Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7655 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE0765 5/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE alle Composta dagli Ill.mi Sigg R.G.N. 21184/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Salvatore SALVAGO · Consigliere - Rel. Consigliere Cron.16826 Dott. Renato RORDORF 2026 Rep. - Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Ud. 16/01/2003 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMPAGNIA ITALIANA GRANDI ALBERGHI-CIGA SPA, in persona del Vice Presidente e amministratore Delegato pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 20, presso l'avvocato MATTEO FUSILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
GESTIONE FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MOBILI GRUPPO GESTIELLE SPA, in persona del Presidente del ELLE 2003 Consiglio di Amministrazione pro tempore elettivamente 67 domiciliato in ROMA VIA C. MIRABELLO 6, presso l'avvocato ANTONELLA SCANO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO TRENTINAGLIA, delega in calce alla copia notificata del ricorso;
and controricorrente- avverso la sentenza n. 2511/99 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 28/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2003 dal Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo La Compagnia Italiana Grandi Alberghi IG s.p.a. (in prosieguo indicata solo come IG) emise nel 1988 un prestito obbligazionario convertibile in azioni con interessi annui del 9% da corrispondersi al 31 dicembre di ogni anno. Al pagamento degli interessi maturati al- la scadenza del 31 dicembre 1993 la IG provvide, pe- rò, solo in data 15 giugno 1994. In conseguenza di ciò, la Gestioni Fondi Comuni di Investimento Mobiliare Gruppo Elle ST s.p.a. (in seguito designata- come ST), la quale gestiva di un fondo comune di investimento mobiliare ed aveva investito nell'acquisto di quei titoli obbligazionari una parte delle risorse 2 patrimoniali affidategli dai propri clienti, chiese ed ottenne dal pretore di Venezia l'emissione di un decre- to ingiuntivo contro la IG per il pagamento degli in- teressi maturati dal 31 dicembre 1993 al 15 giugno 1994, pari a complessive £. 6.589.972 (oltre agli ac- cessori ed alle spese). La IG propose opposizione ed il pretore l' accolse, revocando il decreto ingiuntivo, in quanto ritenne non esser stata raggiunta la prova che le cedo- le incorporanti il diritto alla percezione degli inte- ressi a valere sul prestito obbligazionario fossero state staccate tempestivamente e che il credito aziona- to dalla ST fosse quindi divenuto esigibile sin dalla data del 31 dicembre 1993. A seguito dell'impugnazione proposta dalla Gestiel- le la decisione del pretore è stata però riformata dal tribunale di Venezia che, con sentenza del 28 ottobre 1999, ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo ed ha condannato la IG al rimborso delle spese pro- cessuali di controparte. Prelininarmente il tribunale ha respinto un'eccezione sollevata dalla IG in punto di nullità della procura alle liti dell'appellante. Ha quindi ri- tenuto ammissibile la produzione in secondo grado di ulteriore documentazione concernente rapporti con il 3 ED RG (incaricato di gestire le obbliga- zioni per conto dell'appellante) e con la Monte Titoli s.p.a. e ne ha tratto la prova presuntiva dell'avvenuto distacco delle cedole dianzi menzionate. Ha ritenuto comunque provato che il mancato pagamento degli interessi alla prevista scadenza fosse dipeso da insufficienza dei fondi a tal fine predisposti presso la banca mandataria dalla società debitrice. Ha infine espressamente respinto un'eccezione di parte appellata in ordine alla pretesa natura anatocistica degli inte- causa, ed ha dichiaratamente omessoressi di cui l'esame di altre eccezioni non riproposte considerando- le rinunciate ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Per l'annullamento di tale sentenza ricorre la IG, deducendo quattro motivi di gravame. Resiste con controricorso la ST. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. La ricorrente, in primo luogo, si duole del man- cato accoglimento della sua eccezione preliminare con- cernente la nullità della procura rilasciata al difen- sore della ST in grado d'appello. L'eccezione si basava sul rilievo che il mandato alle liti, apposto a margine dell'atto di appello con sottoscrizione illeg- gibile, non consentiva di individuare i poteri rappre- : 4 sentativi di chi lo aveva rilasciato. Il tribunale ha disatteso tale eccezione per essere stata documentata, in corso di causa, "la qualità del mandante ed i di lui poteri". Ma la ricorrente assume che siffatta decisione violerebbe l'art. 83 c.p.c., perché prima ancora dei poteri attribuiti al soggetto che aveva rilasciato il mandato alle liti si trattava di stabilirne l'effettiva identità.
2.1. La doglianza non è fondata. vero, infatti, che ripetute decisioni di questaE' corte hanno affermato che la mancata identificazione del soggetto da cui promana la procura alle liti rila- sciata per conto di una società può generare incertezza assoluta sull'esistenza in capo a tale soggetto degli indispensabili poteri rappresentativi e, di riflesso, sulla stessa riferibilità dell'atto all'ente societario da cui si assume esso provenga. Ma occorre altresì ri- cordare che, con la recente pronuncia n° 13761 del 2002, questa medesima corte ha anche rilevato come, quando si tratti di società soggetta al regime di pub- blicità legale concernente, tra l'altro, l'obbligo del deposito della firma autografa degli amministratori nel registro delle imprese, la procura alle liti rilasciata ان con firma illeggibile da chi si qualifichi legale rap- presentante di quella società fa presumere che tale S procura sia stata rilasciata dalla persona fisica inve- stita del necessario potere rappresentativo dell'ente (circostanza verificabile con il mero confronto della firma in calce alla procura con quella depositata - per finalità di certezza dei traffici giuridici nel regi- - stro delle imprese) e sposta a carico della controparte l'onere di eventualmente dimostrare il contrario. Nel caso di specie non è peraltro neppure indispen- sabile prendere posizione sul contrasto giurispruden- ziale sopra rilevato. Da quanto riferito nello stesso ricorso e nel successivo controricorso, nonché dall'esame degli atti processuali (reso necessario dal tenore della censura qui prospettata), si desume infat- ti che uno dei difensori officiati per la proposizione dell'appello era già stato indicato nel mandato alle líti a suo tempo conferito per la fase monitoria (mandato, questo, della cui validità e riferibilità al- la ST non si discute, essendo stato rilasciato da persona che lo ha sottoscritto, sotto la dicitura "prof. dott. Alberto Bertoni", nella espressa qualità di "Presidente della ST"). La formula adoperata - in cui si delega il difensore a rap- in tale mandato presentare la ST s.p.a. non solo nel procedimen- 1 to per ingiunzione ma anche in tutte le successive fasi eventuali e necessarie sino all'eventuale esecuzione 6 è idonea a far intendere la volontà del conferente di rilasciare un mandato destinato a spiegare effetto an- che nel caso di opposizione del debitore ingiunto e, quindi, anche nei diversi gradi del conseguente giudi- zio, ivi compreso l'appello, sino appunto all'esito conclusivo implicante un'eventuale fase esecutiva. Né ha alcun fondamento l'assunto di parte ricorren- te secondo cui il rilascio di un nuovo e più specifico mandato, a valere per il solo giudizio d'appello, avrebbe determinato l'implicita revoca del mandato pre- cedente ed impedirebbe quindi di tenerne ulteriormente conto. Il nuovo mandato, in quanto conferito ad una pluralità di difensori, uno dei quali già precedente- mente officiato, opererebbe semmai come conferma - non dell'incarico già affidato a quel certo come revoca - difensore;
ma, in ogni caso, se si pone in dubbio la riferibilità di tale nuovo mandato alla società che ap- pare averlo rilasciato (perché non sarebbe identifica- bile il soggetto che per essa lo ha sottoscritto), non si vede come sia allo steso tempo possibile affermare che quel medesimo atto avrebbe valore di revoca del precedente mandato indiscutibilmente proveniente dalla stessa società. Ne consegue che almeno uno dei difensori che hanno 7 - spiccato e sottoscritto l'atto d'appello era munito di - 2 7 una procura idonea allo scopo. Il motivo di ricorso al riguardo formulato dev'essere quindi rigettato.
2. Il secondo motivo di ricorso è volto a denuncia- re la violazione dell'art. 345 c.p.c. In particolare, la ricorrente si duole del fatto che il tribunale, per dare ingresso a documenti prodot- ti per la prima volta dalla controparte in grado d'appello, abbia argomentato dalla pretesa tardività dell'eccezione di merito (sollevata solo nella comparsa conclusionale di primo grado della opponente IG) per rispondere alla quale quella produzione documentale sa- rebbe stata necessaria. Argomento, questo, che la ri- corrente ora critica, sostenendo che l'eccezione di cui - concernente la mancata prova dell'avvenuto si tratta distacco delle cedole dai titoli obbligazionari in pos- sesso della Gestilelle e la conseguente inesigibilità del credito per interessi incorporato in dette cedole era stata invece sollevata dinanzi al pretore già in corso di istruttoria, ed aggiungendo che, comunque, si era trattato non di un'eccezione in senso proprio, ben- sì di una mera difesa destinata ad evidenziare il di- fetto di una condizione dell'azione rilevabile anche d'ufficio.
2.1. La doglianza non coglie nel segno per la pre- che il citato liminare ed assorbente considerazione 8 art. 345, nella formulazione ora in vigore (già appli- cabile ratione temporis al presente giudizio), non pre- clude la possibilità di produzione in appello di docu- menti, in quanto il divieto di nuove prove disposto in detto articolo si riferisce alle sole prove cosiddette costituende, ma non anche a quelle precostituite (cfr. Cass. 16 aprile 2002, n. 5463). in relazione alla dedotta cen- Inconferente è poi- il rilievo per cui le circostanze risultanti da sura - detti documenti avrebbero dovuto esser provate per mez- zo di testimoni. Nessuna disposizione vincola la parte I a provare per testi, e non mediante documenti, quanto occorre ai fini dell'accertamento della fondatezza del- la propria domanda o eccezione. E l'apprezzamento che, in concreto, quel giudice faccia del contenuto dei do- cumenti prodotti e della loro idoneità a dimostrare l'assunto della parte non può di per sé implicare alcun vizio processuale;
può semmai porre problemi di adegua- ta motivazione, di cui però si dirà esaminando il moti- vo di ricorso seguente.
3. Con il terzo mezzo di gravame, denunciando la violazione dell'art. 2729 c.c., nonché vizi della moti- vazione dell'impugnata sentenza, la ricorrente mette appunto in discussione la concreta idoneità dei docu- menti cui s'è fatto cenno a dimostrare l'effettivo e 9 tempestivo avvenuto distacco delle cedole incorporanti il diritto dell'obbligazionista sugli interessi matura- ti alla prevista scadenza annuale.
3.1. La doglianza, benché riferita ad una pretesa violazione di legge, in effetti investe il modo in cui il giudice di merito ha fatto governo delle risultanze istruttorie acquisite: il che però esula dai confini del giudizio di legittimità. Non vengono infatti messi in luce contraddizioni o difetti logici della motiva- zione posta a base della valutazione delle prove opera- ta dal tribunale. La ricorrente, invece, prospetta ar- gomenti a sostegno di una propria contraria opinione: ma ciò esula dai confini del giudizio di legittimità, nel cui ambito la corte di cassazione non può esser chiamata a svolgere valutazioni di merito, né a rivede- l'apprezzamento che il giudice di merito ha fattore del materiale istruttorio raccolto, volta che non ri- scontri vizi ° carenze direttamente desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.
4. L'ultimo motivo di ricorso, con il quale si pro- spetta un vizio di omessa pronuncia ad opera del giudi- ce a quo, è riferito alle eccezioni in tema di divieto di anatocismo, errata liquidazione degli interessi ed اسان inesistenza del diritto alla rivalutazione monetaria, che la ricorrente assume di aver prospettato 10 nell'originario atto di opposizione a decreto ingiunti- vo, e poi di aver coltivato diligentemente nei succes- sivi gradi del giudizio, senza che però il tribunale le abbia esaminate.
4.1. La doglianza è destituita di fondamento. Contrariamente all'assunto di parte ricorrente, in- fatti, il tribunale ha esaminato le riferite eccezioni, ha rilevato che esse non erano state espressamente ri- proposte in grado d'appello, ha nondimeno vagliato e rigettato nel merito quella concernente la natura asse- ritamente anatocistica degli interessi in esame, ed ha considerato rinunciate le altre, in forza di quanto di- spone l'art. 346 c.p.c.. La censura di omessa pronuncia si appalesa, quindi, priva di base fattuale, perché la pronuncia invece c'è stata, e gli argomenti con cui essa è motivata non sono colpiti da specifici rilievi critici esposti nel ricor- so (non potendosi ovviamente tener conto, a tal riguar- do, di profili di censura tardivamente sollevati nella memoria di replica).
5. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato. Ne discende la condanna della ricorrente alla rifu- sione, in favore della controparte, delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille) per onorari, e 100,00 (cento) per spe- 11 se vive, oltre alle spese generali ed agli accessori secondo legge.
P.Q.M.
La corte 1) rigetta il ricorso;
2) condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00 (mille) per onorari, e 100,00 (cento) per spe- se vive, oltre alle spese generali ed agli accessori secondo legge. Così deciso, in Roma, il 16 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente (Renato Rordorf). (Giovani Losavio) Losevi CORTE SUPREMA IN CASSAZIONE Prima Sazi e Civile CANCELLIERE Andrea/anchi Depositato Junctoria IS MOS, 2007 CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al n. versate il 2013 7 EN IL FUNZIONARIO 12