Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/1999, n. 2792
CASS
Sentenza 8 giugno 1999

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In tema di procedimenti in camera di consiglio, deve escludersi la esistenza di un principio generale in base al quale tutti i provvedimenti terminativi sarebbero sempre ricorribili per cassazione ai sensi del comma settimo dell'art. 127 cod.proc.pen. Ed invero la ricezione del modulo procedimentale di cui al predetto articolo non comporta la applicabilità di tutte le norme che lo caratterizzano, tanto che, in alcuni casi, il legislatore ha avvertito la necessità di prevedere espressamente la ricorribilità per cassazione del provvedimento camerale decisorio. (Fattispecie in cui il GIP, dopo aver disposto la imputazione coatta ai sensi del comma 5 dell'art 409 cod.proc.pen., ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio dell'indagato. Il ricorso del PM avverso la ordinanza del GIP è stato ritenuto inammissibile dalla Suprema corte per i motivi sopra esposti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/1999, n. 2792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2792
    Data del deposito : 8 giugno 1999

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