Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
0069069 E 0 N 6 O 8 9 ZI 1 5 / A 4 R / UBBLICA ITALIANA A 6 T T 2 S B I . U .R G 3352/02 B L E .P I L R D R A D T L A B E ASSAZ ONE D P A Oggetto T I A E S I 1 T Agevolationi N 3 R E N 1 S E SEZIONE TRIBUTARIA E . I S Zone T A N E A Terremotate M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6533/00 Presidente Dott. EL CANTILLO Consigliere Dott. Paolo GIULIANI Cron.7732 Dott. Vittorio RAGONESI Consigliere- Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Ud. 14/12/01 Dott. Francesco Antonio GENOVESE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: II DD ISERNIA, in persona MINISTERO DELLE FINANZE UFF. del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA difende opeGENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e legis;
- ricorrente
contro
OR MI;
. N - intimato avversO la sentenza n. 31/99 della Commissione 2001 tributaria regionale di CAMPOBASSO, depositata il 2646 03/02/99; 1 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Svolgimento del processo OR EL, residente in uno dei comuni col- piti dagli eventi sismici del 1984, dopo aver benefi- ciato della sospensione del pagamento delle imposte di- rette, previsto dall'art. 13-quinquies del d.l. 26 mag- gio 1984, convertito nella legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno succes- sivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di paga- mento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione, con sentenza, contro la quale proponeva ri- 2 corso il Ministero delle Finanze, denunciando la viola- zione e falsa applicazione degli artt.: 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46; 2 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 597. La parte intimata non ha presentato difese. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 29 ottobre 2001, ha osser- vato che, in base alla giurisprudenza della Cassazione, il ricorso appare manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 375 del codice di rito civile. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Secondo il consolidato orientamento di questa Cor- te, l'art. 3, comma 2-bis, del Decreto legge 30 di- cembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in il quale prevede che le legge 28 febbraio 1986, n. 46- somme relative a pagamenti delle imposte dirette, So- spese in virtù dell'art. 13-quinquies del Decreto legge 26 maggio 1984, n. 159, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale " colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in rela- 3 zione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella ridetermi- nazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospen- sione, al netto dei versamenti sospesi>> (Cassazione, sentt. nn. 4945 del 2000, 8659 del 2001, 10237 del 2001 e 11248 del 2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per di- scostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ri- corso deve essere rigettato, senza che occorra provve- dere sulle spese del giudizio atteso che la parte vit- toriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cas- sazione, il 14 dicembre 2001. L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE гинага аa9. Jenoven Il Presidente Dr. EL IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA ZO TT Oggi -1 MAR 2002 IL CANCELLIERE C1 ZO TT