Sentenza 15 febbraio 1999
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Gli atti amministrativi, anche quando abbiano contenuto normativo, non possono formare oggetto di "interpretazione autentica" neppure ad opera dello stesso organo che li ha emessi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 15/02/1999, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE - Rel. Consigliere -
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SE OM N.Q. di legale rapp.te della SOCIETÀ VITELIA a R.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI FASSA 54 INT 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCO FELLI, che lo difende unitamente all'avvocato ROBERTO DI FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IE DE, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE TRASTEVERE 301, presso lo studio dell'avvocato EMO MARIANI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 189/96 della corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/98 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato EMO MARIANI difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso, in via principale per l'acquisizione dello strumento urbanistico integrativo o, nel merito, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 2 agosto 1991 il Tribunale di Roma - adito da BE NT, proprietaria di un appartamento nell'edificio condominiale di via Roma n. 92 a Bellegra - condannò la convenuta s.r.l. EL ad arretrare di 5 metri dal confine il fabbricato che essa aveva realizzato in aderenza all'altro su una finitima sua area, nonché a ripristinare la gronda e la grondaia del palazzo adiacente, che aveva eliminato nel costruire il proprio. Impugnata dalla società EL, la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Roma, che con sentenza del 7 gennaio 1996 ha rigettato il gravame, ritenendo (per quanto ancora rileva in questa sede): - che la prassi di molti Comuni, di permettere costruzioni in aderenza in caso di accordo tra le parti, non era stata invocata pertinentemente dall'appellante, poiché non risultava che vi fosse stato un simile consenso;
- che il programma di fabbricazione di Bellegra non consentiva tale tipologia di edificazione;
- che la delimitazione tra i due fondi, compiuta dal Tribunale alla stregua del confine "di fatto", era in linea con la domanda, in quanto l'attrice, invocando l'art. 1158 c.c., aveva dedotto l'usucapione (risultata in effetti avvenuta) della porzione del fondo confinante, che era stata a suo tempo occupata dall'edificio condominiale;
- che nel realizzare il suo fabbricato la società, dopo aver eliminato la gronda e la grondaia di quello adiacente, le aveva sostituite con manufatti differenti. Contro questa sentenza è stato proposto ricorso per cassazione dalla s.r.l. EL, in base a quattro motivi. BE NT ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta che la Corte di appello ha disatteso l'attestazione del Sindaco di Bellegra del 15 febbraio 1992, da cui risulta che sia il programma di fabbricazione del 1973 sia il successivo piano regolatore generale del 1986 "hanno consentito, siccome previsto dal Codice Civile, la realizzazione di fabbricati costruiti in aderenza con altri anche preesistenti. Tale circostanza di costruzione in aderenza, viene riscontrata in diversi casi e fra cui se ne citano alcuni ...":
secondo la società EL tale certificazione è vincolante in questo giudizio, poiché "lo stesso Comune di Bellegra, unico titolare della disciplina contenuta ed elaborata dagli strumenti urbanistici, ha previsto e formalmente attestato, nei casi come quelli in esame, la possibilità delle costruzioni in aderenza", poiché inoltre "l'amministrazione comunale ha espressamente consentito le costruzioni in allineamento e in aderenza in tutto il territorio comunale ove preesistevano costruzioni che ciò rendevano materialmente possibile" e poiché "l'interpretazione autentica dello strumento urbanistico appartiene al Comune che lo strumento ha redatto e concepito".
Sostiene altresì la ricorrente che "la Corte di Appello, sovvertendo il proprio teorema, e dunque in stridente contraddizione con il resto della motivazione, ammette la possibilità della costruzione in aderenza ove questa fosse avvenuta in presenza di accordo tra i frontistanti".
La doglianza non è fondata.
Come è noto, gli atti amministrativi, anche a contenuto normativo, non possono formare oggetto di "interpretazione autentica" neppure ad opera dello stesso organo che li ha emessi, in quanto soltanto al legislatore - salvo che nel campo penale e in malam partem - è consentito derogare al principio di irretroattività, il quale resta vulnerato allorché si impone, anche per il passato, di intendere necessariamente in un dato senso una certa disposizione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 settembre 1990 n. 692). Del resto, non è al Sindaco ma al Consiglio comunale che compete la deliberazione - e quindi competerebbe, semmai, l'interpretazione autentica - degli strumenti urbanistici.
Escluso pertanto che la Corte di appello si dovesse adeguare all'attestazione di cui si tratta (o alla prassi che nel documento si afferma essere seguita a Bellegra nel rilascio delle licenze e concessioni edilizie: v., sul punto dell'inidoneità di tali atti a dare luogo a "interpretazioni autentiche" degli strumenti urbanistici, Cass. 22 marzo 1975 n. 2336), va d'altra parte rilevato che la prescrizione della distanza di 5 metri, stabilita con riferimento al confine e in assenza di previsioni che espressamente consentano la costruzione in appoggio o in aderenza, rettamente è stata intesa, nella sentenza impugnata, come preclusiva di una simile facoltà, in coerenza con la costante giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 22 marzo 1995 n. 3263 e 13 giugno 1997 n. 5339), dalla quale non si ravvisano - ne' sono state indicate nel ricorso - ragioni per discostarsi.
Nè infine il giudice di secondo grado è incorso nella contraddizione che la ricorrente gli addebita: l'ipotesi di un accordo tra le parti, lungi dall'essere stata considerata idonea a introdurre una deroga pattizia alla regolamentazione delle distanze emanata dal Comune, è stata ritenuta irrilevante, non essendosi affatto verificata nella specie.
Con il secondo motivo di ricorso la società EL lamenta la violazione del principio in base al quale la legittimità di una costruzione va valutata alla stregua della disciplina vigente al momento della decisione della causa, osservando che "l'attestato comunale secondo il quale il Piano Regolatore Generale consente le costruzioni in aderenza obbligava, in ogni caso, la Corte di Appello ad applicare la normativa più favorevole alla ricorrente". La censura non può essere accolta.
Viene supposta, infatti, una diversità di contenuto tra i due strumenti urbanistici succedutisi nel tempo a Bellegra, che non ha riscontro ne' nella menzionata attestazione del Sindaco, ne' nella sentenza impugnata, ne' nelle deduzioni stesse della ricorrente, da cui si ricava che invece anche il nuovo piano regolatore generale, così come il precedente programma di fabbricazione, ha stabilito le distanze con riferimento ai confini, senza consentire - e quindi vietando, come si deve ritenere alla luce della giurisprudenza sopra richiamata - l'edificazione in aderenza o in appoggio. Ciò stante, sarebbe ultroneo disporre l'acquisizione di copia del suddetto piano, come è stato richiesto dal rappresentante del pubblico ministero in udienza.
Con il terzo motivo la ricorrente si duole del mancato accoglimento, da parte del giudice di secondo grado, della sua eccezione di ultrapetizione, sostenendo che "la Corte di Appello ha illegittimamente ritenuto che l'attrice abbia richiesto la dichiarazione di usucapione non avendo, invece, la NT mai formulato una tale domanda nelle proprie conclusioni". Neppure questa censura è fondata.
Risulta infatti dagli atti di causa - che in questa sede possono essere direttamente esaminati e valutati, stante la natura del vizio denunciato - che nel promuovere il giudizio l'attrice, ai fini del regolamento di confini richiesto come pronuncia propedeutica a quella di condanna della società EL all'arretramento del suo fabbricato, aveva invocato espressamente appunto l'istituto dell'usucapione, con riguardo a quella porzione dell'allora libera area limitrofa, che nel 1958 era stata impegnata dal palazzo in cui è compreso l'appartamento della NT.
Con il quarto motivo la ricorrente deduce, relativamente alla sua condanna alla ricostruzione della gronda e della grondaia dell'adiacente edificio condominiale, che "tale capo della sentenza impugnata è del tutto infondato ed ingiusto nonché carente di motivazione", in quanto "l'accoglimento della domanda di ripristino avrebbe dovuto essere sorretto dal puntuale accertamento del mancato ripristino, cosa mai avvenuta".
Anche questa doglianza va disattesa.
La Corte di appello ha adeguatamente ed esaurientemente dato conto delle ragioni della sua decisione di conferma, anche sul punto in considerazione, della pronuncia di primo grado, mediante il richiamo agli accertamenti compiuti dal consulente tecnico di ufficio, da cui era risultato che la società EL, nel costruire il suo fabbricato in aderenza all'altro, vi aveva sostituito gli originari manufatti destinati allo smaltimento delle acque piovane con altri differenti, a causa dell'avvenuto accostamento dei due fabbricati e della conseguente impossibilità di mantenere la grondaia aggettante di quello preesistente.
In ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna della soccombente società EL al rimborso delle spese del giudizio di legittimità sostenute da BE NT, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo. DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 3.173.800, di cui lire 3.000.000 per onorari.
Roma, 9 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 febbraio 1999.