Sentenza 3 luglio 2003
Massime • 1
In tema di termini di durata massima della custodia cautelare, l'espressione "senza che sia stata pronunciata condanna in grado di appello", contenuta nell'art, 303, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., non va intesa in senso letterale ma in armonia con la ratio e l'impianto sistematico del codice, nel senso che, ai fini dell'operatività dei termini correlati alla pronuncia, è sufficiente che la sentenza di condanna di primo grado oggetto di gravame sia stata convalidata in grado di appello. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che fosse equiparabile alla sentenza di condanna in grado di appello la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione pronunciata dalla Corte di appello).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2003, n. 36590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36590 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Coco OV Silvio Presidente
1. Dott. Costanzo Enzo Consigliere
2. Dott. Perna La Torre Ernesto Consigliere
3. Dott. Brusco Carlo Giuseppe Consigliere
4. Dott. Iacopino Silvana Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BI OV MI, nato il [...];
avverso l'ordinanza dell'11 giugno 2002, Trib. Libertà di Venezia. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Brusco Carlo Giuseppe;
Sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
LA CORTE OSSERVA:
BI OV MI ha proposto ricorso avverso l'ordinanza 11 giugno 2002 del Tribunale di Venezia, sezione per il riesame, che ha rigettato l'appello proposto contro l'ordinanza 24 aprile 2002 della Corte d'Appello di Venezia che aveva respinto la richiesta di scarcerazione per decorso dei termini di fase. A fondamento del ricorso si deduce la violazione dell'art. 303 comma primo lett. c) del codice di rito perché dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado erano decorsi i previsti termini di custodia cautelare di fase senza che fosse stata pronunziata sentenza di condanna in grado di appello.
Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Poiché nel caso in esame il giudice d'appello aveva dichiarato inammissibile l'appello il ricorrente propone una lettura meramente letterale della norma ricordata rilevando come la dichiarazione di inammissibilità non possa essere equiparata alla sentenza di condanna e quindi non può ritenersi realizzata la condizione indicata nella norma indicata (che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello).
Questa interpretazione non può essere condivisa perché contrastante con la lettera e la ratio della norma. Con la lettera perché la dichiarazione di inammissibilità dell'appello comporta non solo la conferma della condanna (e quindi in questo senso non può non essere a quella pronunzia equiparata) ma addirittura preclude al giudice, di merito o di legittimità, di esaminare le ragioni poste a fondamento della decisione. Si tratta quindi di una pronunzia con un valore preclusivo maggiore rispetto a quello che può essere attribuito alla sentenza che confermi la condanna nel merito perché l'eventuale impugnazione viene limitata alla contestazione delle ragioni che hanno fondato la dichiarazione di inammissibilità dell'appello.
Se così è la correttezza dell'interpretazione proposta viene rafforzata: potrebbe dirsi che questa interpretazione, per le ragioni indicate, a maggior ragione rispetta la ratio della norma evidentemente fondata su una previsione di maggiore credibilità di una condanna fondata su una cosiddetta "doppia conforme";
credibilità che viene rafforzata quando l'appello sia non infondato ma addirittura inammissibile.
Evidenti appaiono, del resto, le conseguenze dell'accoglimento dell'interpretazione proposta dal ricorrente: verrebbe privilegiato, relativamente alla scadenza dei termini di fase, chi proponesse l'appello tardivamente o, addirittura, chi rinunziasse all'impugnazione.
Nel senso indicato può richiamarsi il precedente costituito dalla sentenza Cass., sez. VI, 7 luglio 1993 n. 2158, Gilani. Nè può obiettarsi che, nel caso di specie, contro l'ordinanza di inammissibilità fosse stato proposto ricorso in cassazione perché la natura dei termini di custodia cautelare di fase (come del resto quelli complessivi) presuppone che la sentenza di condanna non sia passata in giudicato;
diversamente il problema non avrebbe ragione di essere.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione IV penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 SETTEMBRE 2003.