Sentenza 19 luglio 2001
Massime • 2
Il ricorso incidentale per cassazione deve essere proposto, ai sensi del secondo comma dell'art. 371 cod.proc.civ., nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale e non dalla notifica di un primo ricorso incidentale, atteso che avverso il ricorso incidentale il quarto comma del detto art. 371 prevede solo la proponibilità del controricorso non anche di un ulteriore ricorso incidentale in questo contenuto, potendo da ciò derivare una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi in contrasto con il principio della proponibilità dell'impugnazione incidentale solo dalle parti contro cui è stata proposta l'impugnazione principale.
Qualora l'amministrazione espropriante affidi ad una cooperativa, mediante una concessione, la realizzazione dell'opera di edilizia residenziale, e deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l'illecito in cui consiste l'occupazione appropriativa, per cui, a causa della trasformazione irreversibile del suolo in mancanza del decreto di esproprio, si verifica comunque la perdita della proprietà a danno del privato, è ascrivibile al soggetto autore materiale delle opere, che resta solidalmente obbligato con l'ente espropriante, senza che rilevi, da un lato, a favore della cooperativa, che i lavori siano stati esauriti entro il termine di scadenza dell'occupazione di urgenza, poiché la delega al compimento degli atti della procedura ablatoria comporta che il delegato solleciti la conclusione della procedura nei termini dell'occupazione, e neppure, dall'altro, a favore del Comune, l'esistenza della delega per gli atti procedurali, posto che l'ente espropriante non si spoglia delle responsabilità relative allo svolgimento della procedura secondo i suoi parametri temporali, ma conserva poteri di controllo e di stimolo sull'operato del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di responsabilità.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1764 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. II, 20/01/2022, (ud. 07/07/2021, dep. 20/01/2022), n.1764 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente – Dott. GORJAN Sergio – Consigliere – Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere – Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere – Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 20034/2019 proposto da: COMUNE DI SPERLONGA, rappresentato e difeso dall'Avvocato CORRADO DE SIMONE, per procura speciale in calce al ricorso; – ricorrente – contro T.C., E M.A., rappresentati e difesi dall'Avvocato FRANCESCO DI CIOLLO, e dall'Avvocato …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9812 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. STEFANO BENINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COOPERATIVA C.A.P.I. COOPERATIVA ABITAZIONE PROPRIETÀ INDIVISA SOC. COOP. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SFORZA PALLAVICINI 18, presso l'avvocato LUDINI ELIO, rappresentata e difesa dall'avvocato MARINO NINO JR, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AMODEO VINCENZA, LA ROCCA GASPARE, COMUNE DI ALCAMO;
e sul 2^ ricorso n^. 18892/98 proposto da:
COMUNE DI ALCAMO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PASUBIO 4, presso l'avvocato D'ERRICO CARLO, rappresentato e difeso dall'avvocato MISTRETTA GIOVANNA, giusta procura in calce alla copia del ricorso notificata;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COOP. C.A.P.I. COOPERATIVA ABITAZIONE PROPRIETÀ INDIVISA SOC. COOP. a r.l., AMODEO VINCENZA, LA ROCCA GASPARE;
- intimati -
e sul 3^ ricorso n^. 20090/98 proposto da:
AMODEO VINCENZA, LA ROCCA GASPARE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COSSERIA 5, presso l'avvocato ROMANELLI ENRICO, rappresentati e difesi dall'avvocato BAMBINA ANDREA, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
COOP. C.A.P.I. COOPERATIVA ABITAZIONE PROPRIETÀ INDIVISA SOC. COOP. a r.l., COMUNE DI ALCAMO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 554/97 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 30/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/2001 dal Consigliere Dott. Stefano BENINI;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, AM, l'Avvocato Alù, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale della Soc. Capi e il rigetto del ricorso incidentale del Comune di Alcamo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
per il rigetto del ricorso incidentale del Comune di Alcamo;
per l'inammissibilità del ricorso incidentale di AM. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti atti di citazione notificati il 31.10 ed il 5.11.1986, AM NC e La CA SP convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Trapani la Cooperativa C.A.P.I. s.r.l. ed il Comune di Alcamo chiedendone la condanna solidale, o, in subordine, alternativa, al pagamento dell'indennità per il periodo di occupazione legittima, ed al risarcimento del danno per l'occupazione appropriativa di un fondo di loro proprietà sito in contrada S. Anna e Tre Santi.
Si costituivano in giudizio i convenuti: il Comune chiedeva il rigetto della domanda e in via riconvenzionale la condanna in via esclusiva della Cooperativa C.A.P.I. s.r.l., e comunque la rifusione di qualsiasi esborso da esso Comune dovuto agli attori, e in ulteriore subordine la condanna della C.A.P.I. s.r.l. a pagare agli attori le indennità di occupazione e di esproprio;
la Cooperativa C.A.P.I. s.r.l. eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ed il rigetto delle domande.
Avverso la sentenza di primo grado, che condannava la Cooperativa al pagamento della somma complessiva di L. 47.353.800 con interessi e rivalutazione, dichiarando il difetto di legittimazione passiva del Comune di Alcamo, proponevano appello principale AM NC e La CA SP, e appello incidentale la Cooperativa C.A.P.I. s.r.l. Con sentenza depositata il 30.6.1997, la Corte d'Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, condannava in solido il Comune e la Cooperativa al pagamento della somma già accertata dal Tribunale, sul presupposto del compimento di attività illecita, ascrivibile alla Cooperativa, e della mancata emissione del decreto di esproprio da parte dell'Amministrazione.
Ricorre per cassazione la Cooperativa C.A.P.I. s.r.l., sulla base di due motivi, al cui accoglimento si oppongono con controricorsi, e a loro volta propongono ricorsi incidentali, il Comune di Alcamo, da un lato, e AM NC e La CA SP dall'altro: questi ultimi hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi avverso la stessa sentenza.
Con il primo motivo di ricorso, la Cooperativa C.A.P.I. s.r.l., denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 60 l. 25.6.1865 n. 2359, 35 e 60 l. 22.10.1971 n. 865, della l. 27.5.1975 n. 166 e dell'art. 2043 c.c., ed insufficiente motivazione su punto decisivo, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la propria responsabilità, mentre l'attività materiale di costruzione dell'opera e gli adempimenti procedurali ad essa demandati, erano stati compiuti nei termini: la responsabilità esclusiva andava ascritta al Comune, cui competeva l'emissione del decreto di esproprio nei termini.
Con il secondo motivo di ricorso, invoca una consequenziale condanna del Comune alle spese di entrambi i gradi del giudizio di merito. Con l'unico motivo del ricorso incidentale, il Comune di Alcamo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2043, in relazione agli artt. 35 e 60 l. 865/71 e 2 l.r. Sicilia n. 10.8.1978 n. 35, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la propria responsabilità solidale, mentre era la cooperativa obbligata agli adempimenti procedurali, non competendo al Comune adempimenti di sorta, neppure sotto il profilo dell'esercizio di poteri di controllo e di stimolo.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale, AM NC e La CA SP, condizionatamente alla mancata conferma della sentenza impugnata, la impugnano per non aver dichiarato l'esclusiva responsabilità del Comune di Alcamo.
Riguardo a quest'ultima impugnazione, pregiudizialmente, essa si rivela intempestiva, e ne va dichiarata l'inammissibilità. AM e La CA, cui è stata notificata l'impugnazione principale, non hanno rispettato il termine di gg. 40 dall'ultima notifica di questa (effettuata al Comune di Alcamo il 28.9.1998), notificando il ricorso incidentale sia alla C.a.p.i. che al Comune (nei confronti dei quali chiedono sia accolta la propria impugnazione, sia pur condizionatamente alla mancata conferma della sentenza) in un termine ( 19.11) che sarebbe tempestivo solo se fatto decorrere dal ricorso incidentale del Comune (notificato loro il 27.10).
Il ricorso incidentale per cassazione, viceversa, deve essere proposto, ai sensi del secondo comma dell'art. 371 c.p.c., nel termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso principale e non dalla notifica di un primo ricorso incidentale, atteso che avverso il ricorso incidentale il quarto comma del detto art. 371 prevede solo la proponibilità del controricorso non anche di un ulteriore ricorso incidentale in questo contenuto, potendo da ciò derivare una serie indeterminata di ricorsi incidentali tardivi in contrasto con il principio della proponibilità dell'impugnazione incidentale solo dalle parti contro cui è stata proposta l'impugnazione principale (Cass. 14.1.1994, n. 325; 12.1.1996, n. 188). Vanno esaminati congiuntamente, stante la connessione, il primo motivo del ricorso principale, ed il ricorso incidentale del Comune di Alcamo, che si rivelano infondati.
Qualora l'amministrazione espropriante (l'art. 2 l.reg.sic. 10.8.1978 n. 35 si limita ad attribuire la competenza del Sindaco riguardo all'emissione dei provvedimenti ablatori) affidi ad una cooperativa, mediante una concessione (art. 35 l. 22.10.1971 n. 865), la realizzazione dell'opera di edilizia residenziale, e deleghi nello stesso tempo gli oneri concernenti la procedura ablatoria, l'illecito in cui consiste l'occupazione appropriativa, per cui, a causa della trasformazione irreversibile del suolo senza che sia stato emesso rituale decreto di esproprio, si verifica comunque la perdita della proprietà a danno del privato, è ascrivibile al soggetto autore materiale delle opere, che resta solidalmente obbligato con l'ente espropriante (Cass. 4.9.1999, n. 9381).
Non rileva, da un lato, a favore della cooperativa, che i lavori siano stati esauriti entro il termine di scadenza dell'occupazione di urgenza, poiché la delega al compimento degli atti della procedura ablatoria, conferita in base alla convenzione, comporta che il delegato solleciti la conclusione della procedura nei termini dell'occupazione (il potere di espropriazione diretta, acquisibile per silenzio assenso, ex art. 9 d.l.
2.5.1974 n. 115, conv. in l. 27.6.1974 n. 247, compete ai soli istituti autonomi per le case popolari): esso ha l'obbligo di armonizzare attività materiale e attività amministrativa, facendo si che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che quindi si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità; e neppure, dall'altro, a favore del Comune, l'esistenza della delega per gli atti procedurali, posto che l'ente espropriante, l'intesa del quale è sempre necessaria nello svolgimento della procedura (art. 60 l. 865/71) non si spoglia delle responsabilità relative al procedimento secondo i suoi parametri temporali, ma conserva poteri di controllo e di stimolo sull'operato del delegato, il cui mancato o insufficiente esercizio è ragione di responsabilità (Cass. 17.12.1998, n. 12631). Il secondo motivo del ricorso principale, mirante ad una diversa regolamentazione delle spese, va conseguentemente rigettato. Le spese di questo giudizio sono compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, ed il ricorso incidentale del Comune di Alcamo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale di AM NC e La CA SP. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2001