Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2005, n. 44623
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Sentenza 10 marzo 2005

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In tema di cooperazione nel delitto colposo, perché la condotta di ciascun concorrente risulti rilevante ai sensi dell'art. 113 cod. pen. occorre che essa, singolarmente considerata, violi la regola di cautela, e che tra le condotte medesime esista un legame psicologico. (Nella fattispecie, relativa al reato di cui all'art. 449 cod. pen., gli imputati avevano cooperato il primo invitando pressantemente il secondo a gettare la sigaretta accesa dal finestrino dell'automobile, e il secondo agendo materialmente, e conformemente, alla sollecitazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2005, n. 44623
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 44623
    Data del deposito : 10 marzo 2005

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