Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1370 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
01 3 7 0 /03 Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA 18564/2000 POI O I ALIANO IN Ud. 2. 12. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro 4o42842 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Paolino Dell'Anno Presidente 1. Dottor 2. Dottor Grazia Cataldi Consigliere 3. Dottor Maura La Terza Consigliere 4. Dottor Filippo Curcuruto Consigliere 5. Dottor Camilla Di Iasi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla Azienda Speciale AMAT, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in via Pasubio 12 presso lo studio dell'avvocato Vitto- rio Virga, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Sansone, giusta delega a margine del ricorso;
contro
PA NN, domiciliato in Roma presso la Cancelle- ria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso, giu- 5020 1 sta delega a margine del controricorso con ricorso inciden- tale, dall'avvocato NN Pomar;
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 marzo 2000, depositata il 9 maggio 2000, nu- mero 72, r.g. 119/2000; Udita la relazione svolta nell'udienza del 2 dicembre 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Federico Sorretino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale per quanto di ra- gione e per l'accoglimento del ricorso incidentale;
Svolgimento del processo: Con la sentenza sopra indicata, in parziale riforma di quel- la di primo grado, è stata accolta la domanda di PA NN, dipendente della Azienda Speciale AMAT, di ricono- scimento del diritto all'inquadramento nel settimo livello quale operaio qualificato e alla conseguente condanna all'ottenimento delle differenze retributive a decorrere dal 30 marzo 1990, operando per il periodo precedente la inter- venuta prescrizione quinquennale. Il giudice di appello ha rilevato che, essendo rimasto provato che lo PA, già autista di linea e declassato ad autista non di linea nell'anno 1971 con inquadramento nell'ottavo livello, una volta destinato al reparto gomme della azienda, aveva svol- to, almeno dall'anno 1975, mansioni di riparazione, sostitu- zione e controllo dei pneumatici degli automezzi proprie dell'operaio, pur permanendo nell'ottavo livello doveva es- 2 sergli riconosciuto il profilo di operaio qualificato non più quello dismesso di conducente nel quale la legge numero 30 del 1978 aveva unificato le varie qualifiche di operaio precedentemente previste. Una volta poi intervenuta la "delegificazione" della materia concernente l'inquadra- mento degli autoferrotranvieri a opera della legge numero 270 del 1988, per quanto previsto dalle "norme di prima ap- plicazione e transitorie del nuovo inquadramento del perso- nale addetto ai pubblici servizi di trasporto" di cui al contratto collettivo del 13 maggio 1987, automaticamente do- veva ritenersi operante l'inquadramento nel livello immedia- tamente superiore. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla azienda, che ha anche depositato memoria illustrativa. Lo PA resiste con controricorso e propone ricorso incidentale. Motivi della decisione: In applicazione dell'articolo 335 del codice di procedura civile deve disporsi la riunione dei due ricorsi. La ricorrente principale denuncia violazione e falsa appli- cazione delle leggi numeri 30 del 1978, 270 del 1988 del re- gio decreto numero 148 del 1931 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro del 1987. Sostiene che lo PA era stato correttamente inquadrato, in attuazione delle clausole contrattuali, nel profilo di operaio comune appartenente all'ottavo livello, in considerazione della semplicità delle mansioni dallo stesso espletate, non connotate da "normale difficoltà" nè implicanti particolari "conoscenze tecniche", 3 requisiti propri di un operaio qualificato. Qualora poi si fosse ritenuto dalla Corte di appello che lo stesso fosse stato di fatto adibito a mansioni superiori a quelle del formale inquadramento, giammai si sarebbe potuta attribuire la corrispondente qualifica nella assenza di un espresso or- dine scritto del direttore generale della azienda. Le censure sono infondate. E invero, quanto alla prima, il giudice di merito ha correttamente osservato che inconferen- ti erano nella specie le clausole pattizie, essendo il con- tratto collettivo di lavoro intervenuto solo nel 1987, sicchè non potevano operare per l'anno 1975 nel quale il la- voratore era stato trasferito alla attività di officina da quella di autista non di linea, dovendo aversi riguardo, per tale periodo, alle tabelle delle qualifiche del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto previste dalla leg- ge numero 30 del 1978, che riclassificò tutte le precedenti qualifiche di operaio previste dalla legge numero 858 del 1954, riconducendole nel profilo unico di operaio qualifica- to appartenente sempre all'ottavo livello. Appare evidente che nella concreta fattispecie non poteva venire in questio- ne la disposizione dettata dall'articolo 18 dell'allegato A) al regio decreto numero 148 del 1931 in materia di adibi- zione temporanea degli "agenti stabili" a funzioni di grado superiore a quello di appartenenza, essendo rimasto fermo il livello di inquadramento del dipendente (ottavo livello) e discutendosi invece esclusivamente del "profilo" della man- sione lavorativa assegnata allo stesso una volta cessata la 4 attività di autista prima prestata. Ugualmente il successivo passaggio dello PA dall'ottavo al settimo livello non può assegnarsi nell'ambito delle promozioni essendo invece effetto delle clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro del 13 maggio 1987, e in particolare, come rilevato dal giudice di merito, delle norme di prima applicazione e transitorie che previdero l'automatico scivolamento del per- sonale nei livelli immediatamente superiori a quelli di ap- partenenza in conseguenza della loro riduzione da dieci a nove. Con l'unico motivo a sostegno del ricorso incidentale, il suo proponente lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 345 e 346 del codice di procedura civile, nonchè vizi della motivazione per avere il giudice di merito accol- to la domanda di condanna della azienda al pagamento delle differenze retributive solo con decorrenza dal 30 marzo 1990 operando per il periodo precedente la prescrizione quinquen- nale, e ciò nonostante che la controparte non avesse ripro- posto la relativa eccezione nel costituirsi nel giudizio di secondo grado. La censura è fondata. Deve infatti marcarsi che nella memo- ria di costituzione nel giudizio di appello, la azienda, contrariamente a quanto aveva fatto nel costituirsi nel pri- mo grado, non ebbe a fare alcun rilievo attinente alla par- ziale estinzione del diritto dello PA all'ottenimento delle maggiori retribuzioni, conseguendone che, come da co- stante giurisprudenza, la eccezione, in quanto non espressa- 5 mente riproposta, doveva intendersi rinunciata (per tutte, 18 maggio 2001, n. 6850; Cass., 24 ottobre 1998, n. Cass., 10580). Per questa parte, la sentenza impugnata deve essere perciò cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nella Corte d'appello di Caltanissetta, che determinerà la data di decorrenza del diritto del ricorrente alle differenze retri- butive. Allo stesso giudice si demanda di provvedere anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazio- ne.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo e rinvia, anche per le spese, alla Cor- te di appello di Caltanissetta. Così deciso in Roma il 2 dicembre 2002. Il presidente estensore Verlimo m hmm. IL CANCELLIERE Depositato n Cancelleria 29 GERM IL CAMDEN ERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO ETA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AL L'ART. 10 DELLA LEGGE -8-71 N. 533 19