Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9812
CASS
Sentenza 19 luglio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il ricorso incidentale per cassazione deve essere proposto, ai sensi del secondo comma dell'art. 371 cod.proc.civ., nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale e non dalla notifica di un primo ricorso incidentale, atteso che avverso il ricorso incidentale il quarto comma del detto art. 371 prevede solo la proponibilità del controricorso non anche di un ulteriore ricorso incidentale in questo contenuto, potendo da ciò derivare una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi in contrasto con il principio della proponibilità dell'impugnazione incidentale solo dalle parti contro cui è stata proposta l'impugnazione principale.

Qualora l'amministrazione espropriante affidi ad una cooperativa, mediante una concessione, la realizzazione dell'opera di edilizia residenziale, e deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l'illecito in cui consiste l'occupazione appropriativa, per cui, a causa della trasformazione irreversibile del suolo in mancanza del decreto di esproprio, si verifica comunque la perdita della proprietà a danno del privato, è ascrivibile al soggetto autore materiale delle opere, che resta solidalmente obbligato con l'ente espropriante, senza che rilevi, da un lato, a favore della cooperativa, che i lavori siano stati esauriti entro il termine di scadenza dell'occupazione di urgenza, poiché la delega al compimento degli atti della procedura ablatoria comporta che il delegato solleciti la conclusione della procedura nei termini dell'occupazione, e neppure, dall'altro, a favore del Comune, l'esistenza della delega per gli atti procedurali, posto che l'ente espropriante non si spoglia delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura secondo i suoi parametri temporali, ma conserva poteri di controllo e di stimolo sull'operato del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di responsabilità.

Commentario1

  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 1764 del 20
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 20/01/2022), n.1764 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. GORJAN Sergio – Consigliere – Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 20034/2019 proposto da: COMUNE DI SPERLONGA, rappresentato e difeso dall'Avvocato CORRADO DE SIMONE, per procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente – contro T.C., E M.A., rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCO DI CIOLLO, e dall'Avvocato …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9812
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9812
Data del deposito : 19 luglio 2001

Testo completo