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Sentenza 20 febbraio 2023
Sentenza 20 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/02/2023, n. 7229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7229 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di TRIESTE Nel procedimento a carico di OB AN nato in [...] il [...] avverso la ordinanza del 23/06/2022 del TRIBUNALE del RIESAME di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Maria Teresa BELMONTE;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 7229 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Trieste, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di quella stessa città, con la quale era stata respinta la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12 comma 3, 3 -bis e 3 -ter d. Igs. n. 286 del 1998 nei confronti di JA IV per ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Trieste, il quale, con un unico motivo, denuncia violazione dell'art. 627 co. 3 cod. proc. pen. e vizi della motivazione. Si duole che, nell'ordinanza impugnata, il Tribunale distrettuale, nell'escludere l'esigenza cautelare del pericolo di fuga, abbia riproposto il medesimo errore, già censurato dal Giudice di legittimità con la sentenza rescindente n. 20780/2022, affermando nuovamente che il pericolo di fuga non può essere desunto dalla semplice circostanza dello status di straniero del soggetto agente, riproponendo, tuttavia, un'errata applicazione della legge processuale e un altrettanto errata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, come ricostruita già nella sentenza rescindente. In sintesi, ritiene la decisione impugnata viziata da due errori di diritto, laddove equipara la disciplina del MAE a quella della estradizione, quest'ultima, di fatto mai concessa dallo stato serbo, e per avere ritenuto illogicamente discriminatorie situazioni tra loro differenti, come tra chi vive in area che riconosce la procedura del MAE e cittadini di Paesi che non la riconoscono. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Giudice di merito. 2. Fondatamente il ricorrente denuncia il mal governo da parte del Tribunale del riesame del principio di diritto somministrato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio della precedente ordinanza. 2.1.In particolare, il vizio denunciato emerge, in primo luogo, nel punto in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto che il pericolo di fuga non potesse essere desunto sic et simpliciter dalla condizione di straniero extracomunitario, citando, a tal fine, massime della giurisprudenza di legittimità che impongono di desumere tale specifica esigenza cautelare da elementi concreti e che precisano che la condizione di straniero non è elemento sufficiente a esprimere la volontà che questi voglia sottrarsi al processo, e che, infine, affermano l'irrilevanza del rientro nel proprio paese, trattandosi di condotta fisiologica alla condizione del soggetto, in assenza di elementi concreti dei quali sia possibile dedurre una reale ed effettiva preparazione alla fuga. 2.2. Osserva il Collegio che, ancora una volta, il Tribunale distrettuale confonde i principi applicabili alla situazione di persone presenti nel territorio nazionale, con la diversa situazione di BN IV, soggetto privo di qualunque legame con l'Italia, la cui presenza sul territorio italiano - come ha già precisato la sentenza rescindente - è funzionale alla commissione 2 del reato (nella specie, traffico di essere umani), egli vivendo in un Paese, la Serbia, che non riconosce il MAE, per il quale il rientro in patria si risolverebbe nella totale impunità. 2.3. La sentenza rescindente ha premesso di condividere l'esegesi che dell'art. 274 lett. b) cod. proc. pen., è stata compiuta dopo l'interpolazione operata dalla legge n. 47 del 2015, con l'aggiunta del requisito della "attualità", accanto alla concretezza, che deve essere propria del pericolo di fuga, nel senso che il requisito anzidetto non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali del soggetto agente, che disvelino l'inizio dell'allontanamento dello stesso o siano comunque espressione di fatti prodromici all'allontanamento medesimo, «essendo sufficiente accertare, sulla scorta di un giudizio prognostico verificabile - perché tratto dalla concreta situazione di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai precedenti a suo carico ed anche dalle pendenze giudiziarie e, più in generale, da elementi in atti, che siano vicini nel tempo - l'esistenza di un effettivo e ragionevolmente prossimo pericolo di fuga, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare" (cfr. Sez. 5, sent. n. 7270 del 06.07.2015 - dep. 2016, Rv. 267135, nonché Sez. 6, sent. n. 16864 del 07.03.2018, Rv. 270311, Sez. 6 n. 481 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220). Ha, quindi, posto in luce la illogicità e contraddittorietà della ordinanza "allorquando fonda l'assenza di un concreto pericolo di fuga su un elemento - quello dell'assenza di prodromiche condotte preparatorie - non realmente indicativo e dirimente nel caso di specie, trattandosi di soggetto straniero privo di qualsiasi radicamento, anche provvisorio, con territorio italiano." 2.4. Posto, infatti, che il giudice della cautela, in tema di pericolo di fuga, è chiamato a svolgere un giudizio prognostico verificabile che deve attagliarsi, di volta in volta, al caso concreto prospettatosi, va ribadito che, come ripetutamente affermato, nel caso di uno straniero con radicamento acclarato sul territorio dello Stato, tale giudizio non può sufficientemente fondarsi - al fine di enucleare il pericolo di fuga - su una mera presunzione, quale è la condizione di straniero dell'indagato, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto in termini di attualità, la reale ed effettiva preparazione della fuga. Va, però, anche richiamato quanto osservato nella sentenza rescindente circa la necessità di tenere conto -onde pervenire, in concreto, a un equo giudizio cautelare - della situazione specifica in scrutinio, che presenta connotazioni fattuali oggettivamente diverse da quelle scrutinate nelle pronunce richiamate, anche questa volta, dalla ordinanza impugnata, le quali devono essere necessariamente apprezzate. Rileva, qui, infatti, la condizione di un soggetto agente di nazionalità straniera, presente nel territorio dello Stato - con il quale non ha alcun radicamento - al solo fine di commettere oltre confine condotte criminose, per poi rientrare nel paese di origine. E' evidente, allora, che, nel valutare la concreta e attuale sussistenza del pericolo di fuga in relazione alla peculiare situazione ora descritta, piuttosto che andare alla ricerca, come fa il Tribunale di Trieste, di comportamenti preparatori alla fuga - difficilmente ipotizzabili in considerazione della presenza solo temporanea sul territorio italiano e della sua funzionalità al trasporto dei 3 clandestini -, debbono individuarsi altri elementi, desumibili dagli atti, da cui emerga il sintomo di un prossimo pericolo di fuga, tale da rendere necessario un tempestivo intervento cautelare. 2.5. Nel ribadire che la valutazione relativa al profilo del pericolo di fuga va motivatamente fondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino ( Sez. 6 n. 50161 del 29/11/2019, Rv. 278057), e che, come ha già affermato la sentenza rescindente, "il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato a precedenti giurisprudenziali di legittimità non si appalesa pertinente a causa delle evidenti differenze rispetto alla situazione fattuale oggetto di giudizio, siccome riguardanti il caso di cittadini italiani, radicati sul territorio dello Stato ovvero stranieri muniti di permesso di soggiorno", può richiamarsi - al fine di rendere una concreta rappresentazione di quanto si sta affermando in linea teorica - una pronuncia di questa Corte che, ad esempio, ha valorizzato quale elemento sintomatico del concreto pericolo di fuga, il possesso da parte di uno straniero di un falso documento d'identità, valido ai fini dell'espatrio, trattandosi di circostanza utilmente valutabile ai fini del pericolo in questione (Sez. 6, n. 41033 del 06/10/2009, Rv. 245031), affermando che, invece, non lo è il mero possesso di un passaporto valido non accompagnato da ulteriori circostanze sintomatiche di un effettivo e reale intento di sottrarsi alla misura (Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, Rv. 26706101). Tanto, per sottolineare ancora una volta come - nell'operare il vaglio cautelare conformandolo alla situazione concreta - non possono porsi sullo stesso piano situazioni tra loro differenti, ovvero, nel caso in scrutinio, la condizione dello straniero che conduce la sua vita sul territorio italiano, con quella di chi vi giunga solo per portare a termine la condotta criminosa, il quale, per allontanarsi dal territorio italiano, non ha necessità di compiere alcuna attività preparatoria ( come sottolineato dal Procuratore ricorrente, egli "non deve nemmeno fare i bagagli"), che, quindi, non ci si può razionalmente aspettare di riscontrare. 3. Nell'ottica del procedimento inferenziale che deve guidare l'interprete nell'enucleare gli elementi di fatto su cui fondare le proprie valutazioni, non può, inoltre, farsi a meno di rilevare la illogicità dell'affermazione con la quale il Tribunale distrettuale - nell' operare la verifica della rilevanza, quanto alla fuga, dell'eventuale collegamento con le organizzazioni criminali che svolgono il traffico di clandestini - ha escluso siffatti collegamenti, ravvisando l' occasionalità della condotta illecita - in quanto posta in essere da un padre di famiglia, incensurato, e con stabile occupazione - ma svilendo contraddittoriamente dati obiettivi, emergenti dallo stesso provvedimento impugnato, attraverso il richiamo alle dichiarazioni spontanee rese dal JA. 3.1. Invero, l'argomentazione con la quale il Tribunale di Trieste giunge ad affermare - pur dando atto della reiterazione del comportamento illecito, ripetuto a distanza di un giorno - l'occasionalità della condotta e ad escludere il collegamento stabile con una struttura criminale più complessa, risulta del tutto congetturale, in quanto sganciata dal riferimento a qualsivoglia elemento fattuale concreto, indicativo, come, invece, apoditticamente, si afferma, della medesimezza della condotta criminosa, propugnando, astrattamente, l'ipotesi di un "aggancio" per compiere un singolo trasporto. 4 4.In conclusione, nella sede di merito - a cui la valutazione del profilo del concreto pericolo di fuga deve essere nuovamente rimessa - lo scrutinio dovrà essere condotto - secondo razionali criteri di valutazione calati nel caso concreto - risolvendo due aporie rinvenibili nel provvedimento impugnato: quella che pretende di assimilare la situazione dello straniero radicato sul territorio italiano con quella, qui rilevante, del soggetto di altra nazionalità che giunga sul territorio dello Stato al solo fine di portare a compimento la condotta illecita, senza alcun tipo di collegamento;
l'affermazione che esclude collegamenti con le organizzazioni che svolgono il traffico di clandestini facendo leva sul carattere occasionale della condotta, contraddittoriamente affermato nell'ordinanza impugnata. 5. L'ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo 4 g3vue- , da condursi in ossequio ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo egJme. al Tribunale di Trieste. Così deciso in Roma, addì, 11 gennaio 2023 r II Consigliere estensore
udita la relazione del consigliere Maria Teresa BELMONTE;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 7229 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: BELMONTE MARIA TERESA Data Udienza: 11/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Trieste, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di quella stessa città, con la quale era stata respinta la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, in relazione al delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12 comma 3, 3 -bis e 3 -ter d. Igs. n. 286 del 1998 nei confronti di JA IV per ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Trieste, il quale, con un unico motivo, denuncia violazione dell'art. 627 co. 3 cod. proc. pen. e vizi della motivazione. Si duole che, nell'ordinanza impugnata, il Tribunale distrettuale, nell'escludere l'esigenza cautelare del pericolo di fuga, abbia riproposto il medesimo errore, già censurato dal Giudice di legittimità con la sentenza rescindente n. 20780/2022, affermando nuovamente che il pericolo di fuga non può essere desunto dalla semplice circostanza dello status di straniero del soggetto agente, riproponendo, tuttavia, un'errata applicazione della legge processuale e un altrettanto errata interpretazione della giurisprudenza di legittimità, come ricostruita già nella sentenza rescindente. In sintesi, ritiene la decisione impugnata viziata da due errori di diritto, laddove equipara la disciplina del MAE a quella della estradizione, quest'ultima, di fatto mai concessa dallo stato serbo, e per avere ritenuto illogicamente discriminatorie situazioni tra loro differenti, come tra chi vive in area che riconosce la procedura del MAE e cittadini di Paesi che non la riconoscono. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso del Procuratore della Repubblica è fondato, e l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Giudice di merito. 2. Fondatamente il ricorrente denuncia il mal governo da parte del Tribunale del riesame del principio di diritto somministrato dalla Corte di cassazione in sede di annullamento con rinvio della precedente ordinanza. 2.1.In particolare, il vizio denunciato emerge, in primo luogo, nel punto in cui l'ordinanza impugnata ha ritenuto che il pericolo di fuga non potesse essere desunto sic et simpliciter dalla condizione di straniero extracomunitario, citando, a tal fine, massime della giurisprudenza di legittimità che impongono di desumere tale specifica esigenza cautelare da elementi concreti e che precisano che la condizione di straniero non è elemento sufficiente a esprimere la volontà che questi voglia sottrarsi al processo, e che, infine, affermano l'irrilevanza del rientro nel proprio paese, trattandosi di condotta fisiologica alla condizione del soggetto, in assenza di elementi concreti dei quali sia possibile dedurre una reale ed effettiva preparazione alla fuga. 2.2. Osserva il Collegio che, ancora una volta, il Tribunale distrettuale confonde i principi applicabili alla situazione di persone presenti nel territorio nazionale, con la diversa situazione di BN IV, soggetto privo di qualunque legame con l'Italia, la cui presenza sul territorio italiano - come ha già precisato la sentenza rescindente - è funzionale alla commissione 2 del reato (nella specie, traffico di essere umani), egli vivendo in un Paese, la Serbia, che non riconosce il MAE, per il quale il rientro in patria si risolverebbe nella totale impunità. 2.3. La sentenza rescindente ha premesso di condividere l'esegesi che dell'art. 274 lett. b) cod. proc. pen., è stata compiuta dopo l'interpolazione operata dalla legge n. 47 del 2015, con l'aggiunta del requisito della "attualità", accanto alla concretezza, che deve essere propria del pericolo di fuga, nel senso che il requisito anzidetto non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali del soggetto agente, che disvelino l'inizio dell'allontanamento dello stesso o siano comunque espressione di fatti prodromici all'allontanamento medesimo, «essendo sufficiente accertare, sulla scorta di un giudizio prognostico verificabile - perché tratto dalla concreta situazione di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai precedenti a suo carico ed anche dalle pendenze giudiziarie e, più in generale, da elementi in atti, che siano vicini nel tempo - l'esistenza di un effettivo e ragionevolmente prossimo pericolo di fuga, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare" (cfr. Sez. 5, sent. n. 7270 del 06.07.2015 - dep. 2016, Rv. 267135, nonché Sez. 6, sent. n. 16864 del 07.03.2018, Rv. 270311, Sez. 6 n. 481 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220). Ha, quindi, posto in luce la illogicità e contraddittorietà della ordinanza "allorquando fonda l'assenza di un concreto pericolo di fuga su un elemento - quello dell'assenza di prodromiche condotte preparatorie - non realmente indicativo e dirimente nel caso di specie, trattandosi di soggetto straniero privo di qualsiasi radicamento, anche provvisorio, con territorio italiano." 2.4. Posto, infatti, che il giudice della cautela, in tema di pericolo di fuga, è chiamato a svolgere un giudizio prognostico verificabile che deve attagliarsi, di volta in volta, al caso concreto prospettatosi, va ribadito che, come ripetutamente affermato, nel caso di uno straniero con radicamento acclarato sul territorio dello Stato, tale giudizio non può sufficientemente fondarsi - al fine di enucleare il pericolo di fuga - su una mera presunzione, quale è la condizione di straniero dell'indagato, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto in termini di attualità, la reale ed effettiva preparazione della fuga. Va, però, anche richiamato quanto osservato nella sentenza rescindente circa la necessità di tenere conto -onde pervenire, in concreto, a un equo giudizio cautelare - della situazione specifica in scrutinio, che presenta connotazioni fattuali oggettivamente diverse da quelle scrutinate nelle pronunce richiamate, anche questa volta, dalla ordinanza impugnata, le quali devono essere necessariamente apprezzate. Rileva, qui, infatti, la condizione di un soggetto agente di nazionalità straniera, presente nel territorio dello Stato - con il quale non ha alcun radicamento - al solo fine di commettere oltre confine condotte criminose, per poi rientrare nel paese di origine. E' evidente, allora, che, nel valutare la concreta e attuale sussistenza del pericolo di fuga in relazione alla peculiare situazione ora descritta, piuttosto che andare alla ricerca, come fa il Tribunale di Trieste, di comportamenti preparatori alla fuga - difficilmente ipotizzabili in considerazione della presenza solo temporanea sul territorio italiano e della sua funzionalità al trasporto dei 3 clandestini -, debbono individuarsi altri elementi, desumibili dagli atti, da cui emerga il sintomo di un prossimo pericolo di fuga, tale da rendere necessario un tempestivo intervento cautelare. 2.5. Nel ribadire che la valutazione relativa al profilo del pericolo di fuga va motivatamente fondata su elementi specifici, concreti e sintomatici di una reale possibilità di allontanamento clandestino ( Sez. 6 n. 50161 del 29/11/2019, Rv. 278057), e che, come ha già affermato la sentenza rescindente, "il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato a precedenti giurisprudenziali di legittimità non si appalesa pertinente a causa delle evidenti differenze rispetto alla situazione fattuale oggetto di giudizio, siccome riguardanti il caso di cittadini italiani, radicati sul territorio dello Stato ovvero stranieri muniti di permesso di soggiorno", può richiamarsi - al fine di rendere una concreta rappresentazione di quanto si sta affermando in linea teorica - una pronuncia di questa Corte che, ad esempio, ha valorizzato quale elemento sintomatico del concreto pericolo di fuga, il possesso da parte di uno straniero di un falso documento d'identità, valido ai fini dell'espatrio, trattandosi di circostanza utilmente valutabile ai fini del pericolo in questione (Sez. 6, n. 41033 del 06/10/2009, Rv. 245031), affermando che, invece, non lo è il mero possesso di un passaporto valido non accompagnato da ulteriori circostanze sintomatiche di un effettivo e reale intento di sottrarsi alla misura (Sez. 3, n. 23319 del 09/02/2016, Rv. 26706101). Tanto, per sottolineare ancora una volta come - nell'operare il vaglio cautelare conformandolo alla situazione concreta - non possono porsi sullo stesso piano situazioni tra loro differenti, ovvero, nel caso in scrutinio, la condizione dello straniero che conduce la sua vita sul territorio italiano, con quella di chi vi giunga solo per portare a termine la condotta criminosa, il quale, per allontanarsi dal territorio italiano, non ha necessità di compiere alcuna attività preparatoria ( come sottolineato dal Procuratore ricorrente, egli "non deve nemmeno fare i bagagli"), che, quindi, non ci si può razionalmente aspettare di riscontrare. 3. Nell'ottica del procedimento inferenziale che deve guidare l'interprete nell'enucleare gli elementi di fatto su cui fondare le proprie valutazioni, non può, inoltre, farsi a meno di rilevare la illogicità dell'affermazione con la quale il Tribunale distrettuale - nell' operare la verifica della rilevanza, quanto alla fuga, dell'eventuale collegamento con le organizzazioni criminali che svolgono il traffico di clandestini - ha escluso siffatti collegamenti, ravvisando l' occasionalità della condotta illecita - in quanto posta in essere da un padre di famiglia, incensurato, e con stabile occupazione - ma svilendo contraddittoriamente dati obiettivi, emergenti dallo stesso provvedimento impugnato, attraverso il richiamo alle dichiarazioni spontanee rese dal JA. 3.1. Invero, l'argomentazione con la quale il Tribunale di Trieste giunge ad affermare - pur dando atto della reiterazione del comportamento illecito, ripetuto a distanza di un giorno - l'occasionalità della condotta e ad escludere il collegamento stabile con una struttura criminale più complessa, risulta del tutto congetturale, in quanto sganciata dal riferimento a qualsivoglia elemento fattuale concreto, indicativo, come, invece, apoditticamente, si afferma, della medesimezza della condotta criminosa, propugnando, astrattamente, l'ipotesi di un "aggancio" per compiere un singolo trasporto. 4 4.In conclusione, nella sede di merito - a cui la valutazione del profilo del concreto pericolo di fuga deve essere nuovamente rimessa - lo scrutinio dovrà essere condotto - secondo razionali criteri di valutazione calati nel caso concreto - risolvendo due aporie rinvenibili nel provvedimento impugnato: quella che pretende di assimilare la situazione dello straniero radicato sul territorio italiano con quella, qui rilevante, del soggetto di altra nazionalità che giunga sul territorio dello Stato al solo fine di portare a compimento la condotta illecita, senza alcun tipo di collegamento;
l'affermazione che esclude collegamenti con le organizzazioni che svolgono il traffico di clandestini facendo leva sul carattere occasionale della condotta, contraddittoriamente affermato nell'ordinanza impugnata. 5. L'ordinanza deve, dunque, essere annullata con rinvio per nuovo 4 g3vue- , da condursi in ossequio ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo egJme. al Tribunale di Trieste. Così deciso in Roma, addì, 11 gennaio 2023 r II Consigliere estensore