Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3697 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 03 6 9 7 /0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE IIZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Presidente R.G.N.14560/98 Dott. AN AMIRANTE Dott. AN A. MAIORANO Consigliere Consigliere 7753 Cron. CAPITANIO Dott. Natale Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo FILADORO Ud. 26/01/01 D'AGOSTINO Consigliere Dott. Giancarlo ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IN, Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, prof. ing. Giovanni Billia, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.7, presso gli avv. Antonino Sgroi, Fabio Fonzo e Antonietta Coretti, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
ricorrente contro 上de ultius d'ufficio c/o le cancelli della corti di Cassano FRANZELLI DOMENICO, elettivamente domiciliato in Roma, 454 via Pisistrato n. 11, presso l'avv. Gianni Romoli, rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avvocati Guido Amato, Gianni Romoli ed Elena De 1 Ambrogio, giusta delega in atti;
- controricorrente avversO la sentenza del Tribunale di Brescia del 19 marzo- 3 giugno 1998, n. 741 del 199, RGAC 7066 del 1997, cron. 6640 del 1998; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2001 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Clementina Pulli per delega avv. Sgroi e Renato Balta per delega avv. Romoli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. ル 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 19 marzo-3 giugno 1998, il Tribunale di Brescia, in riforma della decisione n.197 del 1997, del locale Pretore, revocava il decreto ingiuntivo n. 1352 del 1992 emesso, su richiesta dell'IN, nei confronti di EL AN per (relativo a l'importo di lire 412.784.079 contributi previdenziali non pagati). Il Tribunale affrontava, innanzitutto, la questione della validità ed efficacia della riserva di ripetizione proposta dal EL con la domanda di condono previdenziale, dando alla stessa risposta positiva. Nel merito, i giudici di appello osservavano che la istruttoria aveva chiarito che gli compiuta artigiani indicati nel verbale di accertamento del 24-28 giugno 1988 non erano assoggettati -rispetto al EL- al vincolo della subordinazione, necessario per poter configurare un rapporto di lavoro dipendente. Tutti i soggetti sentiti, infatti, avevano riferito di essere proprietari degli strumenti di lavoro, di non avere mai ricevuto direttive specifiche e di essere stati pagati solo in caso di lavoro bene eseguito. 3 Non essendo possibile -rilevava il Tribunale- rinvenire, in base alle dichiarazioni rese dagli di alcun potere stessi interessati, l'esistenza direttivo e disciplinare del EL nei loro confronti, non era assolutamente possibile affermare la natura subordinata del rapporto. Esaminando anche l'opposizione a decreto ingiuntivo, notificata in data 25 novembre 1992, che era stata riunita alla domanda di accertamento negativo proposta dallo stesso EL, i giudici di appello osservavano che tutti i lavoratori in questione avevano reso agli ispettori dell'IN dichiarazioni incompatibili con la qualificazione rapporti in termini di lavoro relativi dei dipendente, poiché tutti avevano negato la sussistenza dei presupposti della subordinazione. Conclusivamente, i giudici di appello rilevavano che, anche a voler ritenere -secondo quanto prospettato dagli ispettori verbalizzanti- che i lavoratori fossero sforniti di materiali di sorta e di una organizzazione aziendale idonea al riconoscimento della qualità di piccoli imprenditori, non per questo poteva dirsi che gli stessi fossero lavoratori dipendenti, essendo perfettamente ammissibile che la prestazione sia 4 resa in regime di autonomia per le caratteristiche del rapporto, come di fatto avvenuto nel caso di specie. Avverso tale decisione l'IN propone ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resiste il EL con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione delle norme sul condono previdenziale, in particolare dell'art. 4 del decreto legge n. 6 del 1993, convertito nella legge n. 63 del 1993, nonché vizio di motivazione (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). Secondo il ricorrente, la domanda di accertamento negativo di un debito estinto a seguito di condono rigettata, non potendo comunque ildeve essere giudice entrare nel merito della domanda. Il ricorso è infondato. A seguito della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle domande di condono previdenziale (ivi comprese, stante il tenore norma, quelle relative aletterale della 5 provvedimenti di condono precedenti a quello disposto con l'art. 3 del decreto legge 2 marzo 1997, n.79, convertito in legge 2 maggio 1997 n.140) sono valide e non precludono la possibilità di accertamento negativo in fase contenziosa del relativo debito, di talché si deve escludere che la domanda di condono possa valere come riconoscimento di debito (Cass. 18 agosto 1999 n. 8698, giugno 1999 n. 5655; cfr. anche Cass. S.U. n. 943 del 22 settembre 1998 sull'applicabilità della normativa sopravvenuta ai procedimenti in corso, anche se pendenti in sede di legittimità). Rimane pertanto assorbita la questione di illegittimità costituzionale della normativa sul condono nella parte in cui la stessa (in ipotesi) non prevederebbe la possibilità di adire utilmente tutela giurisdizionale, per violazione deglila articoli 3, 24 e 113 della Costituzione, formulata -seppure in via subordinata dal EL con il controricorso (pagg.16-19). Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
! ам la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di йр questo giudizio. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2001. ча marco mizook IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST Sellie IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria Oggi, 14 MAR. 2001 T IL CANCELLIERE R O C 3 3 0 1 5 A . I S . T S D N R A , T A O ' 3 L L 7 A L L - S O E E 8 - R D P 1 I S I 1 I D S N N A E E G T S G O S I G O A E A P D L M E O I , T A T O A I L R D R L T I E S E I D T D G N O E E R S E 7