Sentenza 2 maggio 2013
Massime • 1
Non configura il concorso cosiddetto "anomalo" di cui all'art. 116 cod. pen., ma rientra nella comune disciplina del concorso di persone l'ipotesi in cui vengano commessi reati ulteriori rispetto a quello programmato, sia pure ad esso collegati. (Fattispecie in cui all'accordo fra i correi per commettere un furto hanno fatto seguito gli ulteriori reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento, commessi durante la fuga a seguito di un intervento della polizia giudiziaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/05/2013, n. 25446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25446 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 02/05/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 867
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 12424/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN RC n. 5/11/1986;
avverso la sentenza n. 1979 del 13/12/2012 della CORTE DI APPELLO DI LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO MONTAGNA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione ai reati di cui agli artt. 582 e 635 cod. pen. ed il rigetto del ricorso nel resto.
RITENUTO IN FATTO
ER CO propone ricorso a mezzo del proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che il 13 dicembre 2012 confermava in punto di responsabilità la sentenza emessa nei suoi confronti dal gip del tribunale di Lecce il 16 gennaio 2012 in sede di giudizio abbreviato, riducendo la pena.
ER, insieme al correo CA DE, è stato ritenuto responsabile per il furto di un furgone, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate e danneggiamento, fatti tutti commessi durante la fuga, a seguito dell'intervento della polizia giudiziaria, a bordo di un altro furgone guidato dal complice, nonché del reati di danneggiamento ed invasione di edificio ai danni dello IACP e di violazione di obblighi della sorveglianza speciale. La Corte di Appello, in particolare, con riferimento ai motivi di impugnazione mirati ad escludere la responsabilità di ER per la condotta di fuga del CA, ha affermato che quest'ultimo aveva commesso i reati di resistenza etc senza alcun apporto causale del ricorrente ed ha affermato che il fatto rientra pacificamente nella ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen. trattandosi di uno sviluppo logicamente prevedibile della iniziale condotta di reato. Con primo motivo il ricorrente afferma esservi stata violazione di legge e vizio di motivazione per l'assenza di risposta al primo motivo di appello nel quale si affermava la totale assenza di prove che dimostrassero la partecipazione anche solo morale dell'ER alla condotta di resistenza ed ai reati conseguenti. Con secondo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per essere stata applicata la disciplina di cui all'art. 116 c.p. nonostante non fosse stata accertata la prevedibilità in concreto del reato diverso commesso su iniziativa del solo CA.
Con terzo motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della riduzione di pena di cui all'art. 116 c.p., comma 2. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, la difesa rileva che la sentenza impugnata non avrebbe espressamente affrontato il tema del primo motivo di appello, relativo alla assenza di concorso del ricorrente nei reati di resistenza e lesioni. Va invero osservato che la Corte di Appello ha correttamente ritenuto che la responsabilità per tali reati potesse valutarsi in unico contesto con il secondo motivo di appello, trattandosi di affrontare la medesima questione della responsabilità per il diverso reato voluto dal concorrente. E, nel ritenere il caso disciplinato dalla disposizione di cui all'art. 116 cod. pen., la Corte ha dato adeguata motivazione (salva la valutazione della sua correttezza) ad entrambi i motivi.
Il secondo motivo è infondato, pur dovendosi operare una correzione in diritto. Il caso di specie non rientra nella ipotesi di cui all'art. 116 cod. pen., ma nella comune ipotesi di concorso di persone.
L'art. 116 cod. pen. disciplina il caso in cui, a fronte di un accordo per la commissione di un reato, su iniziativa di un altro concorrente viene commesso un reato diverso da quello concordato. In tale caso, la responsabilità del concorrente cui non è riferibile la decisione della commissione del reato diverso richiede le condizioni correttamente individuate dalla Corte di Appello nella sentenza impugnata.
Ma l'art. 116 cod. pen. non disciplina, invece, il caso in cui vengano commessi reati "ulteriori" rispetto a quello programmato, come invece afferma la sentenza impugnata. La norma fa testualmente riferimento alla sola commissione di un reato diverso da quello programmato che è ipotesi ben differente da quella in cui, oltre al reato programmato, ne vengano compiuti altri, pur se collegati al primo.
Nel caso di specie, vi era stato accordo tra i due correi per commettere il furto di un furgone (fatto contestato al capo a) e questa è stata l'azione effettivamente commessa, rispetto alla quale gli altri reati si pongono quali condotte ulteriori e non quali "reato diverso"; tale ultima ipotesi poteva ricorrere, ad es., laddove, per una diversa tempistica delle condotte, il fatto concordato come furto, in ragione della condotta violenta intervenuta nell'immediatezza, fosse poi trasmodato in una rapina impropria. Quindi la responsabilità per i diversi ed ulteriori reati rientra nella normale disciplina di cui all'art. 110 cod. pen.. Rispetto a tale diversa ricostruzione, la sentenza impugnata offre comunque argomenti adeguati per dimostrare il dolo di concorso dell'ER. Difatti, con apprezzamenti di fatto congruamente e logicamente motivati, la Corte ha spiegato le ragioni per le quali, alle date condizioni, vi era un accordo quantomeno implicito nel tenere le ulteriori condotte necessarie alla fuga in caso di intervento della polizia giudiziaria. E, sempre secondo la Corte, la reazione (fuga in velocità con realizzazione del tipo di eventi dannosi che possano derivare da una guida pericolosa in quelle condizioni, ovvero violenza verso la pg, danni a persone e cose, commessi con dolo eventuale perché eventi prevedibili ed accettati) era un ordinario possibile sviluppo ulteriore della azione delittuosa. Rispetto a tale logico apprezzamento delle risultanze probatorie, questa Corte di legittimità non può opporre la lettura alternativa delle stesse emergenze, come richiede la difesa, al fine di affermare che si tratti di situazione non prevedibile da Errimi e sulla quale, ne' ex ante ne' durante l'azione, vi era stato il suo consenso.
Tale secondo motivo è, quindi, infondato con conseguente infondatezza del terzo, laddove si invoca la diminuente di cui all'art. 116 cod. pen., non applicabile poiché ricorre l'ipotesi del normale concorso ex art. 110 cod. pen..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2013