Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2001, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
C.C. 59859 UBBLI0114 2 / 0 1 E N O I 6 5 8 Z . 9 A 1 / R 4 T / S B 6 SUPREMA DI CASSAZIONE I LA C 2 Oggetto G L . D L R E IRPEF E R A . Recupere SEZIONE TRIBUTARIA D B A Tallahone rican". A L D E T D E 1 A T I 3 gli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: S I 1 N N E R E . S S T - Presidente R.G.N. 9042/98 N E Dott. Michele CANTILLO A A I Consigliere Dott. Enrico ALTIERI R E Consigliere Cron.2377 Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Ud. 14/06/00 Dott. Giuseppe FALCONE Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente E VARIE DC! SENTENZA sul ricorso proposto da: AUTODORA DI AN MO & C SAS NELLA PERSONA DEL RAPPRESENTANTE, MO AN, MO MA, OT IA, FRE RI PI TUTTI IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI SOCI AUTODORA, domiciliati in ROMA presso la Cancelleria della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSANDRO CLAUDIO, CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI 6 TORINO (avviso . N postale), che li difende, giusta mandato a margine;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ricorrente Richiesta copia studio
contro
IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 2000 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro per diritti L. t #3.0 GEN 2001 1157 IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente avverso la sentenza n. 591/97 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 23/04/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/06/00 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo L'ufficio IIDD di Ivrea ha rettificato i redditi dichiarati per gli anni dal 1977 al 1980 dalla s.n.c. UT, con recupero a tassazione di ricavi non dichiarati, derivanti dalla vendita di auto usate lasciate dagli acquirenti di veicoli nuovi. La Commissione Tributaria ha accolto parzialmente i ricorsi presentati dalla società e dai soci e la Commissione Tributaria di secondo grado ha dichiarato legittimo il recupero a tassazione degli importi di lire 34.000.000 per il 1977, lire 27.000.000 per il 1978, lire 10.000.000 per il 1979 e lire 8.000.000 per il 1980. Con sentenza n. 591/96 la Corte di Appello di Torino ha confermato la decisione ed ha rigettato l'impugnazione dei contribuenti. Hanno proposto ricorso i contribuenti. Ha resistito il Ministero delle Finanze. Motivi della decisione Va premesso che la questione di cui si discute riguarda il trattamento fiscale delle operazioni connesse ai veicoli usati lasciati presso la concessionaria, ove sono stati acquistati veicoli nuovi. I contribuenti hanno affermato che nella specie c'è stata una vendita dell'usato effettuata in nome e per conto dei clienti senza ricavi per l'impresa, mentre l'ufficio ha ritenuto (e la tesi è stata confermata nella sentenza impugnata) che l'usato è stato acquistato e rivenduto dalla ditta, che in tal modo ha realizzato ricavi d'impresa. Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto motivazione illogica e contraddittoria nonché falsa applicazione dell'art. 39 del d.p.r. n. 600/73, formulando le seguenti quattro censure: a)la Corte di appello ha sostenuto che non vi è stata dimostrazione che i clienti abbiano lasciato l'usato effettivamente in conto vendita, mentre i ricorrenti hanno affermato che in costanza di una regolarità formale della contabilità e degli atti (procura notarile od in alternativa mandato annotato all'Ufficio del registro) l'onere di dimostrare un'eventuale simulazione gravava sull'ufficio; b)la Corte di appello ha ritenuto che l'omessa iscrizione della ditta alla CCIA come rappresentante con deposito di veicoli usati, l'omessa annotazione sul registro di PS dell'usato e la mancata annotazione nel registro ex art. 24 d.p.r. n. 633/72 del corrispettivo riscosso fossero omissioni che avevano giustificato il ricorso ad accertamento induttivo, mentre i ricorrenti hanno rilevato che le You then prime due omissioni riguardano norme non fiscali, e che la Corte ha errato nel fare riferimento al registro ex art. 24 citato poiché in esso si annotano gli incassi relativi alle vendite e non eventuali incassi effettuati in nome e per conto di mandanti, a meno che l'omessa annotazione non fosse stata riferita dal giudicante ai compensi per procurata vendita dell'usato, ossia alla provvigione sulla mediazione dell'usato. Ma, hanno aggiunto i ricorrenti, in questa ultima ipotesi ci sarebbe una flagrante contraddizione della motivazione poiché verrebbe in sostanza confermato in questo modo che c'è stato un mandato e non un acquisto ed una vendita in proprio;
c)la Corte di appello ha ritenuto che l'esistenza della procura a vendere non escludeva che nella realtà ci fosse stata una compravendita, mentre i ricorrenti hanno sostenuto che in ogni caso l'esistenza della procura notarile è atto idoneo a vincere la presunzione di compravendita ed è atto che esclude che il danaro ricavato dalla cessione del bene possa essere contabilizzato nei ricavi, e che occorrerebbe prima e sempre dimostrare la simulazione delle procure;
d)la Corte di appello ha presunto che la vendita dell'usato ha fornito un utile, mentre i ricorrenti hanno sostenuto di avere dimostrato, tramite le scritture contabili, di non avere guadagnato alcunchè e che le presunzioni utilizzate dal giudice, pur in contrasto con l'art. 39 del d.p.r. n.600/73, erano prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e che in ogni caso il contenuto del verbale di constatazione (relativo alla commercializzazione di auto usate senza emissione di fattura da parte della concessionaria) era una asserzione della parte e non poteva essere usato come mezzo di prova dal giudice. Ritiene la Corte che nessuna delle doglianze formulate dai ricorrenti è risultata fondata in quanto: 1)nella sentenza impugnata, con una motivazione adeguata, è stata formulata la valutazione di merito secondo la quale l'UT non ha fornito adeguata dimostrazione del fatto che le auto usate non sono state acquistate e vendute in proprio, ma sono state vendute in attuazione di un mandato. L'UT, che ha sempre sostenuto l'esistenza di un mandato gratuito (che si sarebbe verificato in un contesto economico in cui è presente come fondamentale lo scopo di lucro), aveva certamente l'onere di provare l'esistenza di un siffatto mandato, nonché l'esatta attuazione dello stesso, non potendo ritenersi sufficiente a questi fini l'esistenza di una procura notarile, sia perchè questo documento è solo uno strumento per compiere atti giuridici, e sia perchè il rilascio di una the procura non ha una valenza univoca, ma può servire nel caso di irrevocabilità a far ottenere gli stessi effetti di un acquisto. D'altra parte, come è stato rilevato nella sentenza impugnata, occorreva fornire la prova che il concessionario aveva conseguito, attraverso la vendita dell'usato, proprio e soltanto l'importo pecuniario accreditato all'acquirente della vettura nuova al momento della stipulazione del contratto. A questo proposito, la Corte di appello ha valutato anche il conto n. 0710, relativo alla movimentazione degli automezzi usati, ma ha rilevato al contempo la mancanza del registro di PS su cui annotare il carico e scarico, sicchè ne ha dedotto l'impossibilità di accertare se gli importi annotati come credito verso i clienti erano stati detratti dal prezzo di listino dei veicoli nuovi o meno. Quindi, il problema dell'onere della prova è stato correttamente impostato sul piano astratto ed è stato poi verificato nel concreto con una valutazione che non merita alcuna censura anche perché le presunzioni sono state utilizzate legittimamente per effetto della mancata prova, da parte della UT, dei fatti addotti a sostegno delle proprie affermazioni sulla esistenza di un mandato gratuito, che rileva evidentemente non solo nel momento della sua conclusione, ma anche nel momento della sua attuazione;
2)non c'è alcun errore nella sentenza in ordine alla rilevata mancanza di annotazione nel registro ex art. 24 citato, poiché la Corte ha accettato la tesi dell'acquisto e della rivendita dei veicoli usati, per cui correttamente ha ritenuto che si trattasse di ricavi d'impresa; 3)la Corte, in mancanza della prova del mandato gratuito, legittimamente ha ritenuto non condivisibile la tesi secondo la quale veniva concessa una dilazione di pagamento pari al presumibile valore di realizzo dell'usato, giustificando tale valutazione con una serie di considerazioni basate sul notorio. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione di legge (art. 360 n.3 c.p.c.) con riferimento all'art. 74 d.p.r. n. 597/1973 vigente all'epoca e all'art. 40 del d.p.r. n. 636/72, nonché omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), e motivazione omessa per avere la Corte di appello legittimato l'accertamento induttivo relativamente ai ricavi derivanti dalla vendita delle auto usate e non avere consentito la contabilizzazione dei cosți sostenuti per l'acquisto. lo ff the La doglianza è infondata poiché la Corte di appello ha esaminato il motivo subordinato di gravame formulato dagli odierni ricorrenti ed ha indicato, come ratio decidendi risolutiva per il rigetto, la circostanza che doveva risolversi una questione di fatto sottratta alla sua cognizione. Tale decisione è senz'altro esatta, dovendosi ritenere che il problema della quantificazione dei costi comporta una valutazione estimativa quando non si tratta di ricavare i dati dalle scritture contabili, ma di operare ricostruzioni induttive sulla base di presunzioni. Al rigetto consegue la condanna alle spese liquidate in dispositivo
P.Q.M.
The liquidu in £ 3150000, comprese Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese de lire 3.000.000 di onorario, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 14.6.2000 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. rel. Il Presidente 4 CORT Dr. Giuseppe Falcond Dr. Michele Cantillo E U Q S S A C IL CANCELLIERE CA AR NOФлашо DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 GEN. 2001. Oggi_ IL CANCELLIERE C+ صسما AR NO ع A I E 6 5 R 8 N . 9 A 1 O N I / T 4 - Z U / A B 6 B 2 R I . . T L R R L S . I T A P . G . D E B R L A A E T I D A R 1 I D 3 E S 1 N T E E . T S A N N I M E A S E