Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9704 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
9704/ 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL LA CORTÊ PREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.21092/99 Dott. Angelo Presidente GRIECO Consigliere FELICETTI Dott. Francesco Cron. 2230 Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Rep. 3300 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. Ud. 22/03/01 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PI DO, elettivamente domiciliato in Roma, via Caetana 13/a, presso l'avv. Umberto Graziani, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti unitamente all'avv. Alberto Cusumano di CONFECT E Ravenna
- ricorrente -
Richiesta conta studio contro dal SigiL SOLE 24 ORE.. per piritti 1500 GI AM, elettivamente domiciliata in Roma, via L 17 LUS. 2001 il G.Zanardelli 16, presso l'avv. Massimo Cortesi e rappresentata e IL CANCELLANE difesa giusta delega in atti dall'avv. Marcello Cortesi di Milano €0,7 L1500
- controricorrente -
avverso il decreto 15.7.99 della Corte d'appello di Bologna. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22.03.01 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona 829 2001 del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario Cafiero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 18.2.99 il Tribunale di Ravenna dichiarava ammissibile l'azione proposta da GI AM (n. il 9.6.77)
contro
PI DO per la sua dichiarazione di paternità naturale, sull'assunto -che il PI – legato da relazione sentimentale durata dal 1973 al 1989 con la madre di essa attrice, GI LA - fosse l'autore del di lei concepimento. Il decreto era sottoposto a reclamo dal PI, che contestava la propria asserita paternità. Si costituiva la GI ed interveniva il P.G. La Corte di Bologna, con decreto 15.7.99 rigettava il reclamo affermando che la cognizione preliminare prevista dall'art. 274 c.c. tendeva ad acquisire elementi probatori di mera probabilità di fondatezza della domanda (il fumus boni juris) sì da poter essere respinta solo ove si fosse potuta presumerne la infondatezza;
che il PI aveva sempre confermato di aver intrattenuto relazione sentimentale con la GI e di aver nutrito tenerezza e simpatia per la piccola;
che i testi escussi avevano avvalorato la notorietà della relazione sentimentale. Per la cassazione di tale decreto il PI ha proposto ricorso con atto notificato il 10.11.99 alla GI ed al P.G. presso la C.d'A. La GI ha notificato controricorso il 13.12.99. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico, sintetico, motivo del ricorso il PI censura il decreto impugnato per radicale carenza od apparenza della motivazione del اسالا 2 provvedimento, per avere i Giudici bolognesi "..accettate circostanze unicamente apparenti e tali da non consigliare la proponibilità di un'azione per la dichiarazione di paternità”. La censura appare priva di alcuna consistenza. Essa si fa carico del consolidato indirizzo di questa Corte, per il quale l'argomentare del decreto emesso ex art. 274 c.c. è censurabile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. le sole volte in cui si deduca la inesistenza grafica o la mera apparenza logica della motivazione (Cass. 4641/99-11027/97-1517/96-6207/94- 10068/93), ma poi addebita tale apparenza non già alla parte motiva del provvedimento emesso bensì, e direttamente, al valutato quadro probatorio, che, a suo avviso, avrebbe sconsigliato l'azione. In tal guisa è lo stesso PI a disvelare che le sue critiche, pervero neanche compiutamente espresse, non attengono alla mancanza di argomentazione né, tampoco, alla sua coerenza logica o, ancora, alla sua stessa persuasività, bensì, ed esclusivamente, alla interpretazione delle prove, queste avendo creato “..una apparente verità che non corrisponde ad una realtà oggettiva". E di qui la evidente inammissibilità del ricorso, esattamente denunciata dalla GI nella propria difesa. Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna alla refusione delle spese in favore della GI.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il PI a versare alla controricorrente lire 143.500 per esborsi e lire 5.000.000 per onorari di vyocato. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001 if Presidente il Cons.est. w Инос Lyelo Ne 3 segue DEPOSITATA IN CANCELLERIA 17 LUG. 2001 Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di UZ 20000 270000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 13 NOV. 2001 4 ain. 50270 versate £. 270.000 AM (lire 31330p. Il Dirigente Avou Tervizi D .ssa Maria Grazia DI FT% Responsabile Corable Attie (Dr. M. PACCACHE) IL CANCELLIERE Maria Di UZ Franie र्मि