Cass. civ., sez. III, sentenza 10/09/1999, n. 9622
CASS
Sentenza 10 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In caso di abuso nel godimento della cosa locata - che non si verifica in tutte le ipotesi di modificazione nello stato di fatto, ma solo di innovazioni che immutino la natura e la destinazione della cosa locata - spetta al giudice di merito apprezzare l'importanza dell'inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, avuto riguardo, più che alla entità obiettiva dell'inadempimento, alla sua rilevanza in rapporto all'interesse del locatore alla conservazione dell'immobile nello stato originario, che si sia o meno manifestato attraverso una clausola diretta a vietare qualsiasi modifica, anche migliorativa, senza il consenso dello stesso locatore.( Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione della Corte di merito che, in riforma di quella pretorile, aveva ravvisato inadempimento idoneo ai fini risolutori nel comportamento del conduttore il quale aveva abbattuto il muro divisorio tra l'immobile locato e quello confinante, considerando, tra l'altro, che, a termini del contratto, le innovazioni dovevano essere autorizzate per iscritto.)

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 10/09/1999, n. 9622
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9622
    Data del deposito : 10 settembre 1999

    Testo completo