Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
La proroga del regime di detenzione differenziato previsto dall'art. 41-bis L. n. 354 del 1975 non può trovare giustificazione soltanto nella permanenza in vita dell'associazione mafiosa e nell'assenza di atteggiamento collaborativo da parte del detenuto che con detta associazione abbia tenuto contatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2009, n. 4428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4428 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 14/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 111
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 029478/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IO, N. IL 04/08/1967;
avverso ORDINANZA del 28/05/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. GIALANELLA Antonio sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa per le ammende. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 28 maggio 2008 e depositata il 3 giugno 2008, il Tribunale di sorveglianza di Torino - dichiarate inefficaci, in parziale accoglimento del reclamo dell'interessato, le disposizioni circa la limitazione dei colloqui e circa la restrizione nella ricezione dei pacchi - ha confermato, per il resto, il decreto del Ministro della Giustizia 19 febbraio 2008 di proroga del regime differenziato intramurario ai sensi dell'art. 41 bis Ordinamento penitenziario al detenuto DO NO, ristretto in forza di ordinanza 18 aprile 2007 del Tribunale di Reggio di Calabria in funzione di giudice dell'appello dei provvedimenti incidentali de libertate e appellante avverso la sentenza di condanna di prime cure pel delitto di estorsione.
Con riferimento ai motivi del reclamo - in relazione a quanto assume rilievo nel presente scrutinio di legittimità - il giudice a quo ha motivato: permane la pericolosità qualificata di DO in relazione alla capacità del detenuto di mantenere contatti con la associazione mafiosa di appartenenza;
il reclamante è affiliato alla cosca di tipo mafioso, Audino - Logiudice - Franchina, insediata nel quartiere San Giovannello di Reggio di Calabria;
la consorteria è, tuttora, attiva sul territorio;
impone tangenti agli operatori economici locali;
fornisce appoggio a latitanti pericolosi, quali AN AL;
lo stesso DO si è reso latitante fino al dicembre 2007 e non ha dato alcun segno di ravvedimento. 2. - Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore di fiducia dell'imputato, avvocato Antonio Managò, mediante atto recante la data del 5 luglio 2008, col quale denunzia violazione di legge, assertivamente ai sensi "dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)", in relazione all'art. 41 bis, comma 2 Ordinamento
penitenziario.
Il difensore, premettendo il richiamo di alcuni arresti di legittimità, oppone: il Tribunale ha erroneamente applicato l'art. 41 - bis Ordinamento penitenziario;
l'ordinanza impugnata è, inoltre, inficiata dalla "mancanza assoluta di motivazione"; il giudice a quo ha omesso di valutare le deduzioni formulate nella memoria difensiva prodotta (in ordine al rigetto della richiesta cautelare del Pubblico Ministero per altro delitto di estorsione in danno di tal Ventura e in ordine alla parziale riforma della condanna, giusta sentenza della Corte di appello di Reggio di Calabria 19 maggio 2008); DO non ha rivestito alcun "ruolo apicale" in seno;
ha scontato metà della pena inflettagli per il delitto associativo;
non è mai stato latitante;
e in proposito il Tribunale è incorso in errore avendo trascurato di considerare che il provvedimento restrittivo del 18 aprile 2006, è divenuto esecutivo (ex art. 310 c.p.p., comma 3) solo in data 1 dicembre 2006. 3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con atto del 14 ottobre 2008, rileva: "la conclusione del giudice del merito appare ... oggetto di congrua, per quanto succinta, motivazione;
sicché rispetto ad essa i motivi di ricorso, in particolare, svelano i loro profili di inammissibilità". 4. - Il ricorso è, nei termini che seguono, fondato. L'ordinanza è inficiata dalla inosservanza della legge.
Questa Corte, con l'arresto citato dal ricorrente, previo richiamo della giurisprudenza costituzionale, ha fissato il principio di diritto secondo il quale "la semplice permanenza in vita della associazione mafiosa e la mancata assunzione di un atteggiamento collaborativo da parte del detenuto" non sono sufficienti a integrare la condizione stabilita dalla legge della "persistente capacità ... di tenere contatti con le organizzazioni criminali" e, pertanto, a giustificare la proroga del regime differenziato, che non deve essere consentita "unicamente in base agli stessi presupposti che legittimarono l'originaria imposizione del regime" (Sez. 1, 4 ottobre 2006, n. 35901, Mancuso, non massimata). Conseguono l'annullamento della ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino che si uniformerà al principio di diritto testè enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Torino.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2009