Sentenza 28 ottobre 2010
Massime • 1
L'indagato ha interesse ad ottenere la scarcerazione in riferimento all'addebito cautelare per il quale i termini di custodia siano scaduti pur permanendo nello stato di detenzione cautelare per altro addebito, se i titoli cautelari afferiscono a procedimenti diversi, e ciò pur quando, per effetto della regola della retrodatazione, i termini delle varie misure cautelari decorrono tutti dall'esecuzione della prima ordinanza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/10/2010, n. 42012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42012 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/10/2010
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 2517
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 27387/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CI ME N. IL *08/08/1953*;
avverso l'ordinanza n. 575/2010 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 28/04/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
sentite le conclusioni del PG Dott. RIELLO Luigi, che ha richiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. SC CO, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere disposta con ordinanza del Gip del tribunale di Milano emessa il 24 settembre 2009, in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacente e di plurime cessioni di cocaina, avendo il Gip del predetto tribunale rigettato l'Istanza di cessazione della misura cautelare della custodia in carcere per violazione dell'art.297 c.p.p., comma 3, proponeva appello avverso il suddetto provvedimento con ricorso al tribunale del riesame di quella città, deducendo: (a) che nei suoi confronti era stata già disposta in data 18 maggio 2008, dal GIP del tribunale di Milano, una misura cautelare per il delitto di acquisto, detenzione illegale e cessione di due chili di cocaina;
(b) che la nuova contestazione si riferiva a fatti in connessione qualificata con il reato oggetto della prima ordinanza e commessi anteriormente all'emissione della stessa e "desumibili" dagli atti raccolti anteriormente il 18 maggio 2008, fin dal momento dell'emissione della misura cautelare.
2. Il tribunale del riesame, con ordinanza del 28 aprile 2010, dichiarava inammissibile l'appello per carenza di interesse, osservando, per quanto ancora rileva in questa sede, che il SC\ è detenuto in regime di custodia cautelare in carcere anche in relazione ai fatti di cui alla sentenza del Tribunale di Milano del 16 settembre 2008, ossia in base al primo titolo cautelare del 18 maggio 2008, con conseguente mancanza per lui di un "interesse concreto ed attuale ad ottenere una pronuncia sulla operatività dell'art. 297 c.p.p., comma 3, conformemente ai principi affermati da una recente decisione di questa Corte (Sez. 6^, sentenza n. 18148 del 18 febbraio 2008, ric. Darrham).
3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il SC\, per il tramite del suo difensore, deducendone l'illegittimità per erronea applicazione della legge penale (art. 297 c.p.p., comma 3, artt. 303 e 308 c.p.p.) e per vizio di motivazione, evidenziando a sostegno dell'impugnazione, che la decisione impugnata - che a differenza di quella adottata con riferimento ad altro coimputato, ha ritenuto di non esaminare il merito dell'istanza - era ispirata ad un orientamento giurisprudenziale di irragionevole ed eccessivo rigore formalistico, senza adeguatamente valutare l'interesse del SC\ ad una pronuncia nel merito, in quanto suscettibile di influire sul concreto regime carcerario (in considerazione della contestazione con la seconda ordinanza del reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74) ed a rimuovere un ostacolo alla possibilità di richiedere i benefici penitenziari previsti dall'ordinamento per I tossicodipendenti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione è fondata e merita accoglimento.
Ed invero l'assunto del Tribunale, secondo cui poiché per i fatti contestati di cui alla prima ordinanza cautelare i termini di custodia cautelare sono ancora pendenti per effetto della sentenza di condanna del 16 settembre 2008, l'imputato non avrebbe interesse alla scarcerazione relativamente ai reati oggetto del secondo procedimento non ha fondamento giuridico. Ed invero come questa Corte ha già avuto modo di sottolineare con riferimento ad una fattispecie non dissimile rispetto a quella oggetto del presente procedimento (Sez. 6, Sentenza n. 608 del 7/2/2000 Rv. 216842), la giurisprudenza di questa Corte che esclude un interesse a una scarcerazione parziale quando per altri reati i termini di custodia cautelare siano ancora in corso, si riferisce (esplicitamente o implicitamente) alla ipotesi in cui i titoli di custodia riguardino reati oggetto di un unico procedimento, e ciò vale anche per il precedente richiamato nell'ordinanza impugnata. In tale situazione, è stato ritenuto che anche se l'imputato venisse liberato relativamente a una o più imputazioni, la sua condizione concreta non muterebbe, permanendo egli in stato di custodia in dipendenza dai titoli custodiali non ancora "scaduti" (tra le altre, Cass., sez. 4, 30 giugno 1997, Ferrare;
Cass., sez. 6, 15 maggio 1997, Sergi;
v. peraltro Cass., sez. 1, 17 novembre 1998, Maddalena); essendo d'altro canto sempre possibile ottenere l'effetto totalmente liberatorio non appena si verifichi la scadenza dei termini custodiali, o altra causa estintiva, con riferimento a tali ulteriori imputazioni. Diversamente è da dire, però, quando si tratti di titoli custodiali emessi in distinti procedimenti, e ciò anche se, eventualmente, per effetto della norma di garanzia di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, i relativi termini decorrano tutti dalla data di esecuzione della prima ordinanza restrittiva. In tal caso l'interesse alla liberazione è evidente, in quanto, se ciò non avvenisse, una volta verificatasi la estinzione della misura disposta nel primo procedimento, l'imputato rischierebbe di permanere nello stato custodiale sino a quando non provvedesse alla sua liberazione il giudice del secondo procedimento, che non potrebbe essere investito della richiesta di scarcerazione se non dopo il primo evento liberatorio.
Ma, in linea generale, va sottolineato che ogni rapporto processuale, anche per ciò che attiene agli incidenti che si inscrivono nel procedimento penale, ha una sua autonomia, articolandosi in competenze, scansioni e compiti decisori che non possono essere influenzati, se non nei casi previsti tassativamente dalla legge, da diverse vicende processuali. Sicché la pretesa dell'imputato ad essere liberato, per qualsiasi causa che possa condurre a tale effetto, va valutata a prescindere dall'esistenza di titoli detentivi emessi in diverse procedure, essendo interesse dell'imputato di ottenere una decisione giurisdizionale al riguardo, conseguendo, se del caso, lo status libertatis, in ciascun procedimento nel quale egli si trovi coinvolto, senza contare, come a ragione evidenziato in ricorso, l'obiettivo interesse dell'imputato a conseguire un provvedimento di inefficacia della seconda misura cautelare, riguardando la stessa imputazioni (associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) ostative alla concessione di misure alternative alla detenzione in carcere.
2. Da quanto sin qui osservato, discende che l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente alla misura cautelare del 24/9/2009, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla misura cautelare del 24/9/2009, e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano. Così deciso in Roma, il 28 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2010