Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2018, n. 17509
CASS
Sentenza 30 ottobre 2018

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Integra il reato di cui all'art. 609-quater cod. pen. la condotta consistente nel richiedere ad un minorenne, nel corso di una conversazione telefonica, di compiere atti sessuali, di filmarli e di inviarli immediatamente all'interlocutore, non distinguendosi tale fattispecie da quella del minore che compia atti sessuali durante una video-chiamata o una video-conversazione.

Il dolo del delitto di atti sessuali con minorenne non è diverso da quello previsto per il reato di prostituzione minorile di cui all'art. 600-bis cod. pen., essendo del tutto irrilevante il fine che si prefigge l'autore del reato, in quanto è sufficiente che questi sia consapevole che l'atto sessuale posto in essere dal minore sia consenziente e che consegua alla sua richiesta.

In tema di giudizio di cassazione, la parte civile che abbia ricevuto l'integrale risarcimento del danno ed il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di merito, è legittimata a partecipare al processo anche in mancanza di impugnazione dell'imputato sul capo concernente l'azione civile, in ragione del riflesso della decisione dell'impugnazione su quella relativa al risarcimento del danno. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la mancanza di un effettivo interesse della parte civile a contraddire sull'impugnazione proposta dall'imputato, ove effettivamente comprovata, può escludere la condanna del secondo alle spese sostenute dalla prima, ma non la esclusione della parte civile).

Commentari3

  • 1Cass. pen., sez. III, 8 settembre 2020, n. 25266
    https://www.iusinitinere.it/

    breve commento a cura di Rossella Giuliano In tema di violenza sessuale, l'indebita interferenza nella sfera sessuale del soggetto passivo presa in considerazione dall'art. 609-bis c.p. risulta integrata anche in assenza di contatto fisico, ogniqualvolta gli atti sessuali coinvolgano la corporeità della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale nella prospettiva di soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale: nel caso di specie, il soggetto agente aveva inviato, attraverso l'applicativo di messaggistica istantanea Whatsapp, numerosi messaggi allusivi e sessualmente espliciti ad una minore di età, costringendo costei, …

     Leggi di più…

  • 2Inviare foto hard a minore è violenza sessualeAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 10 settembre 2020

  • 3Chat hot è reato se compromette libertà sessuale (Cass. 25266/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 settembre 2020

    Reato mandare messaggi di whatsapp allusivi e sessualmente espliciti ad una ragazza, minore di età, costringendola a scattarsi foto e ad inoltrare una foto senza reggiseno nonché a ricevere una foto ritraente il membro maschile e commentarla, sotto la minaccia di pubblicare la chat su instagram e su pagine hot. Ai fini della configurabilità del tentativo di atti sessuali con minorenne nel caso in cui il contatto tra il reo ed il minore avvenga mediante comunicazione a distanza, è necessario accertare, da un lato, l'univoca intenzione dell'agente di soddisfare la propria concupiscenza e, dall'altro, l'oggettiva idoneità della condotta a violare la libertà di autodeterminazione sessuale …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2018, n. 17509
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17509
Data del deposito : 30 ottobre 2018

Testo completo