Sentenza 16 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2003, n. 7650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7650 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 0765 0/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE, Composta dagli Ill.mi s R.G.N. 8527/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Ugo VITRONE - Consigliere Cron. 16921 Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere Rep. 2022 Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere Ud.04/10/2002 Dott. Carlo DE CHIARA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI AG IT, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA S. ANDREA DELLA VALLE 3, presso l'avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato TULLIO ZANCHI, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 45, presso l'Avvocato FAUSTO BUCCELLATO 2002 rappresentato e difeso dall'avvocato CORRADO MAUCERI, 1777 giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1648/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 27/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2002 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per il ricorrente l'Avvocato Nicoletti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistene l'Avvocato Buccellato per delega depositata in udienza che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AG OL, titolare dell'omonima impresa, convenne davanti al Tribunale di Siena il Comune di Ca- stelnuovo Berardenga pretendendo il pagamento di lavori edili eseguiti in favore del convenuto, con gli inte- ressi ai tassi stabiliti dai decreti ministeriali vi- Jgenti in materia di appalti pubblici e come successi- vamente precisato in corso di causa - la rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, salvo il maggior danno. Resistette in giudizio il Comune e, al termine 2 dell'istruttoria, il Giudice Istruttore, su istanza del OL, pronunciò ordinanza ai sensi dell'art. 186 quater c.p.c., con la quale condannò il convenuto al pagamento della sorte di £ 117.806.892, oltre agli in- teressi legali da calcolarsi sul capitale annualmente rivalutato ed alle spese di lite. Il Comune intimato notificò al OL atto di ri- nuncia alla sentenza, ai sensi dell'art. 186 quater, quarto comma, c.p.c., e il G.I. dichiarò estinto il processo. Il gravame proposto avverso l'ordinanza dal OL che si doleva della errata decorrenza stabilita per gli interessi e la rivalutazione in ordine a varie voci di credito;
del riconoscimento di interessi calcolati sulla sorte annualmente rivalutata, e non sulla sorte stessa rivalutata all'attualità e decorrenti dalla ma- turazione dei crediti;
del mancato riconoscimento dell'importo di alcuni lavori è stato parzialmente accolto dalla Corte di appello di Firenze con sentenza non definitiva del 13 ottobre 1997 e con sentenza defi- nitiva del 27 dicembre 1999. Con la prima sentenza la Corte, respinte le ecce- zioni di nullità e inammissibilità dell'appello propo- ste dall'appellato, ha accolto le censure dell'appellante in punto di mancato riconoscimento di 3 alcuni lavori e/o di decorrenza della rivalutazione e interessi;
ha respinto, invece, la censura relativa al criterio di calcolo degli interessi e della rivaluta- zione, ritenendo corretto il criterio adottato nell'ordinanza impugnata, in quanto conforme a quello indicato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di debiti di valore e, dunque, applicabile a maggior ragione a giudizio della Corte di merito in materia di debiti di valuta, quali quelli di specie, mentre il diverso criterio proposto dall'appellante comportava una ingiustificata locupletazione del debitore. Con la seconda sentenza la Corte di appello ha de- terminato il complessivo credito dell'appellante in £ 258.373.291, oltre interessi legali e rivalutazione mo- netaria dal 1° gennaio 1997 (essendosi arrestato al 31 dicembre 1997 il calcolo eseguito dal C.T.U.): somma dalla quale andavano però detratti gli acconti, già corrisposti dal Comune, di £ 61.684.842 e £. 163.413.951, con i relativi interessi e rivalutazione dalle date dei versamenti. Avverso tali sentenze ricorre per cassazione il OL, articolando un unico motivo. Resiste con con- troricorso, illustrato da memoria, il Comune di Castel- nuovo Berardenga. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Il ricorso, deducendo erronea applicazione dell'art. 1224 c.c. e vizio di motivazione, censura la statuizione della Corte di appello relativa al criterio di calcolo degli interessi legali sulla sorte ricono- sciuta, assumendo che tali interessi debbano essere calcolati, dalla data di maturazione dei crediti, sulla -sorte finalmente rivalutata, e non come invece rite- nuto dalla Corte sulla sorte rivalutata anno per an- no. Sostiene il ricorrente che il criterio da lui pro- posto non comporta una sua ingiustificata locupletazio- avendo egli ampiamente dimostrato di aver corrispo- ne, gravosissimi interessi in favore degli istituti sto bancari. La censura è infondata. Da tempo è ormai consolidato l'orientamento di que- sta Corte secondo cui "nelle obbligazioni pecuniarie gli interessi moratori accordati al creditore dal primo comma dell'art. 1224 cod. civ. hanno funzione risarci- toria, rappresentando il ristoro, in misura forfetta- riamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta. Pertanto, qualora, in relazione al- la domanda del creditore di riconoscimento del maggior danno ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, sí provveda all'integrale rivalutazione del credito, tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto co- stituito dagli interessi legali ed è idonea, quale espressione del totale danno in concreto, a coprire l'intera area dei danni subiti dal creditore stesso fi- no alla data della liquidazione, con la conseguenza che solo da tale data spettano, sulla somma rivalutata, gli interessi, verificandosi altrimenti l'effetto che il creditore riceverebbe due volte la liquidazione dello stesso danno e conseguirebbe più di quanto avrebbe ot- tenuto se la obbligazione fosse stata tempestivamente adempiuta" (Cass. 4359/1997, nonché, ex multis, 8533/1994).2780/1997, 2516/1997, 1307/1995, A tale orientamento il Collegio intende uniformar- si, non essendovi ragioni per discostarsene. Né vale al ricorrente protestare, a dimostrazione dell'impossibilità di un suo ingiustificato arricchi- mento, di aver dovuto corrispondere alle banche finan- ziatrici interessi di gran lunga superiori al danno li- quidatogli. Il maggior danno ex art. 1224, secondo com- ma, C.C., infatti è stato determinato dal giudice di merito secondo il criterio della rivalutazione moneta- ria, e tale criterio non è stato fatto oggetto di cen- sura in questa sede, né in sede di appello, essendo stato impugnato soltanto il criterio con cui il giudice ha disciplinato il concorso tra interessi e rivaluta- zione monetaria. 6 2 La Corte di appello, dunque, erroneamente cumulando rivalutazione e interessi, ha già riconosciuto al Ruf- foli più di quanto sarebbe stato legittimo (ma su tale eccedenza questa Corte non è chiamata a pronunziarsi, in difetto di ricorso del debitore). Il ricorso va dunque respinto. Le spese del presente giudizio di legittimità, li- quidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor- rente alle spese processuali, liquidate in euro, 2620,00 di cui euro 2.500,00 per onorari. Così deciso in Roma il 4 ottobre 2002 onfiglierIl Consigliere estensore Il Presidente Chiara) (Giovanni Losavio) Лодкий CORTE SUPREMA DI CASSAZIONES CANCELLIERE Prima Sezione Civile Andres Biancki Depositato Cancelleria 16 MAG. 2003 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 serie 4 al. 7 BEN 2015 verkate IL FUNZIONARIO L 7