Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/1998, n. 2149
CASS
Sentenza 27 novembre 1998

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In tema di correzione di errori materiali non determinanti annullamento, la norma dell'art. 619 cod. proc. pen., in quanto disposizione speciale rispetto a quella di cui all'art. 130 stesso codice, prevede che la suprema corte provveda direttamente alla correzione del predetto errore. (Nella fattispecie,l'impugnata sentenza aveva erroneamente definito multa, invece di ammenda, la pena pecuniaria applicata all'imputato riconosciuto responsabile della contravvenzione di cui all'art.674 cod. pen.)

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  • 1La sentenza che ha omesso una pena accessoria è ricorribile per cassazione dal procuratore generale
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 marzo 2023

    Sezioni Unite 2022 Con la sentenza in argomento, le Sezioni Unite hanno affermato i seguenti principi di diritto «La sentenza che abbia omesso di applicare una pena accessoria è ricorribile per cassazione per violazione di legge da parte sia del Procuratore della Repubblica che del Procuratore Generale a norma dell'art. 608 cod. proc. pen. La Corte di cassazione, ove rilevi l'illegittima omessa applicazione di pena accessoria predeterminata nella durata, pronuncia l'annullamento senza rinvio ex art. 620 lett. I) della sentenza impugnata. Resta impregiudicato il potere del pubblico ministero, una volta passata in giudicato la sentenza, di attivare, a norma degli artt. 662 e 183 dis. att. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/11/1998, n. 2149
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2149
Data del deposito : 27 novembre 1998

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