CASS
Sentenza 7 giugno 2023
Sentenza 7 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2023, n. 24405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24405 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI AR nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/07/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sentite le conclusioni del PG 62...m. t' ce.A. cox.tc.-c4 P-0 X;
feit-To att( i Penale Sent. Sez. 1 Num. 24405 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 22/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di RI CI, tesa al riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 24 giugno 2020, irrevocabile il 10 settembre 2021, che ha riformato in punto di pena la sentenza del Gip del Tribunale di Lamezia del 12 giugno 2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3), 582, 585 comma 1, 577, 61 n. 2 cod. pen., commessi il 21 aprile 2018 e il 15 settembre 2018 in Lamezia terme, già avvinti dal vincolo della continuazione;
2) sentenza della Corte di appello di Catania del 30 giugno 2021, irrevocabile il 22 marzo 2022, che ha riformato in punto di pena la sentenza del Gip del Tribunale di Catania, in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 1 e 3 n. 1) e 2), cod. pen., commesso a Catania il 12 gennaio 2019. Il giudice dell'esecuzione riteneva non potersi ravvisare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra í reati di cui alle succitate sentenze e, in particolare, tra le due rapine aggravate, rispettivamente commesse il 15 settembre 2018 (di cui alla sentenza sub 1), e il 12 gennaio 2019 (oggetto della sentenza sub 2), in quanto le condotte, seppur omogenee e connotate dall'utilizzo di moduli operativi ampiamente collaudati, erano state commesse a distanza di tempo, in concorso con diversi soggetti e in località differenti. Il Tribunale rilevava altresì che gli illeciti, lungi dal potersi considerare espressive di una comune rappresentazione anticipata, erano solo manifestazione di radicata professionalità nel delinquere. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per CA CI RI, per mezzo del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente evidenzia che il giudice della esecuzione non fa menzione alcuna del fatto che i primi due episodi (rapine dell'aprile e del settembre 2018) sono stati riuniti in continuazione già in sede di cognizione. Da tale omissione discende l'omessa considerazione della valutazione operata dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme nella sentenza del 24 giugno 2020 (sub 1), che aveva ritenuto la sussistenza del legame criminoso tra le due rapine 2 oggetto della medesima pronuncia;
con ciò, disattendendo il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame (Sez. I, sentenza del 17 luglio 2020, n. 28471). Infine, secondo il ricorrente, l'ordinanza è ulteriormente carente, in quanto non sono stati concretamente vagliati gli indici sintomatici addotti a prova del medesimo disegno criminoso, quali le analoghe modalità esecutive, la omogeneità delle violazioni e l'identica matrice (reati contro il patrimonio), il medesimo bene giuridico tutelato, la causale e le condizioni di tempo e luogo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2.Va rilevato che nel caso in esame l'analisi delle modalità realizzative delle singole violazioni - presupposto essenziale per la delibazione della domanda - non è adeguata e, soprattutto, non ricomprende in modo espresso il 'confronto' con l'esistenza della decisione definitiva (emessa in cognizione) che ha già ritenuto sussistente il vincolo ideativo tra i reati commessi tra aprile e settembre del 2018. 2.1 Va ribadito, sul tema, l'orientamento espresso - tra le altre - da Sez. I n. 54106 del 24.3.2017, rv 271903 secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame;
di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento. Vi è pertanto un dovere 'rafforzato' di motivazione, che non è stato adempiuto con riferimento al reato commesso in un arco temporale ravvicinato rispetto a quelli 3 già riuniti in sede di cognizione, aspetto che giustifica l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Così deciso in data 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG 62...m. t' ce.A. cox.tc.-c4 P-0 X;
feit-To att( i Penale Sent. Sez. 1 Num. 24405 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 22/02/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 7 luglio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di RI CI, tesa al riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 24 giugno 2020, irrevocabile il 10 settembre 2021, che ha riformato in punto di pena la sentenza del Gip del Tribunale di Lamezia del 12 giugno 2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3), 582, 585 comma 1, 577, 61 n. 2 cod. pen., commessi il 21 aprile 2018 e il 15 settembre 2018 in Lamezia terme, già avvinti dal vincolo della continuazione;
2) sentenza della Corte di appello di Catania del 30 giugno 2021, irrevocabile il 22 marzo 2022, che ha riformato in punto di pena la sentenza del Gip del Tribunale di Catania, in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 1 e 3 n. 1) e 2), cod. pen., commesso a Catania il 12 gennaio 2019. Il giudice dell'esecuzione riteneva non potersi ravvisare l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra í reati di cui alle succitate sentenze e, in particolare, tra le due rapine aggravate, rispettivamente commesse il 15 settembre 2018 (di cui alla sentenza sub 1), e il 12 gennaio 2019 (oggetto della sentenza sub 2), in quanto le condotte, seppur omogenee e connotate dall'utilizzo di moduli operativi ampiamente collaudati, erano state commesse a distanza di tempo, in concorso con diversi soggetti e in località differenti. Il Tribunale rilevava altresì che gli illeciti, lungi dal potersi considerare espressive di una comune rappresentazione anticipata, erano solo manifestazione di radicata professionalità nel delinquere. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per CA CI RI, per mezzo del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, il ricorrente evidenzia che il giudice della esecuzione non fa menzione alcuna del fatto che i primi due episodi (rapine dell'aprile e del settembre 2018) sono stati riuniti in continuazione già in sede di cognizione. Da tale omissione discende l'omessa considerazione della valutazione operata dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme nella sentenza del 24 giugno 2020 (sub 1), che aveva ritenuto la sussistenza del legame criminoso tra le due rapine 2 oggetto della medesima pronuncia;
con ciò, disattendendo il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il giudice dell'esecuzione non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame (Sez. I, sentenza del 17 luglio 2020, n. 28471). Infine, secondo il ricorrente, l'ordinanza è ulteriormente carente, in quanto non sono stati concretamente vagliati gli indici sintomatici addotti a prova del medesimo disegno criminoso, quali le analoghe modalità esecutive, la omogeneità delle violazioni e l'identica matrice (reati contro il patrimonio), il medesimo bene giuridico tutelato, la causale e le condizioni di tempo e luogo. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2.Va rilevato che nel caso in esame l'analisi delle modalità realizzative delle singole violazioni - presupposto essenziale per la delibazione della domanda - non è adeguata e, soprattutto, non ricomprende in modo espresso il 'confronto' con l'esistenza della decisione definitiva (emessa in cognizione) che ha già ritenuto sussistente il vincolo ideativo tra i reati commessi tra aprile e settembre del 2018. 2.1 Va ribadito, sul tema, l'orientamento espresso - tra le altre - da Sez. I n. 54106 del 24.3.2017, rv 271903 secondo cui il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare la valutazione già compiuta in sede cognitoria ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame;
di conseguenza, qualora non ritenga di accogliere tale domanda anche solo con riguardo ad alcuni reati, maturati in un contesto di prossimità temporale e di medesimezza spaziale, è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento. Vi è pertanto un dovere 'rafforzato' di motivazione, che non è stato adempiuto con riferimento al reato commesso in un arco temporale ravvicinato rispetto a quelli 3 già riuniti in sede di cognizione, aspetto che giustifica l'annullamento con rinvio della decisione impugnata.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania. Così deciso in data 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente