Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6627
CASS
Sentenza 12 maggio 2001

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L'avicoltura, diretta o meno esclusivamente alla produzione di uova, può essere attività agricola o industriale, a seconda del collegamento con il fondo su cui viene esercitata, nel senso che è agricola quando l'imprenditore usi per essa almeno in parte i prodotti del fondo e solo quando non si verifica questa condizione l'avicoltura è attività industriale. L'onere di provare l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore, al fine di invocare l'adozione in via parametrica di una contrattazione collettiva, incombe alla parte che, deducendo l'inadeguatezza della retribuzione, proponga domanda diretta all'adeguamento della sua retribuzione al precetto costituzionale ed ai principi dell'art. 2099 cod. civ., invocando come parametro una determinata contrattazione collettiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/05/2001, n. 6627
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6627
    Data del deposito : 12 maggio 2001

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