Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4985 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
2221915 0074147 REPUBBLICA ITALIANA IN0 4 9 8 5 / 0 2 . . 00911 LLC CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto TRIBUTI SEZIONE TRIBUTARIA AGEVOLAZIONI TERREMOTO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1765/01 tt. Mario CICALA Presidente Rel. Consigliere Cott. Antonio MERONE - Consigliere -4304 Cron. Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Dott. Aldo CECCHERINI Ud. 25/01/02Consigliere Dott. Stefano BENINI C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPRERA DI CASSAZIONE SEN TENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 74147 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 Richiesta copia studio dal Sig. Sel rappresenta e difende ope legis;
per diritti € 1.55 112.0402 ricorrente - IL CANCELLIERE
contro
MA ND;
- intimata - Commissione avverso la sentenza n. 250/99 della CORTE SUPREMADI CASSAZIONE UFFICIO COPIE depositata iltributaria regionale di PERUGIA, Richiesta copia studio dal Sig. PJOA 2002 21/12/99; per diritti €1.65 il 12.04.02 306 udita la relazione della causa svolta nella camera di IL CANCELLIERE consiglio il 25/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO LL VA, residente in uno dei comuni col- piti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere benefi- ciato della sospensione delle pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinquies del d.l. 26 maggio 1984, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi, presentata nell'anno successivo, ha detratto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospen- sione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della detrazione stessa e notificava alla contribuente la cartella di pagamento per la maggior somma. La contribuente ha proposto ricorso vittoriosamente sia in primo che in secondo grado. Ricorre dinanzi а questa Corte il Ministero delle finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133, 3, 2 comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971, 13, comma 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, 10, legge 28 febbraio 1986, n. 46, e 2 DPR 597/1973. La parte intimata non si è costituita. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte. L'Amministrazione finanziaria ripropone il tema della corretta interpretazione dell'art. 3, comma 2 bis del d.l. 30 dicembre 1985, n. 791, che questa Corte ha sempre letto in senso opposto a quello prospettato dal- la ricorrente, nonostante l'intervento della interpre- tazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133. Infatti, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, SO- spesi in virtù dell'art. 13 quinquies del D.L. 26 mag- in leggegio 1984 n. 159, convertito con modificazioni 24 luglio 1984 n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla forma- zione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR in virtù della interpretazione autentica di cui 3 all'art. 28 della legge 13 maggio 1999 n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un' ulteriore agevolazione, consistente nella rideter- minazione dell'imponibile, dopo la scadenza della SO- spensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000; conf. 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Ritiene il Collegio che non vi siano motivi per di- scostarsi dall'indirizzo giurisprudenziale oramai con- solidato. Conseguentemente, il ricorso deve essere ri- gettato. Nulla è dovuto per le spesa, atteso che la parte vittoriosa non si è costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore (dr. fonto erone)pey (dr. Mario Cicala) Man Cich IL CANCELLIERE OF DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 APR, 2002 Innocente Baltista Oggi IL CANCELLIERE C1 IN BA 4