Sentenza 10 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/2001, n. 9366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9366 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2001 |
Testo completo
I PUBBLICA ITALIANA L L SEZIONE PRIMA9366/01 O 9 B 8 E e NOME DEL POPOLO ITALIANO 6 l a E . n N N e O I p , SUPREMA DI C. Z LA C 1 a A 8 m R 9 T e 1 t S - I s i 1 G s 1 E - l R a 4 2 A e D . h dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: c L E i 0 R.G.N.10645/99 T f i 3 N d E 2 o S Presidente Pasquale REALE m E . T R A Cons. Relatore Cron.21521 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Rep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 13/03/01 Dott. Francesco RI FIORETTI Consigliere OGGETTO:savi.ne amministrativa ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO di CALTANISSETTA, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
FL IT - intimato avverso la sentenza del Pretore di Gela n.163 del 18.02/22.05.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/03/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; 6/705 2001 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza 18.02/22.05.98 il Pretore di Gela accoglieva l'opposizione proposta da FL LA avverso la cartella esattoriale emessa per il pagamento di sanzione pecuniaria conseguente alla violazione dell'art. 142.9 C.d.s. accertata in Gela il 15.09.94, a carico dell'autovettura di proprietà del LA, mediante autovelox. Il pretore rilevava che non apparivano soddisfatte le formalità di notifica del p.v.a. ma che, soprattutto, era onere della Prefettura fornire la prova della idoneità e funzionalità degli strumenti autovelox utilizzati cosicchè, in assenza di tali prove fondanti, l'opposizione doveva essere accolta, con condanna della amministrazione alle spese. Ricorre per la cassazione della sentenza il Prefetto di Caltanissetta che avanza, con atto notificato il 18.05.99, due motivi di censura. L'intimato non si è costituito. Motivi della decisione Col secondo motivo del ricorso -logicamente pregiudiziale- si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 201 C.d.s., nonché vizio di motivazione. Sostiene la Prefettura ricorrente che p.v.a. venne notificato al LA a mezzo posta e, in assenza di persone idonee e disposte, venne restituito al mittente per compiuta giacenza: non si individuava, perciò, il vizio procedimentale affermato dal Pretore. 2 Cof Poiché non è consentito, di fronte ad una censura di violazione di norma sostanziale, procedere all'esame diretto della notifica, occorre riferirsi a quanto afferma in proposito la sentenza impugnata, che si limita peraltro all'inciso "deve trovare accoglimento la tesi di parte opponente atteso che non paiono soddisfatte le formalità della modalità di notifica prescelta", formula che costituisce una motivazione solo apparente, non consentendo in alcun modo la ricostruzione del vizio dedotto e dell'iter logico seguito dal Pretore per escluderlo. Tuttavia, la nullità della notifica del p.v.a. non costituisce la ragione della decisione impugnata, che ha considerato la questione assorbita dalle ragioni di merito ("Trascurati i motivi di lagnanza circa la mancata tempestiva contestazione...") e deve quindi essere esaminato anche il primo motivo del ricorso col quale si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 23.12 1.s. 689/81, nonché vizio di motivazione. Sostiene la ricorrente che il rilievo effettuato dall'autovelox ed il p.v.a. redatto dalla Polizia stradale forniscono prova della trasgressione, mentre nessun elemento contrario risultava fornito dal responsabile;
la pronuncia impugnata era perciò in contrasto con quanto già affermato dalla Cassazione (sentenza 76 67/97). La censura è fondata. Sussiste una presunzione di idoneità del c.d. autovelox omologato a rilevare -con una tolleranza del 5%- la velocità degli autoveicoli in transito. Il p.v.a. attesta le circostanze, di tempo e di luogo, del rilevamento, l'utilizzo diretto, da parte dell'organo accertatore, dell'apparecchiatura ufficiale ed indica le ragioni della contestazione differita. 3 Caf Nel caso in esame, la decisione impugnata ha negato la presunzione di idoneità non dello strumento concretamente impiegato, ma dello stesso sistema di rilevazione mediante autovelox, ponendosi pertanto in contrasto sia con il dm 13.5.86 (G.U. 15.5.86 n. 111) che tale mezzo ha autorizzato, sia con l'art. 345 del dpr 495/92 che ne ammette e disciplina l'impiego: incombeva, pertanto, al giudicante l'onere di motivare la disapplicazione di tali norme regolamentari, onere che non risulta soddisfatto. La sentenza va perciò cassata e rinviata al tribunale di Gela, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al tribunale di Gela, in composizione monocratica ed in persona di altro magistrato, anche per le spese. Roma, 13 marzo 2001 you don Il Presidente Il Cons. est for Offpreis MoneDiбного IL CANC DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 LUG. 2001 Oggi, I L L ELLIERE U RI Di ZZ S 9 E 8 в бного e 6 l E a . N n e O N I p Z , 1 A a R 8 m T 9 e S t 1 I - s i G 1 E s 1 R - l a 4 A 2 e D h . E c L i T f i N 3 d E 2 o S . m T R A 4 Caf