Sentenza 20 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/04/2002, n. 5785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5785 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2002 |
Testo completo
, E 6 N 8 5 9 O 1 I . 0 / есе Z N 1 4 - A A / I 6 R B 2 T R . . S L I A R REPUBBLICA ITA ANA . 0 57 8 5 /0 2 L G T P . A E U D . R B B L I E A A R T D D T A I 1 S I 3 E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N 1 R T E Oggetto S . E N I T E N A S SEZIONE TRIBUTARIA A Tributaria E M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 21940/99 Dott. Giovanni OLLA Rel. Consigliere Cron.17104 Dott. Stefano MONACI Dott. Mario CICALA Consigliere Rep i Consigliere Ud. 25/10/01 Dott. Vincenzo DI NUBILA ConsigliereDott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S ENT ENZA N. 67210 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
TRANSALPINO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA presso lo studio degli avvocati VITTORIOPEZZANA 80, LAURO, MARIO PORCELLI, che rappresentano la e 2001 difendono, giusta procura a margine;
2092
- controricorrente -
1- avversO la sentenza n. 142/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 04/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato GIACOBBE, che si riporta e insiste per l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. L'Ufficio delle Imposte Dirette di Roma ha inviato alla s.r.l. AL una cartella di pagamento (asseritamente notificata in data 20 dicembre 1994) per soprattasse ed interessi relativi al tardivo pagamento della quota di acconto IRPEG ed ILOR, pagata anziché a novembre dello stesso anno, nel luglio del successivo anno 1989. Con avviso di mora in data 22 novembre 1995 il Concessionario Riscossione Tributi di Roma notificava alla stessa società la richiesta di pagamento di L. 121.093.770. Il contribuente impugnava questo secondo avviso;
contestava che fosse stata notificata la prima cartella di pagamento, e, soprattutto, eccepiva la decadenza in cui sarebbe incorso l'Ufficio in quanto il primo atto con il quale il contribuente aveva avuto notizia della pretesa tributaria sarebbe stato costituito dall'avviso di mora notificato nel novembre del 1995, e pertanto oltre il quinquennio in cui era ammissibile la rettifica. La AL deduceva infine che in ogni caso la pretesa dell'Ufficio sarebbe stata inammissibile, in quanto la società ricorrente aveva provveduto a presentare la dichiarazione integrativa di condono ai sensi della legge n.413 del 1991. 8 2 0 2 La Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva il ricorso della società contribuente, e questa decisione veniva confermata dalla Commissione Regionale del Lazio. l'Amministrazione 2. Propone ricorso per cassazione Finanziaria, chiedendo l'annullamento della pronunzia impugnata, con ogni conseguenza di legge. L'Amministrazione ricorrente con un primo motivo deduce il vizio di violazione o falsa applicazione dell'art.53 del decreto legislativo n.546 del 1992. Lamenta che la sentenza impugnata non contenga una motivazione in ordine ai motivi specifici dell'appello proposto a suo tempo dall'Ufficio nei confronti della decisione di primo grado. Con il secondo motivo deduce un diverso profilo di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento ad una serie di norme espressamente indicate in materia di termini per l'iscrizione a ruolo, per la liquidazione e per l'accertamento, e precisamente dell'art. 17 del DPR n.602 del 1973, e degli artt. 36 bis e 43 del DPR n.600 del 1973. Lamenta, in particolare, come in realtà la Commissione Tributaria Regionale non abbia fornito alcuna motivazione in ordine al proprio convincimento limitandosi a rinviare alle considerazioni svolte dalla Commissione di primo grado. Argomenta in proposito, tra l'altro: che il termine annuale previsto dall'art.36 bis del dpr n.600/1973, aveva natura meramente ordinatoria;
che su questo punto specifico non vi potevano essere più dubbi a seguito dell'entrata in vigore dell'art.28 della legge finanziaria del dicembre 1997; che l'iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui era stata presentata la dichiarazione;
che l'unico termine da considerarsi perentorio era quello - che affermava essere stato rispettato nel caso di specie - entro il quale l'Ufficio doveva consegnare i ruoli alla Direzione Regionale delle entrate, e che non lo era, invece, quello della notificazione della cartella al contribuente.
3. La società AL s.r.l. ha presentato a sua volta controricorso con il quale chiede la reiezione del ricorso dell'Amministrazione. In via preliminare eccepisce il passaggio in giudicato, in quanto non gravata di ricorso sul punto, della pronunzia impugnata che aveva affermato che l'istanza di condono c.d. "tombale" avrebbe esonerato comunque il contribuente dall'essere gravato dalle sanzioni per ritardato versamento. La resistente contesta poi i motivi di impugnazione proposti dall'Amministrazione. Nega che potesse essere accolto il primo motivo, sul vizio di motivazione, in quanto con l'atto di appello l'amministrazione non avrebbe proposto alcuna censura specifica alle motivazioni della sentenza di primo grado, quelle stesse, cioè, richiamate dalla sentenza di appello. Contrastava poi il secondo motivo di impugnazione, negando che, se entro il quinquennio i ruoli fossero stati consegnati all'intendenza, l'onere a carico del contribuente sarebbe sorto ugualmente, anche senza la preventiva notificazione della liquidazione o dell'accertamento.
4. L'Amminisistrazione finanziaria ha risposto alle difese avversarie presentando memoria nella quale quale contesta che la sentenza di appello fosse passata in giudicato, ed insiste nelle proprie conclusioni. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria è inammissibile perché generico. Non consente, infatti, di intendere quali siano effettivamente i vari vizi lamentati, perché questi ultimi non vengono indicati in concreto. ست Il ricorso non contiene, del resto, una parte narrativa che descriva la fattispecie, né permette, comunque, di individuare lo svolgimento dei fatti e le opposte richieste delle parti: non risulta perciò se e quali domande della ricorrente siano state disattese dal giudice di appello.
2. Né appare sufficiente lamentare un'oggettiva carenza di motivazione della pronunzia della Commissione Regionale. Questa carenza va rapportata, infatti, all'oggetto e al contenuto della controversia, determinati, a loro volta, dalle contrapposte richieste delle parti. In un certo senso proprio il fatto che neppure la pronunzia impugnata riporti una parte narrativa, e comunque indicazioni di fatto, rendeva maggiormente necessario che il ricorso contro di essa assumesse concretezza, consentisse di identificare il contenuto effettivo delle domande disattese di cui si chiede l'accoglimento, ed in funzione delle quali debbono essere valutati sia la pronunzia impugnata che il ricorso stesso.
3. Il ricorso in esame non risponde, invece, a questi requisiti, e non contiene adeguati elementi di concretezza. Rimane, in realtà, generico ed indeterminato, e come tale non può che essere dichiarato inammissibile. Tutte le altre questioni, ed in particolare quelle relative al merito sostanziale della vicenda, rimangono assorbite. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie, e del fatto che la pronunzia non entra nel merito della controversia sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 25 ottobre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. Giovanni Olla) (dr. Stefano Monaci Yor. H DEPOSTA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1CANCE 20 APR. 2002 Oggi Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E 6 N 8 5 O 9 I 1 . / Z N A 4 A / I R 6 R 2 B T . S A I R L . T L G P . U E A D R B . I B L E A R A D T A T D I I 1 S R E 3 N T 1 E E S N T . E I N A S A E M