Sentenza 8 giugno 1999
Massime • 1
In tema di procedimenti in camera di consiglio, deve escludersi la esistenza di un principio generale in base al quale tutti i provvedimenti terminativi sarebbero sempre ricorribili per cassazione ai sensi del comma settimo dell'art. 127 cod.proc.pen. Ed invero la ricezione del modulo procedimentale di cui al predetto articolo non comporta la applicabilità di tutte le norme che lo caratterizzano, tanto che, in alcuni casi, il legislatore ha avvertito la necessità di prevedere espressamente la ricorribilità per cassazione del provvedimento camerale decisorio. (Fattispecie in cui il GIP, dopo aver disposto la imputazione coatta ai sensi del comma 5 dell'art 409 cod.proc.pen., ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per omesso interrogatorio dell'indagato. Il ricorso del PM avverso la ordinanza del GIP è stato ritenuto inammissibile dalla Suprema corte per i motivi sopra esposti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/06/1999, n. 2792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2792 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Bruno Foscarini Presidente del 8/6/99
1. Dott. R.L. Calabrese Consigliere SENTENZA
2. " A. Amato " N. 2792
3. " M. Rotella " REGISTRO GENERALE
4. " A. Nappi " N. 1767/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ricorso proposto da c/ Puzzello Pasquale, n. Monterosso Calabro 26.7.70
avverso l'ord.za 2.12.98 grup trib. Vibo Valentia
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Letta la req.ria del Pubblico Ministero che ha concluso per l'ann.to s.r.
Motivi della decisione
All'esito dell'udienza camerale ex art. 409, 2^ c. cpp (celebrata a seguito dell'opposizione della p.l. alla richiesta di archiv.ne) il gip del tribunale di Vibo Valentia disponeva la formulazione dell'imputazione da parte del pm. Alla successiva udienza preliminare lo stesso Cip dichiarava la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, siccome non preceduta dall'interrogatorio dell'imputato ex art. 375, 3^ c. cpp ed ordinava la trasmissione degli atti al pm. - Ricorre il procuratore della Rep.ca, denunciando la abnormità del provvedimento: versandosi in tema di "innesco" atipico dell'azione penale, l'ipotesi in cui non è dato neppure ravvisare un decreto di rinvio a giudizio, l'interrogatorio sarebbe superfluo. Tale atto, imposto a pena di nullità dalla l. n. 234/97, che ha modificato l'art. 416 cpp, non si applica nei casi di "imputazione coattiva", per ragioni di ordine letterale e sistematico.
- Il pg presso questa Corte, pur escludendo il ricorrere dell'abnormità, ritiene che il provvedimento, impugnabile ai sensi dell'art. 127, 7^ c. cpp, vada annullato.
Il ricorso è inammissibile. con si profila l'abnormità evocata dal ricorrente, posto che l'ordinanza costituisce l'esplicazione di un potere decisorio che spetta innegabilmente al giudice che l'ha emanata.
Del pari priva di fondamento è l'argomentazione formulata dal p.g. requirente. Ed infatti nel vigente codice di rito deve escludersi l'esistenza di un principio generale in virtù del quale in tutti i procedimenti che si svolgono secondo le forme previste dall'art. 127 cpp il provvedimento terminativo sarebbe sempre ricorribile per cassazione per effetto del disposto del settimo comma della citata norma (cass. sez. VI, 8.2.92; n. 3484, Parigi). In altre parole, la ricezione del modulo procedimentale disegnato dall'art. 127 cpp non comporta l'operatività di tutte le norme che lo caratterizzano.
Di conseguenza il ricorso in sede di legittimità non è indiscriminatamente esperibile, tanto che il legislatore ha avvertito in taluni casi l'esigenza di stabilire espressamente la ricorribilità in cassazione del provvedimento camerale decisorio (Sez. Un., 6.11.92, Bernini). Il ricorso proposto va, dunque, dichiarato inammissibile, siccome ne' abnorme, ne' suscettibile di impugnazione ex art. 127, 7^ c. cpp.
P T M
Dichiara inammissibile il ricorso proposto avverso la impugnata ordinanza.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 settembre 1999