Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/04/2002, n. 5402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5402 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
ee 72564 REPUBBLICA 15 4 02 / 0 2 IN NOME DEL POLO ITA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.21694/2000 chele CANTILLO Dott. Enrico PAPA Consigliere FALCONE Consigliere 16298 Cron. Dott. Giuseppe BENINI Consigliere Rep. Dott. Stefano DI BLASI Rel. Ud. 30/01/2002 Dott. Antonino Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: IRPEF ILOR Calamità SE N TE NZA Naturali 1984 Sospensione sul ricorso proposto da: riscossione Effetti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro ricollegabili successive disposizioni di pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei legge Ulteriore beneficio Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura rideterminazione imponibile. Generale dello Stato che la rappresenta e difende per CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE legge;
dal Sig. Sa Studio Richiesta copia - ricorrente per diritti € 0.77 1 18 APR 2002
contro
CANCELLIERE CORTE SUPREMA DICASSAZIONE ONORATI FRANCESCO, non costituito in giudizio;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio- intimato dal Sig. per diritti € 0.77 avverso la sentenza della Commissione Tributaria 18 APR. 2002 Regionale di Perugia Sez.1 n.249/01/99, del 16-12-1999, 0 IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 depositata il 21-12-1999. che : CAMPIONE CIVILE 6 N. 72564 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Rilasciata copia legale Consiglio del 30-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di al Sig. ben Siero per diritti € 5,16+2. Blasi;
24 SET. 2002 IL CANCELLIERE Vista la richiesta 26-11-2001 con la quale il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi ' ha concluso per il rigetto del ricorso, per manifesta infondatezza in applicazione dell'art.375 C.p.C.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il signor NO SC, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984, dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art.13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, dichiarazione n.363, nella dei redditi dell'anno dall'imponibile 1'ammontare successivo detraeva dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria ofer Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt.28, della legge 13 maggio 1999, n.133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 917; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Con richiesta 26-11-2001 il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto, ex art.375 C.p.C., il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. "L'art.3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, n.792, come convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n.46 - prevede che le somme relative а pagamenti delle imposte dirette, sospesi in virtù dell'art.13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n.159, convertito con modificazioni il Legge 24 luglio 1984, n.363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei centrale e meridionale colpiti dacomuni dell'Italia eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'ILOR". Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, tale disposizione, "in virtin dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n.133, posto in relazione all'art.11 della legge 18 febbraio 1999, n.28, deve essere considerata come introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. n. 4945/2000; 8659/2001; 10237/2001; 11248/2001). ragioni per Non venendo addotte nuove e valide discostarsi da tale indirizzo ilgiurisprudenziale, ricorso deve essere rigettato, senza che Occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 30 Gennaio 2002. Il Presidente Dott. Michele Il Consigliere - Relatore Estensore Dott. Antonino Di Blasi IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 15 APR. 2002 Oggi IL CANCELLERE C1 Osvaldo Ascanio