Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2003, n. 11852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11852 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
4 7 3 . ) O N E L L , C 1 O REPUBBLICA ITALIANA A 9 B 9 P E 1 I - E 1 D N 1 - O E I 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Z 2 C I A . R L D T 9 U S I I 3 G G E E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R 6 E 4 Oggetto A N . . D T T 1 1 852/0 T E INGIUNZIONE S T R I SEZIONE SECONDA CIVILE K N A E S E VERI CONDOMINIALI Composta dagli Ill.mi Si g.ri Mag at - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 20853/00 - Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Cron. 25734 - Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. M Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA Ud. 11/03/03 Dott. Emilio MIGLIUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: C SE BE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DE CAROLIS 87, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO STRILLACCI, difeso dall'avvocato MARIO SANTI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CONDOMINIO LOCALITA' "LA GABELLETTA" TARQUINIA in persona dell'Amm.re pro tempore ALTAVILLA FELICIONI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 99/99 del Giudice di pace di 2003 CIVITAVECCHIA, depositata il 22/07/99; 416 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- 13 udienza del 11/03/03 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Su ricorso del Condominio dell'immobile sito in Tarquinia loc."La Gabelletta", in persona VI EL, il Giudice di Pace di Civitavecchia ingiungeva a RO ER il pagamento della somma di L.
1.063.988 a titolo di oneri condominiali dal medesimo dovuti quale promissario acquirente di un appartamento sito in una palazzina in corso di costruzione da parte della soc. Sabaudia r.l. decisione il ERAvverso tale proponeva ER, eccependo in via opposizione il preliminare: la carenza di legittimazione attiva del ricorrente sotto il duplice motivo dell'inesistenza di alcun condominio, essendo l'immobile ancora di proprietà уп della società costruttrice che non l'aveva ancora ultimato, e dell'assenza di rappresentanza processuale della persona che aveva agito per il condominio;
la carenza di legittimazione passiva dell'ingiunto, giacchè l'azione proposta poteva essere esperita nei confronti del proprietario della singola unità immobiliare;
deduceva, altresì, l'insussistenza dei presupposti E 3 per l'emissione del decreto, rilevando, nel merito, che non era stata fornita la prova del credito azionato. Con sentenza del 16 luglio 1999 il Giudice di Pace rigettava l'opposizione ritenendo quanto segue. era proprietario ma soloL'opponente non promissario acquirente dell'immobile del quale era in possesso, sicchè, in mancanza dei presupposti per la costituzione del condominio, nella fattispecie doveva ritenersi costituita, in via temporanea per la gestione dei beni comuni, una "comunione ° condominio di gestione "in analogia con quanto previsto dall'art.18 del D.P.R.02/1959 in tema di an edilizia popolare ed economica. Ai sensi dell'art.12 del contratto preliminare intercorso fra le parti e dell'art. 4 del verbale di consegna dell'unità immobiliare promessa in vendita, era emerso che la Sabaudia s.r.l., costruttrice degli immobili, riservatasi l'amministrazione dei beni comuni, l'aveva affidata a un mandatario che, avendo il potere di riscuotere i contributi, aveva implicitamente anche quello di promuovere le necessarie azioni. Sussisteva, altresì', la legittimazione attiva della EL, che aveva agito in buona fede avendo ricevuto dalla Sabaudia la comunicazione della sua designazione ad amministratore del condominio, in sostituzione di quello precedente, pur avendo la società omesso di informarne la controparte. Nel merito il credito, relativo alle spese correnti, era risultato provato in base alla documentazione prodotta, salvo la contabilizzazione in sede di rendiconto finale alla scadenza del mandato della Sabaudia. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il ER, affidandone l'accoglimento a quattro motivi. Non ha svolto attività difensive l'intimato.
1. Con il primo motivo il ricorrente, denunciando ап MOTIVI DELLA DECISIONE violazione di norme processuali, carenza assoluta, contraddittorietà e insufficienza di motivazione in riferimento agli artt.360 n.4 e 5 75,77,81 cp.c., censura la decisione di primo grado che aveva disatteso l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del Condominio. Con motivazione contraddittoria, dopo avere rilevato nella specie l'esistenza di una comunione ० condominio di gestione di natura temporanea fra i 5 condominio di gestione di natura temporanea fra i promissari acquirenti in assenza della formazione di un condominio, il primo giudice aveva poi ritenuto che la Sabaudia aveva ricevuto dai promissari acquirenti il mandato di amministrare i beni comuni con la facoltà di nominare e sostituire l'amministatore.
2.Il motivo è fondato. Nel disattendere l'eccezione di difetto di legittimazione ad processum del ricorrente, il Giudice di Pace-dopo avere rilevato che anche fra coloro che sono soltanto possessori di un immobile, come i promissari acquirenti delle singole unità dell'edificio, può costituirsi la comunione per la amministrazione dei beni oggetto di godimento comune ha poi ritenuto che nella specie кт il potere dell'attore di agire in giudizio si fondava sul mandato conferito alla s.r.l. Sabaudia che nel contratto preliminare stipulato con ciascuno dei promissari acquirenti ( e nel verbale di consegna del singolo cespite)si era riservata l'amministrazione dei beni comuni;
la predetta società, in virtù del potere di nominare un proprio fiduciario, aveva nominato, tra l'altro in sostituzione del precedente amministratore, la 6 ¿ EL. Orbene l'azione stata proposta da VI EL, nella qualità di amministratore del condominio"La Gabelletta". Va in proposito rilevato che il condominio, ente di gestione dei beni comuni, non un soggetto distinto dalle persone dei singoli condomini, rappresentati in giudizio dall'amministratore in virtù del rapporto di mandato al medesimo conferito. D'altra parte, l'istituzione di un condominio di gestione fra gli assegnatari di alloggi di edilizia popolare non ancora ceduti in proprietà-secondo - schemi sostanzialmente corrispondenti a quelli previsti per il condominio con conseguente l'effettiva rm legittimazione -ad causam dell'amministratore (Cass.3249/1998;6102/1993)-postula gestione, da parte del gruppo, dei beni oggetto di godimento comune. Nella specie-sulla base dei fatti storici accertati dal Giudice di Pace-può ritenersi che l'amministrazione dei beni comuni non era compiuta dai promissari acquirenti, ma dalla società Sabaudia che, in virtù dell'incarico al riguardo conferitole dai medesimi singolarmente nel relativo contratto 7 preliminare, era stata facultata a nominare un proprio fiduciario, fra l'altro, per la riscossione dei contributi dovuti, che comunque non implicava di per sé anche il potere di agire in giudizio. Dunque i promissari acquirenti non avevano conferito alcun mandato alla EL, che era stata investita dalla società Sabaudia del limitato incarico di riscuotere i contributi. Pertanto, in assenza di alcun mandato rilasciato dai condomini o, per meglio dire, dai promissari acquirenti, deve ritenersi carente di legittimazione processuale VI EL che detto, ha agito in giudizio, quale 'come amministratore del Condominio, senza avere alcun potere rappresentativo. EM In considerazione della nullità del rapporto processuale la sentenza del Giudice di Pace va senza rinvio:gli altri motivi sono cassata assorbiti dall'accoglimento del primo. Tenuto conto della soccombenza le spese processuali, anche del giudizio di merito, vanno poste a carico della EL.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa senza rinvio.Condanna 8 VI EL al pagamento in favore del ricorrente delle spese relative al giudizio di primo grado che liquida in complessivi euro 500 di cui 50 per esborsi oltre accessori di legge, nonché delle spese relative alla presente fase liquidate in euro 577,50, di cui euro 350 per onorari di avvocato, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma dai sottoscritti magistrati riuniti nella camera di consiglio dell'11 marzo 2003 IL Consigliere est. Il Presidente Emilio Migliucci Spadom IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Reporitats i Concellerie Floma - 6 AGO. 2003 IL CANCELLIEHE 01 9