Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2015, n. 11191
CASS
Sentenza 27 gennaio 2015

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Massime1

La sanzione pecuniaria processuale che punisce, con il pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, chi ha proposto un'impugnazione infondata o inammissibile non è, in caso di pluralità di ricorrenti, irrogata in solido a coloro che vi sono condannati bensì a ciascuno di questi singolarmente.

Commentario1

  • 1Art. 616 - Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2015, n. 11191
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11191
Data del deposito : 27 gennaio 2015

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