CASS
Sentenza 10 giugno 2026
Sentenza 10 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/06/2026, n. 21483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21483 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/10/2025 della Corte d'appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA LUISA MIRANDA che ha concluso chiedendo che la corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12/bis d.lvo. 74/00, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, per il prosieguo. rigetto nel resto. L’avv. Manes riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale NI AT era stato condannato in relazione ai reati di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella qualità di legale rappresentante dell'associazione culturale UA esercente l'attività di altri servizi di sostegno alle imprese al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte per l'anno 2014, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, non contabilizzando e non dichiarando ricavi, e dichiarando costi inesistenti per un totale di evasione Ires e iva superiore alle soglie di punibilità (capi A e B). Con la medesima sentenza era confermata la confisca per equivalente della somma di € 2.419.938,00. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21483 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 17/04/2026 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 4 d.lgs n. 74 del 2000, erronea applicazione della legge e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe confermato la responsabilità penale del ricorrente sulla scorta di accertamenti meramente induttivi svolti e propri delle sedi tributarie in contrasto con le risultanze processuali che invero avrebbero consentito appieno una disamina della vicenda mediante una metodologia analitica ed una conseguente verificazione della carenza di rilievo penale delle stesse condotte. Ciò emergerebbe dalla stessa lettura della sentenza impugnata laddove evidenzia che nella determinazione delle imposte evase il perito ha fatto riferimento alla metodologia utilizzata dall'Agenzia delle entrate per la determinazione dei ricavi dei costi e, dunque, ha proceduto alla ricostruzione induttiva dell'imponibile ai sensi dell'art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972. Sarebbe dunque chiaro che la Corte territoriale avrebbe argomentato l'ammontare dell'imposta evasa su valutazioni di matrice induttiva e ciò in contrasto coi principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata pur avendo disposto un accertamento peritale proprio per valutare secondo i connotati propri del processo penale l'ammontare dell'imposta evasa, avrebbe in maniera acritica e censurabile fondato le proprie statuizioni su metodologie induttive che ha traslato nel processo penale. Sotto altro profilo la sentenza impugnata avrebbe trascurato completamente gli esiti complessivi dell'attività di riconciliazione e ricostruzione contabile sulla base di tutti i mastrini contabili, dei bilanci di interesse e sulla base di quanto risultante dal conto economico relativo al bilancio contabile del 2014, elementi di prova compiutamente acquisiti agli atti del procedimento penale già in fase di indagine e confluite nel fascicolo per il dibattimento, da cui emergerebbe che a fronte di maggior ricavi nella misura a cui si fa riferimento n sentenza si sarebbero registrati al contempo costi per un importo superiore a 7 milioni di euro, con una conseguente perdita di esercizio ammontante a oltre 450.000 €, circostanza che eliminerebbe in radice qualsiasi superamento delle soglie di punibilità prevista dall’art. 4 cit. In conclusione, la sentenza impugnata è giunta ad un esito necessariamente condannatorio sulla base del dichiarato riferimento ad un canone di matrice meramente ed esclusivamente induttiva, affermando che, nella determinazione delle imposte evase, il perito ha fatto riferimento alla metodologia utilizzata 3 dall'agenzia delle entrate per la determinazione dei ricavi e costi di esercizio non limitandosi ad aderire a criticamente alle risultanze del PVC, fondando, in ultima analisi, la responsabilità sulla base di una ricostruzione induttiva dell'imponibile in evidente contraddittorietà con le risultanze processuali veicolate nella consulenza tecnica di parte. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 4 d.lgs n. 74 del 2000, erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato. Argomenta il ricorrente che la motivazione sarebbe non congrua con riguardo all’elemento soggettivo del dolo specifico del reato, anch’esso argomentato su mere presunzioni. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto sussistente la prova del dolo specifico di evasione desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente unitamente alla piena consapevolezza da parte del soggetto obbligato dell'esatto ammontare dell'imposta e del superamento in ragione della omessa dichiarazione e contabilizzazione di ricavi per quasi due milioni di euro e la tenuta della complessiva della contabilità in modo inattendibile e diretta a dissimulare la realtà delle operazioni attive dei ricavi e dei prelievi bancari che costituivano elementi certamente significativi per la prova del dolo specifico di evasione. Anche con riguardo all'elemento soggettivo, la sentenza impugnata pretenderebbe di valorizzare in chiave accusatoria un elemento, quale l'omessa dichiarazione contabilizzazione di ricavi per quasi due milioni di euro, facendo così espresso riferimento agli esiti dell'attività di ricostruzione e riconciliazione contabile con metodo induttivo. Non sarebbero poi indicati elementi da cui trarre in capo all'imputato la consapevolezza dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta e del superamento che deve formare oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell’agente. Né a tal fine avrebbe considerato che dagli accertamenti analitici era risultato che, a fronte di maggior ricavi, si erano registrati al contempo costi per un importo superiore a 7 milioni di euro con conseguente perdita di esercizio che avrebbe escluso in radice qualunque superamento delle soglie di interesse dell'art. 4, secondo la consulenza tecnica di parte Borsellino. Sotto altro profilo, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che l'attività di tenuta della contabilità era rimesse integralmente all'operato di un commercialista esterno nei confronti del quale era stata promossa azione civile, essendo del tutto evidenza l'estraneità del ricorrente rispetto alle vicende considerate nel procedimento e non essendo applicabile i principi espressi in materia per il delitto di omessa dichiarazione, secondo cui l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato al dalla responsabilità penale per il diverso delitto di omessa 4 dichiarazione. Nel caso in esame, infatti, rileva la rilevanza penale di una dichiarazione presentata sulla base della tenuta della contabilità e della conseguenza attività di predisposizione delle relative dichiarazioni ad opera di un commercialista esterno all'uopo incaricato dall'associazione di cui il ricorrente era legale rappresentante. Di modo che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità non sarebbero applicabili al caso in esame. Da ultimo, non avrebbe considerato, la sentenza impugnata, che è notorio che nelle organizzazioni complesse il lavoro e le funzioni svolte sono suddivise secondo un'articolata ripartizione verticale o orizzontale dei poteri funzioni e responsabilità e dell'altrettanto indiscusso principio dell'affidamento che avrebbe dovuto condurre ad escludere il dolo del reato. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla conferma della confisca nell’ammontare di € 2.419.938,00, là dove a seguito di perizia l’ammontare dell’IRES e dell’Iva era stato ridimenzionato e ridotto a € 212.196,00 e € 295.054,00. Di tal chè, tenuto anche conto che era intervenuta già nel 2022 conciliazione giudiziale, la confisca non poteva essere confermata nell’ammontare indicato dal primo giudice. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della confisca per equivalente ai sensi dell’art 12 bis D.Lvo. 74/00, ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, per il prosieguo. Il rigetto nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il primo motivo di ricorso che censura l’affermazione della responsabilità penale e, in particolare, l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all’elemento oggettivo del reato di dichiarazione infedele con riguardo, in particolare, all’accertamento dell’imposta evasa fondato sul metodo induttivo, non è manifestamente infondato, situazione che comporta il rilievo della prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimità. Va premesso che, a fronte dei rilievi mossi sull’accertamento induttivo dell’ammontare delle imposte evase, la Corte d’appello ha disposto perizia per accertare l’ammontare delle imposte evase e il superamento delle soglie di punibilità secondo i principi del processo penale, all’esito della quale è pervenuta a determinare le imposte evase nella diversa – misura di € 212.196,00 per l’IRES e € 285.054,00 per l’Iva. La sentenza impugnata, dopo avere ripercorso l’attività di indagine e gli accertamenti della Guardia di Finanza di Agrigento confluiti nel PVC, e poi gli accertamenti dell’Agenzia delle entrate, ha accertato come le scritture contabili 5 mostravano con chiarezza omissioni e le inesattezze, e che tali irregolarità erano talmente numerose e gravi e ripetute da rendere del tutto inattendibile l'impianto contabile, sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale, siccome erano indicate operazioni manifestamente fittizie, incongruenze ed omissioni talmente gravi e macroscopiche da non consentire la ricostruzione, se non aliunde, del giro degli affari dell'associazione, evidenziando che esse erano finalizzate ad occultare in maniera fraudolenta la base imponibile per omissione di ricavi e di contabilizzazione di costi inesistenti. Non di meno, prosegue la sentenza, l’accertamento dell’ammontare delle imposte era stato compiuto senza incorrere in alcun errore di metodo (induttivo), né travisamento dei dati contabili, con adesione al metodo seguito dall’Agenzia delle entrate per la determinazione dei costi e dei ricavi che, però, non si limitava ad aderire al calcolo induttivo secondo il PVC, tant’è che l’ammontare delle imposte evase era stato fortemente ridotto. Sotto questo profilo, la censura che ora il ricorrente muove alla sentenza impugnata che avrebbe determinato l’ammontare delle imposte evase con metodo induttivo è destituita di fondamento. La censura coglie, invece, nel segno, là dove deduce il vizio di motivazione sulla determinazione dell’imposta evasa, pur nei termini ridotti, avendo trascurato completamente gli esiti complessivi dell'attività di riconciliazione e ricostruzione ricostituzione contabile del consulente di parte, ricostruzione contabile sulla base di tutti i mastrini contabili, dei bilanci di interesse e sulla base di quanto risultante dal conto economico relativo al bilancio contabile del 2014. Evidenzia il ricorrente, e la circostanza risulta dimostrata dalla stessa sentenza impugnata, che tali elementi di prova erano stati acquisiti agli atti del procedimento penale già in fase di indagine e confluiti nel fascicolo per il dibattimento. In particolare, si evidenziava che a fronte di maggior ricavi nella misura a cui si fa riferimento in sentenza si sarebbero registrati al contempo costi per un importo superiore a 7 milioni di euro, con una conseguente perdita di esercizio ammontante a oltre 450.000 €, circostanza che eliminerebbe in radice qualsiasi superamento delle soglie di punibilità prevista dall’art. 4 cit. 5. La sentenza impugnata, pur recependo la censura difensiva, non si confronta con i rilievi difensivi e non dà alcuna spiegazione sul percorso argomentativo in forza del quale è giunta alla determinazione delle imposte evase come ridotte. Omessa motivazione che, peraltro, si riverbera, anche sulla disposta confisca che è stata confermata nell’ammontare originario delle imposte evase. Pertanto, la sentenza deve essere annullata in presenza di un rilevato vizio di motivazione, ma va disposto l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, maturata nel corso del giudizio, dei reati di cui all’art. 4, d.lgs 10 6 marzo 2000, n. 74, al 31/01/2026 tenuto conto di giorni 123 di sospensione dei termini di prescrizione. Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, [...], Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973). 6. Per effetto della pronuncia di annullamento deve essere revocata la confisca per equivalente disposta (peraltro per un ammontare superiore alle imposte evase) (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, [...], Rv. 284209 – 01) non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale, in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' i reati sono estinti per prescrizione. Revoca la disposta confisca per equivalente Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA ALDO ACETO
udita la relazione svolta dal Presidente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA LUISA MIRANDA che ha concluso chiedendo che la corte di cassazione annulli con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12/bis d.lvo. 74/00, ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, per il prosieguo. rigetto nel resto. L’avv. Manes riportandosi ai motivi chiede l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento con la quale NI AT era stato condannato in relazione ai reati di cui all’art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, perché, nella qualità di legale rappresentante dell'associazione culturale UA esercente l'attività di altri servizi di sostegno alle imprese al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicava nelle dichiarazioni annuali relative a dette imposte per l'anno 2014, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, non contabilizzando e non dichiarando ricavi, e dichiarando costi inesistenti per un totale di evasione Ires e iva superiore alle soglie di punibilità (capi A e B). Con la medesima sentenza era confermata la confisca per equivalente della somma di € 2.419.938,00. Penale Sent. Sez. 3 Num. 21483 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GA EMANUELA Data Udienza: 17/04/2026 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 4 d.lgs n. 74 del 2000, erronea applicazione della legge e vizio di motivazione. La sentenza impugnata avrebbe confermato la responsabilità penale del ricorrente sulla scorta di accertamenti meramente induttivi svolti e propri delle sedi tributarie in contrasto con le risultanze processuali che invero avrebbero consentito appieno una disamina della vicenda mediante una metodologia analitica ed una conseguente verificazione della carenza di rilievo penale delle stesse condotte. Ciò emergerebbe dalla stessa lettura della sentenza impugnata laddove evidenzia che nella determinazione delle imposte evase il perito ha fatto riferimento alla metodologia utilizzata dall'Agenzia delle entrate per la determinazione dei ricavi dei costi e, dunque, ha proceduto alla ricostruzione induttiva dell'imponibile ai sensi dell'art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972. Sarebbe dunque chiaro che la Corte territoriale avrebbe argomentato l'ammontare dell'imposta evasa su valutazioni di matrice induttiva e ciò in contrasto coi principi reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata pur avendo disposto un accertamento peritale proprio per valutare secondo i connotati propri del processo penale l'ammontare dell'imposta evasa, avrebbe in maniera acritica e censurabile fondato le proprie statuizioni su metodologie induttive che ha traslato nel processo penale. Sotto altro profilo la sentenza impugnata avrebbe trascurato completamente gli esiti complessivi dell'attività di riconciliazione e ricostruzione contabile sulla base di tutti i mastrini contabili, dei bilanci di interesse e sulla base di quanto risultante dal conto economico relativo al bilancio contabile del 2014, elementi di prova compiutamente acquisiti agli atti del procedimento penale già in fase di indagine e confluite nel fascicolo per il dibattimento, da cui emergerebbe che a fronte di maggior ricavi nella misura a cui si fa riferimento n sentenza si sarebbero registrati al contempo costi per un importo superiore a 7 milioni di euro, con una conseguente perdita di esercizio ammontante a oltre 450.000 €, circostanza che eliminerebbe in radice qualsiasi superamento delle soglie di punibilità prevista dall’art. 4 cit. In conclusione, la sentenza impugnata è giunta ad un esito necessariamente condannatorio sulla base del dichiarato riferimento ad un canone di matrice meramente ed esclusivamente induttiva, affermando che, nella determinazione delle imposte evase, il perito ha fatto riferimento alla metodologia utilizzata 3 dall'agenzia delle entrate per la determinazione dei ricavi e costi di esercizio non limitandosi ad aderire a criticamente alle risultanze del PVC, fondando, in ultima analisi, la responsabilità sulla base di una ricostruzione induttiva dell'imponibile in evidente contraddittorietà con le risultanze processuali veicolate nella consulenza tecnica di parte. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 4 d.lgs n. 74 del 2000, erronea applicazione della legge e vizio di motivazione in relazione all’elemento soggettivo del reato. Argomenta il ricorrente che la motivazione sarebbe non congrua con riguardo all’elemento soggettivo del dolo specifico del reato, anch’esso argomentato su mere presunzioni. La sentenza impugnata avrebbe ritenuto sussistente la prova del dolo specifico di evasione desunta dall'entità del superamento della soglia di punibilità vigente unitamente alla piena consapevolezza da parte del soggetto obbligato dell'esatto ammontare dell'imposta e del superamento in ragione della omessa dichiarazione e contabilizzazione di ricavi per quasi due milioni di euro e la tenuta della complessiva della contabilità in modo inattendibile e diretta a dissimulare la realtà delle operazioni attive dei ricavi e dei prelievi bancari che costituivano elementi certamente significativi per la prova del dolo specifico di evasione. Anche con riguardo all'elemento soggettivo, la sentenza impugnata pretenderebbe di valorizzare in chiave accusatoria un elemento, quale l'omessa dichiarazione contabilizzazione di ricavi per quasi due milioni di euro, facendo così espresso riferimento agli esiti dell'attività di ricostruzione e riconciliazione contabile con metodo induttivo. Non sarebbero poi indicati elementi da cui trarre in capo all'imputato la consapevolezza dell'esatto ammontare dell'imposta dovuta e del superamento che deve formare oggetto di rappresentazione e volizione da parte dell’agente. Né a tal fine avrebbe considerato che dagli accertamenti analitici era risultato che, a fronte di maggior ricavi, si erano registrati al contempo costi per un importo superiore a 7 milioni di euro con conseguente perdita di esercizio che avrebbe escluso in radice qualunque superamento delle soglie di interesse dell'art. 4, secondo la consulenza tecnica di parte Borsellino. Sotto altro profilo, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che l'attività di tenuta della contabilità era rimesse integralmente all'operato di un commercialista esterno nei confronti del quale era stata promossa azione civile, essendo del tutto evidenza l'estraneità del ricorrente rispetto alle vicende considerate nel procedimento e non essendo applicabile i principi espressi in materia per il delitto di omessa dichiarazione, secondo cui l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato al dalla responsabilità penale per il diverso delitto di omessa 4 dichiarazione. Nel caso in esame, infatti, rileva la rilevanza penale di una dichiarazione presentata sulla base della tenuta della contabilità e della conseguenza attività di predisposizione delle relative dichiarazioni ad opera di un commercialista esterno all'uopo incaricato dall'associazione di cui il ricorrente era legale rappresentante. Di modo che i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità non sarebbero applicabili al caso in esame. Da ultimo, non avrebbe considerato, la sentenza impugnata, che è notorio che nelle organizzazioni complesse il lavoro e le funzioni svolte sono suddivise secondo un'articolata ripartizione verticale o orizzontale dei poteri funzioni e responsabilità e dell'altrettanto indiscusso principio dell'affidamento che avrebbe dovuto condurre ad escludere il dolo del reato. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla conferma della confisca nell’ammontare di € 2.419.938,00, là dove a seguito di perizia l’ammontare dell’IRES e dell’Iva era stato ridimenzionato e ridotto a € 212.196,00 e € 295.054,00. Di tal chè, tenuto anche conto che era intervenuta già nel 2022 conciliazione giudiziale, la confisca non poteva essere confermata nell’ammontare indicato dal primo giudice. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della confisca per equivalente ai sensi dell’art 12 bis D.Lvo. 74/00, ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo, per il prosieguo. Il rigetto nel resto. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il primo motivo di ricorso che censura l’affermazione della responsabilità penale e, in particolare, l’erronea applicazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all’elemento oggettivo del reato di dichiarazione infedele con riguardo, in particolare, all’accertamento dell’imposta evasa fondato sul metodo induttivo, non è manifestamente infondato, situazione che comporta il rilievo della prescrizione del reato maturata nelle more del giudizio di legittimità. Va premesso che, a fronte dei rilievi mossi sull’accertamento induttivo dell’ammontare delle imposte evase, la Corte d’appello ha disposto perizia per accertare l’ammontare delle imposte evase e il superamento delle soglie di punibilità secondo i principi del processo penale, all’esito della quale è pervenuta a determinare le imposte evase nella diversa – misura di € 212.196,00 per l’IRES e € 285.054,00 per l’Iva. La sentenza impugnata, dopo avere ripercorso l’attività di indagine e gli accertamenti della Guardia di Finanza di Agrigento confluiti nel PVC, e poi gli accertamenti dell’Agenzia delle entrate, ha accertato come le scritture contabili 5 mostravano con chiarezza omissioni e le inesattezze, e che tali irregolarità erano talmente numerose e gravi e ripetute da rendere del tutto inattendibile l'impianto contabile, sia sotto il profilo formale sia sotto il profilo sostanziale, siccome erano indicate operazioni manifestamente fittizie, incongruenze ed omissioni talmente gravi e macroscopiche da non consentire la ricostruzione, se non aliunde, del giro degli affari dell'associazione, evidenziando che esse erano finalizzate ad occultare in maniera fraudolenta la base imponibile per omissione di ricavi e di contabilizzazione di costi inesistenti. Non di meno, prosegue la sentenza, l’accertamento dell’ammontare delle imposte era stato compiuto senza incorrere in alcun errore di metodo (induttivo), né travisamento dei dati contabili, con adesione al metodo seguito dall’Agenzia delle entrate per la determinazione dei costi e dei ricavi che, però, non si limitava ad aderire al calcolo induttivo secondo il PVC, tant’è che l’ammontare delle imposte evase era stato fortemente ridotto. Sotto questo profilo, la censura che ora il ricorrente muove alla sentenza impugnata che avrebbe determinato l’ammontare delle imposte evase con metodo induttivo è destituita di fondamento. La censura coglie, invece, nel segno, là dove deduce il vizio di motivazione sulla determinazione dell’imposta evasa, pur nei termini ridotti, avendo trascurato completamente gli esiti complessivi dell'attività di riconciliazione e ricostruzione ricostituzione contabile del consulente di parte, ricostruzione contabile sulla base di tutti i mastrini contabili, dei bilanci di interesse e sulla base di quanto risultante dal conto economico relativo al bilancio contabile del 2014. Evidenzia il ricorrente, e la circostanza risulta dimostrata dalla stessa sentenza impugnata, che tali elementi di prova erano stati acquisiti agli atti del procedimento penale già in fase di indagine e confluiti nel fascicolo per il dibattimento. In particolare, si evidenziava che a fronte di maggior ricavi nella misura a cui si fa riferimento in sentenza si sarebbero registrati al contempo costi per un importo superiore a 7 milioni di euro, con una conseguente perdita di esercizio ammontante a oltre 450.000 €, circostanza che eliminerebbe in radice qualsiasi superamento delle soglie di punibilità prevista dall’art. 4 cit. 5. La sentenza impugnata, pur recependo la censura difensiva, non si confronta con i rilievi difensivi e non dà alcuna spiegazione sul percorso argomentativo in forza del quale è giunta alla determinazione delle imposte evase come ridotte. Omessa motivazione che, peraltro, si riverbera, anche sulla disposta confisca che è stata confermata nell’ammontare originario delle imposte evase. Pertanto, la sentenza deve essere annullata in presenza di un rilevato vizio di motivazione, ma va disposto l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione, maturata nel corso del giudizio, dei reati di cui all’art. 4, d.lgs 10 6 marzo 2000, n. 74, al 31/01/2026 tenuto conto di giorni 123 di sospensione dei termini di prescrizione. Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, [...], Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973). 6. Per effetto della pronuncia di annullamento deve essere revocata la confisca per equivalente disposta (peraltro per un ammontare superiore alle imposte evase) (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, [...], Rv. 284209 – 01) non trovando applicazione la disposizione di cui all'art. 578 bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale, in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche' i reati sono estinti per prescrizione. Revoca la disposta confisca per equivalente Così è deciso, 17/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GA ALDO ACETO