CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/02/2023, n. 7793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7793 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: LO ST, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 06/12/2021 della Corte di appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Gianfranco Sollai che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, per quel che qui rileva, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 26 novembre 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento Penale Sent. Sez. 2 Num. 7793 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 23/11/2022 del danno nei confronti delle parti civili NI UC e OG AL in ordine ai reati di estorsione consumata (così qualificato il fatto dal Tribunale rispetto alla originaria contestazione di estorsione tentata di cui al capo a) e di incendio, per avere compiuto, attraverso dei correi individuati come esecutori materiali, diverse condotte minacciose nei confronti delle persone offese, allo scopo di costringerle ad abbandonare un appartamento di sua proprietà loro concesso in locazione. 2. Ricorre per cassazione ST LO, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte tenuto conto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, avanzata con i motivi aggiunti e finalizzata alla acquisizione di documenti volti a dimostrare che la controversia tra le parti aveva avuto origine ben prima della registrazione del contratto di locazione e per motivi differenti e molteplici, circostanza idonea ad incidere sulla qualificazione giuridica del fatto di estorsione, che il ricorrente, sempre nei motivi aggiunti, aveva dedotto essere inquadrabile nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Altresì, nei motivi nuovi era stata chiesta l'acquisizione di una relazione dei Vigili del Fuoco su un incendio di una autovettura occorso a precedente inquilino, circostanza che avrebbe pesato nella ricostruzione della responsabilità del ricorrente per il capo b), sfrondando l'ipotesi che l'imputato fosse responsabile anche di quel fatto pregresso. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 1.Le censure del ricorrente ineriscono alla mancata considerazione da parte della Corte di appello di doglianze come sopra sintetizzate che risultano contenute soltanto nei motivi aggiunti all'atto di appello (depositati il 15 novembre 2021 in prossimità dell'udienza di trattazione del processo di secondo grado, dopo la scadenza del termine per proporre l'impugnazione principale) il cui esame rivela che essi erano del tutto scollati dal contenuto dell'atto di appello (laddove non si era chiesta alcuna rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, alcuna acquisizione documentale e non erano state formulate censure inerenti alla qualificazione giuricliakiel fatto contestato) e come tali non ammissibili (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998m Bono;
Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294). 2.Tanto supera ed assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche con riferimento al contenuto della memoria depositata. 2 pA 3.Inoltre, solo per completezza, deve rilevarsi che la definizione del procedimento da parte dei coimputati ex art. 599-bis, cod. proc. pen., non incide sulla posizione del ricorrente, posto che l'opzione per il concordato in appello, con parziale rinuncia ai rispettivi motivi, configura una scelta processuale "esclusivamente personale" (in questi termini, Sez. 2, n. 47844 del 13/09/2019, Recca, Rv. 277684). Né le censure inerenti alla qualificazione giuridica del fatto contestato possono essere proposte in questa sede, postulando, per come articolate, valutazioni di natura fattuale richieste per la prima volta con il ricorso ma non ritualmente - come premesso - nell'atto di appello. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.11.2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Giuseppe Sgadari;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale Lidia Giorgio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, Avv. Gianfranco Sollai che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari, per quel che qui rileva, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Cagliari il 26 novembre 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento Penale Sent. Sez. 2 Num. 7793 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 23/11/2022 del danno nei confronti delle parti civili NI UC e OG AL in ordine ai reati di estorsione consumata (così qualificato il fatto dal Tribunale rispetto alla originaria contestazione di estorsione tentata di cui al capo a) e di incendio, per avere compiuto, attraverso dei correi individuati come esecutori materiali, diverse condotte minacciose nei confronti delle persone offese, allo scopo di costringerle ad abbandonare un appartamento di sua proprietà loro concesso in locazione. 2. Ricorre per cassazione ST LO, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte tenuto conto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, avanzata con i motivi aggiunti e finalizzata alla acquisizione di documenti volti a dimostrare che la controversia tra le parti aveva avuto origine ben prima della registrazione del contratto di locazione e per motivi differenti e molteplici, circostanza idonea ad incidere sulla qualificazione giuridica del fatto di estorsione, che il ricorrente, sempre nei motivi aggiunti, aveva dedotto essere inquadrabile nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Altresì, nei motivi nuovi era stata chiesta l'acquisizione di una relazione dei Vigili del Fuoco su un incendio di una autovettura occorso a precedente inquilino, circostanza che avrebbe pesato nella ricostruzione della responsabilità del ricorrente per il capo b), sfrondando l'ipotesi che l'imputato fosse responsabile anche di quel fatto pregresso. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 1.Le censure del ricorrente ineriscono alla mancata considerazione da parte della Corte di appello di doglianze come sopra sintetizzate che risultano contenute soltanto nei motivi aggiunti all'atto di appello (depositati il 15 novembre 2021 in prossimità dell'udienza di trattazione del processo di secondo grado, dopo la scadenza del termine per proporre l'impugnazione principale) il cui esame rivela che essi erano del tutto scollati dal contenuto dell'atto di appello (laddove non si era chiesta alcuna rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, alcuna acquisizione documentale e non erano state formulate censure inerenti alla qualificazione giuricliakiel fatto contestato) e come tali non ammissibili (Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998m Bono;
Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301; Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294). 2.Tanto supera ed assorbe ogni altra considerazione difensiva, anche con riferimento al contenuto della memoria depositata. 2 pA 3.Inoltre, solo per completezza, deve rilevarsi che la definizione del procedimento da parte dei coimputati ex art. 599-bis, cod. proc. pen., non incide sulla posizione del ricorrente, posto che l'opzione per il concordato in appello, con parziale rinuncia ai rispettivi motivi, configura una scelta processuale "esclusivamente personale" (in questi termini, Sez. 2, n. 47844 del 13/09/2019, Recca, Rv. 277684). Né le censure inerenti alla qualificazione giuridica del fatto contestato possono essere proposte in questa sede, postulando, per come articolate, valutazioni di natura fattuale richieste per la prima volta con il ricorso ma non ritualmente - come premesso - nell'atto di appello. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.11.2022.