Commissione Tributaria di primo grado;
la Commissione di secondo grado respinse l'appello dell'Amministrazione; l'ulteriore gravame di quest'ultima è stato, infine, disatteso dalla Commissione Tributaria Centrale con la sentenza indicata in epigrafe, che ha ritenuto non assolto l'onere probatorio circa lo svolgimento di un'attività 2 commerciale parallela a quella di coltivatore diretto, negando rilievo ai dati al riguardo forniti dall'ufficio impositore. Per la cassazione ricorre l'Amministrazione finanziaria, con unico complesso motivo, giusta atto notificato il 6 aprile 1998. Resiste il contribuente, con controricorso notificato il 14 maggio successivo. Motivi della decisione L'Amministrazione finanziaria denunzia, con unico complesso motivo, "violazione e falsa applicazione art. 25 a 29 e 37 d.P.R. 636/1972; 132 c.p.c.; violazione e falsa applicazione d.P.R. 633/1972, art. da 1 a 34 e 55; 2697 c.c.; art. 2727 a 2735 c.c.; 115 e 116 c.p.c.; 2135 c.c.; di atto pubblico e dei principi generali in materia di pubblica Amministrazione, dei principi generali in materia di prova, di ammissione, di riconoscimento dei fatti;
del combinato disposto dei principi e norme sopra richiamati;
motivazione omessa, insufficiente, contraddittoria su punto decisivo della controversia". Contesta l'assoggettabilità del TO allo speciale regime i.v.a. per l'attività agricola, 'ex' art. 34 d.P.R. 633/1972, muovendo alla decisione impugnata le censure seguenti. a) Non ha considerato, il giudice 'a quo', che può qualificarsi attività diretta all'allevamento del bestiame necessaria per - individuare l'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c. quella consistente nel 'tenere presso di sé per congruo tempo' gli animali acquistati, curandone l'accrescimento e/o la riproduzione prima della rivendita, circostanze escluse o quanto meno non accertate, così 3 da palesare la totale assenza di motivazione. b) Correlativamente, lo stesso giudice è incorso nell'errore di addossare all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare il carattere commerciale dell'attività, laddove spettava al contribuente dimostrare che 'acquisti e rivendite si inserissero nell'esercizio dell'attività agricola' (di coltivatore diretto). c) Ha, infine, ritenuto di svalutare i dati acquisiti attraverso considerazioni erronee o, comunque, di scarso rilievo (mancata conoscenza del contribuente circa il valore giuridico delle proprie dichiarazioni, rese in stato di 'soggezione'; impossibilità di richiamare acquisizioni provenienti da terzi, non identificati), senza considerare l'efficacia di atto pubblico, ovvero il valore di 'confessione o ammissione' delle dichiarazioni rese dal TO alla G.di F., da cui emergeva, puntualmente e con riscontro numerico per l'arco di tempo considerato (1975-79), unicamente l'attività abituale e continuativa di acquisto e rivendita di bestiame, a fine di profitto. d) Dalla negazione del valore probatorio di quelle dichiarazioni è derivato l'ulteriore errore di non aver considerato la loro valenza, sul piano della prova presuntiva - riscontrata dagli altri elementi raccolti idonea a - dimostrare sia il volume complessivo degli affari sia l'attendibilità dei criteri seguiti, per la ripartizione nei singoli periodi d'imposta. Il resistente oppone l'inammissibilità di tutte le censure, in realtà intese a rilevare vizi di motivazione della Commissione Centrale, e ribadisce, in punto di diritto, l'esattezza delle conclusioni cui la stessa è pervenuta, in ordine alla natura agricola dell'attività esercitata dal contribuente medesimo. Il ricorso si rivela infondato. Ai fini dell'applicabilità del regime speciale dell'imposta sul valore aggiunto per il settore agricolo, fissato dall'art. 34 - nel testo previgente all'art. 5 del d.lgs. 313/1997 -, la Commissione Centrale ha risolto in favore del contribuente l'indagine sull'inclusione in quel regime dell'attività di allevamento del bestiame, svolta da coltivatore diretto, col negare ad essa il carattere commerciale. In particolare, ha confermato la statuizione del giudice di secondo grado, che aveva riconosciuto la qualità di coltivatore diretto dei propri fondi ad opera del TO, e ritenuto “l'attività commerciale ('id est': di acquisto e rivendita di animali) connessa e complementare a quella agricola". In tale contesto, i primi due aspetti (a, b) dell'odierna censura, intimamente connessi, appaiono riproduttivi della tesi dell'Amministrazione, secondo cui, ferma la possibilità che l'attività agevolata e quella propriamente commerciale concorressero - dato condiviso dal giudice 'a quo' -, "a fronte delle dichiarazioni rese dallo stesso TO alla G.di F. e degli elementi acquisiti da quest'ultima, non risulta provato che il contribuente si trovasse nelle condizioni per beneficiare del regime speciale per l'agricoltura" (decisione, p. 3). Ma, a ben vedere, essi non appaiono rivelatori della denunziata violazione di norme di diritto, ed introducono, per contro, nel dibattito processuale, elementi estranei alla decisione impugnata. Da un lato, invero, la problematica circa la qualificazione dell'attività del TO - della quale si ribadisce nel provvedimento 5 la connessione con quella agricola - inevitabilmente richiederebbe nuovi approfondimenti di fatto, essendo in realtà intesa a stabilire se si fosse in presenza di attività cd. di ingrasso del bestiame (compatibile con l'esercizio dell'allevamento) ovvero di mera 'sosta', in vista della macellazione (non rientrante nello speciale regime invocato). Dall'altro ed in correlazione -, finisce col modificare l'interpretazione della domanda, offerta dal giudice 'a quo', il quale ha rilevato la persistenza in capo all'Amministrazione dell'onere della prova (circa il carattere commerciale della pretesa attività di allevamento del bestiame), espressamente negando idoneità probatoria ai dati acquisiti in sede di verifica ("erroneamente l'ufficio asserisce che l'onere della prova grava sul contribuente, sol perché avrebbe accettato l'operato della guardia di finanza”: ivi, p. 4). Onde, sotto il primo profilo, non è configurabile la violazione dell'art. 2135 c.C., e, sotto il secondo aspetto, non sussiste quella dell'art. 2697 c.c. In effetti, l'esigenza di privilegiare la portata probatoria delle risultanze della verifica, avvertita dall'Amministrazione ricorrente, risulta imperniata sull'ulteriore profilo (c), della violazione dei principi in materia di atto pubblico ovvero di ammissione o riconoscimento di circostanze rilevanti nel processo. Ma si tratta ancora d'impostazione che non rivela la violazione di legge, poiché non risultano negati o comunque superati i ''fatti' posti a base della complessiva rettifica, sibbene soltanto la loro concreta incidenza sul piano interpretativo, il tutto risolvendosi, anche per questo verso, in una non censurabile 6 'quaestio facti'. Al cui riguardo, infine, la 'ratio decidendi' a base del provvedimento impugnato, agevolmente percettibile, non consente di ipotizzare la carenza della motivazione, e si sottrae d'altronde a censure sotto il profilo del mero vizio logico di essa, attesi i limiti del sindacato sulla decisione della Commissione Centrale in sede di legittimità. Ne resta in tal modo superato anche l'ultimo aspetto della censura (d), che, nella critica di violazione della disciplina sulla prova presuntiva, si esaurisce in rilievi sulla congruità di apprezzamenti, che il giudice 'a quo' ha comunque giustificato. Da tutto ciò deriva, per ogni verso, il rigetto del ricorso. Le ragioni della decisione, in rapporto alla peculiarità della fattispecie esaminata, consigliano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara compensate le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 26 aprile 2001. Il Cons. estensore Il Presidente - Giovanni Olla -- Gioyan Enrico Papa - trico Тога не IL CANCELLIERE C DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio Oggi - 1 ՈՐՈ 20 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 7