Sentenza 27 gennaio 2015
Massime • 1
La sanzione pecuniaria processuale che punisce, con il pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, chi ha proposto un'impugnazione infondata o inammissibile non è, in caso di pluralità di ricorrenti, irrogata in solido a coloro che vi sono condannati bensì a ciascuno di questi singolarmente.
Commentario • 1
- 1. Art. 616 - Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorsohttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/01/2015, n. 11191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11191 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 27/01/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco - rel. Consigliere - N. 170
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 28277/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA RO;
LA SA;
LA LE OR;
LA CA;
ST NA IT;
nei confronti di:
SCAGLIONE CAMILLO N. IL 21.03.1978;
Avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA in data 17 giugno 2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Massimo Galli che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
È presente per le parti civili l'avvocato Briollo Alberto in sostituzione dell'avvocato Di AM Attilio che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza resa in data 17 giugno 2013 la Corte d'Appello di L'Aquila, confermava la sentenza del Tribunale di Sulmona del 5 ottobre 2009, appellata dalle parti civili che aveva mandato assolto CA AM perché il fatto non costituisce reato.
Questi era stato tratto a giudizio e condannato alla pena di giustizia per il delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale in danno di OL CA.
2. Avverso tale decisione ricorrono a mezzo del difensore di fiducia le parti civili lamentando difetto di motivazione.
3. Dopo la decisione è pervenuta in data 6 febbraio 2015 nota del difensore delle parti civili lamentando che l'intervenuta condanna dei suoi assistiti al versamento della somma di Euro 1000,00 era intervenuta a carico di ciascuna delle cinque parti civili costituite in violazione dell'art. 616 cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è manifestamente infondato e come tale va dichiarato inammissibile conformemente alla richiesta del Procuratore Generale. I giudici di merito hanno concordemente ricostruito la dinamica del sinistro come segue: il giorno 6 dicembre 2002, OL CA conducente dell'autovettura tg AV070NM, procedendo alla velocità di oltre 100 chilometri orari e senza indossare le cinture di sicurezza, perdeva il controllo del mezzo ed invadeva l'opposta corsia di marcia in testacoda, collidendo con il TIR condotto dallo CA che procedeva nel senso opposto di marcia alla velocità di circa 80 chilometri orari. Le proposte censure muovono da una valutazione alternativa delle risultanze istruttorie inidonee a scardinare la consequenzialità e congruenza del discorso argomentativo svolto nella pronuncia di condanna.
Affermando che la velocità tenuta dal TIR non avrebbe consentito comunque allo CA di evitare l'evento i ricorrenti trascurano i dati evidenziati dai giudici di merito, in base ai quali si è ritenuto che anche una velocità più prudenziale non avrebbe scongiurato l'impatto, nonché in particolare la circostanza che nel riproporre, in ammissibilmente, dati tecnici non si fa cenno nell'evidenziare i possibili spazi di frenata alla velocità pure elevatissima tenuta dal OL.
La sentenza impugnata ha, pertanto, correttamente applicato al caso concreto il principio interpretativo consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di cause indipendenti, in base al quale il concorso di cause deve ritenersi escluso ove l'imputato si sia trovato nella oggettiva impossibilità di avvistare tempestivamente l'altro veicolo e di osservarne, comunque i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. (Sez. 4, n. 32303 del 02/07/2009, Concas, Rv. 244865). In definiva la gravata sentenza ha congruamente motivato a riguardo evidenziando gli elementi su cui è stata basata la pronuncia di assoluzione. Le censure mosse dalla esprimono solo un dissenso generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
5. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000, ciascuna a titolo di sanzione pecuniaria. Quanto alla citata nota del difensore delle parti civili di cui in narrativa si osserva quanto segue: questa Corte ha avuto modo di precisare che la sanzione pecuniaria processuale che punisce, con il pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, chi ha ritenuto di proporre un'impugnazione infondata o inammissibile, non è, in caso di pluralità di ricorrenti, irrogata in solido a coloro che vi sono condannati bensì a ciascuno di questi singolarmente;
non si estende ad essa, infatti, nel silenzio della legge, il vincolo solidale (trattavasi di decisione adottata prima dell'entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato la regola di imputazione delle suddette spese, sostituendo al vincolo di solidarietà il criterio di accollo "pro quota" delle medesime) al pagamento delle spese del giudizio anticipate dall'erario previsto, per il caso di comune soccombenza, ad evidente garanzia del dovuto rimborso delle stesse ed è, peraltro, sicuramente inapplicabile la presunzione di solidarietà, ex art. 1294 cod. civ., ad una sanzione il cui titolo viene a risolversi in un debito di natura personale (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 118 del 17/01/1994, Rv. 196971).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2015