CASS
Sentenza 9 giugno 2010
Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
L'esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui il pubblico ministero abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato senza alcun'altra specificazione comporta la necessità che il pubblico ministero provveda alla convalida o alla eventuale restituzione delle cose sequestrate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2010, n. 35138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35138 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 35 138 / 10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 09/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIULIANA FERRUA Presidente ORDINANZA
Rel. Consigliere - N.964 Dott. ARTURO CARROZZA
Dott. ALFONSO AMATO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Consigliere N. 11931/2010 Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
Dott. MAURIZIO FUMO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) LI BE N. IL 31/05/1966
avverso l'ordinanza n. 4/2010 TRIB. LIBERTA' di BERGAMO, del 22/01/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.; Udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Vito D'Ambrosio, che chiede l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
1.-In seguito a denuncia di ZZ LO, secondo cui il LL avrebbe comprato presso il primo oggetti vari, usando assegni risultati rubati, il PM disponeva la perquisizione nell'abitazione dell'indagato e il sequestro di cosc attinenti il reato, in seguito ai quali venivano sequestrati gli oggetti per cui è questione..
2.-Proposta richiesta di riesame, il Tribunale ha ritenuto inammissibile tale richiesta perché, nel caso di indeterminatezza, nel provvedimento, delle cose da sequestrare il procedimento è quello di cui all'art. 355 c.p.p., con facoltà di fare opposizione al provvedimento di diniego di dissequestro.
3.- Il LL propone ricorso per cassazione deducendo che il provvedimento del PM specificava le cose da sequestrare nei titoli di crediti di provenienza furtiva e altre cose o tracce pertinenti al reato che, quindi, il sequestro non andava convalidato e pertanto era esperibile il procedimento del riesame.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il sequestro per cui è causa deve ritenersi come effettuato dalla polizia giudiziaria, perché genericamente nel provvedimento del PM si faceva riferimento al sequestro di cose pertinenti al reato, la cui esecuzione era rimessa ad un ampio potcre valutativo da parte della polizia giudiziaria, come risulta dal verbale di perquisizione e sequestro..
Con la conseguenza che il P.M. avrebbe dovuto disporre, a norma dell'art. 355 c.p.p., la convalida 0, in mancanza la restituzione delle cose sequestrate. Mentre, la parte
,
avrebbe dovuto azionare l'opposizione, ex art. 263, 5° comma, c.p.p., per contestare la necessità di mantenere il sequestro e non lo strumento del ricsame previsto dall'art. 257
c.p.p.
Avendo, invece la parte azionato l'istanza al Tribunale del riesame, legittimamente è stato dichiarata l'inammissibilità.
Селед Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende, di una somma determinata, equamente, in euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritencre che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". ( Corte Cost.
186/2000).
P.Q,M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
ROMA 9 giugno 2010
Il Presidente Il Consigliere est.
Cery- ер Depositata in Cancelleria Roma, 2.9.SEL.2010...
ELLIERE
Camela Lanzuise of argues
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 09/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GIULIANA FERRUA Presidente ORDINANZA
Rel. Consigliere - N.964 Dott. ARTURO CARROZZA
Dott. ALFONSO AMATO
- Consigliere - REGISTRO GENERALE Consigliere N. 11931/2010 Dott. GIAN GIACOMO SANDRELLI
Dott. MAURIZIO FUMO
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) LI BE N. IL 31/05/1966
avverso l'ordinanza n. 4/2010 TRIB. LIBERTA' di BERGAMO, del 22/01/2010
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
Udit i difensor Avv.; Udite le conclusioni del Procuratore Generale, dott. Vito D'Ambrosio, che chiede l'annullamento con rinvio.
FATTO E DIRITTO
1.-In seguito a denuncia di ZZ LO, secondo cui il LL avrebbe comprato presso il primo oggetti vari, usando assegni risultati rubati, il PM disponeva la perquisizione nell'abitazione dell'indagato e il sequestro di cosc attinenti il reato, in seguito ai quali venivano sequestrati gli oggetti per cui è questione..
2.-Proposta richiesta di riesame, il Tribunale ha ritenuto inammissibile tale richiesta perché, nel caso di indeterminatezza, nel provvedimento, delle cose da sequestrare il procedimento è quello di cui all'art. 355 c.p.p., con facoltà di fare opposizione al provvedimento di diniego di dissequestro.
3.- Il LL propone ricorso per cassazione deducendo che il provvedimento del PM specificava le cose da sequestrare nei titoli di crediti di provenienza furtiva e altre cose o tracce pertinenti al reato che, quindi, il sequestro non andava convalidato e pertanto era esperibile il procedimento del riesame.
4. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il sequestro per cui è causa deve ritenersi come effettuato dalla polizia giudiziaria, perché genericamente nel provvedimento del PM si faceva riferimento al sequestro di cose pertinenti al reato, la cui esecuzione era rimessa ad un ampio potcre valutativo da parte della polizia giudiziaria, come risulta dal verbale di perquisizione e sequestro..
Con la conseguenza che il P.M. avrebbe dovuto disporre, a norma dell'art. 355 c.p.p., la convalida 0, in mancanza la restituzione delle cose sequestrate. Mentre, la parte
,
avrebbe dovuto azionare l'opposizione, ex art. 263, 5° comma, c.p.p., per contestare la necessità di mantenere il sequestro e non lo strumento del ricsame previsto dall'art. 257
c.p.p.
Avendo, invece la parte azionato l'istanza al Tribunale del riesame, legittimamente è stato dichiarata l'inammissibilità.
Селед Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende, di una somma determinata, equamente, in euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritencre che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità". ( Corte Cost.
186/2000).
P.Q,M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
ROMA 9 giugno 2010
Il Presidente Il Consigliere est.
Cery- ер Depositata in Cancelleria Roma, 2.9.SEL.2010...
ELLIERE
Camela Lanzuise of argues