Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2026, n. 21483
CASS
Sentenza 10 giugno 2026

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  • Accolto
    Erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato

    La Corte rileva che la censura sulla determinazione dell'imposta evasa, pur nei termini ridotti, è fondata, avendo la sentenza impugnata trascurato gli esiti dell'attività di riconciliazione contabile del consulente di parte, che evidenziava costi superiori ai ricavi e una conseguente perdita di esercizio.

  • Altro
    Erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato

    La Corte rileva un vizio di motivazione sulla determinazione dell'imposta evasa, che si riverbera sulla confisca. Non si pronuncia specificamente sull'elemento soggettivo in questa sede.

  • Accolto
    Violazione di legge in relazione alla conferma della confisca

    La Corte revoca la confisca per equivalente in conseguenza dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2026, n. 21483
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21483
    Data del deposito : 10 giugno 2026

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