Sentenza 27 novembre 1998
Massime • 1
In tema di correzione di errori materiali non determinanti annullamento, la norma dell'art. 619 cod. proc. pen., in quanto disposizione speciale rispetto a quella di cui all'art. 130 stesso codice, prevede che la suprema corte provveda direttamente alla correzione del predetto errore. (Nella fattispecie,l'impugnata sentenza aveva erroneamente definito multa, invece di ammenda, la pena pecuniaria applicata all'imputato riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art.674 cod. pen.)
Commentario • 1
- 1. La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023
Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/1998, n. 2149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2149 |
| Data del deposito : | 27 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori Udienza pubblica
Dott. Giulio Carlucci Presidente del 27/11/1998
Dott. Antonio Marchese Consigliere SENTENZA
Dott. Dario De Pascalis " N. 1318
Dott. Giovanni Canzio " REGISTRO GENERALE
Dott. Pietro Dubolino " N. 32538/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LD ME avverso il decreto penale del G.I.P. della Pretura circondariale di Brescia in data 25 maggio 1998. Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Dario De Pascalis;
preso atto delle conclusioni del P.G. dott. Vittorio Martuscello il quale ha chiesto che la pena inflitta venisse rettificata da multa in ammenda;
OSSERVA
Con il decreto per cui è ricorso il giudice a quo ha condannato il LD nella qualità di socio della omonima s.n.c. alla pena di L. 400.000 di multa per il reato ex artt. 81 e 674 c.p. Così facendo il detto giudice ha irrogato all'imputato una pena non prevista dalla legge posto che, trattandosi di contravvenzione, il legislatore aveva previsto le pene alternative dell'arresto o dell'ammenda. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il difensore del LD sostenendo in primo luogo l'interesse del proprio assistito a non vedersi infliggere una pena per delitto invece che per contravvenzione e, nel contempo, a non proporre opposizione ex art. 461 c.p.p. sia per non andare incontro ad un possibile aggravamento della pena ai sensi dell'art. 464 co. 4 c.p.p. o alla perdita di quei benefici premiali connessi alla procedura per decreto quale la definizione per oblazione. A ciò andava aggiunto, proseguiva il ricorrente, che il procedimento conseguente alla opposizione avrebbe comportato una definizione più lunga della pendenza e non avrebbe neppure consentito al giudicante di dichiarare la nullità del decreto opposto, potendo tale giudice unicamente revocare il decreto medesimo e dar luogo al procedimento ordinario. Ne conseguiva, concludeva quindi il medesimo ricorrente, che si verteva in una ipotesi di provvedimento abnorme non altrimenti aggredibile che a mezzo ricorso per cassazione, potendosi solo così pervenire ad un annullamento dello stesso e ad un rinvio degli atti al P.M. competente per una nuova richiesta di decreto. Appare evidente che, nel caso di specie, sia stato commesso dal' giudice a quo un errore materiale nella qualificazione della pena pecuniaria in multa anzicché in ammenda.
Tale errore, a norma dell'art. 619 c.p.p. da considerarsi norma speciale rispetto a quella ex art. 130 stesso codice, non comporta peraltro il richiesto annullamento del decreto impugnato potendo questa Corte procedere direttamente alla correzione della denominazione della pena irrogata dal primo giudice (vedi co. 2^ c.p.p. e Cass., Sez. VI, 14 marzo 1995 n. 420, Gianoncelli).
P.Q.M.
la Corte rettifica la sentenza impugnata limitatamente alla specie della pena che qualifica come ammenda.
Così deciso in Roma, il 27 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 1999