Sentenza 22 giugno 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che, in sede di opposizione a decreto penale di condanna, abbia rigettato la domanda di oblazione, potendosi far valere eventuali vizi di esso con l'impugnazione contro la sentenza che definisce il giudizio di opposizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2010, n. 34667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34667 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2010 |
Testo completo
34667 /10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 22/06/2010 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente - SENTENZA GRAZIANA CAMPANATO Dott.
- Consigliere - N.955/2010 SILVANA GIOVANNA IACOPINO Dott.
- Consigliere - VINCENZO ROMIS Dott. REGISTRO GENERALE
Rel. Consigliere - N. 31906/2009 Dott. LUISA BIANCHI
Dott. FELICETTA MARINELLI
- Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) CA IA N. IL 10/03/1980
avverso l'ordinanza n. 8414/2008 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del 24/04/2009
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
inom mi mntoilità lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
la і del ricorsжого
Udit i difensor Avv.;
Motivi della decisione
Notificato decreto penale di condanna a carico di AN LI in ordine al reato di cui all'art. 186 codice della strada commesso
1'8.12.2005, questa opposizione, formulando proponeva contestualmente istanza di oblazione Il competente g.i.p. del
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tribunale di Brescia, con provvedimento del 24.4.2009, dichiarava inammissibile la domanda di oblazione, perché il reato, essendo stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,80 g/l, non era oblabile essendo punito con l'arresto e con l'ammenda. L'imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che il giudice non ha tenuto conto della possibilità, a seguito del giudizio di comparazione delle circostanze, di ritenere integrata una fattispecie punita con sola pena pecuniaria.
Il ricorso è inammissibile in rito, giacché contro l'ordinanza che rigetta la domanda di oblazione non è previsto alcun specifico mezzo di impugnazione. Nel nostro sistema processuale vige il principio di tassatività delle impugnazioni, stabilito dall'art. 568, comma 1, c.p.p., integrato dalla previsione della generale ricorribilità per cassazione, ex art. 568, co.2, dei provvedimenti de libertate e delle sentenze.
L'ordinanza che rigetta la domanda di oblazione non è ne' una non è sentenza ne un provvedimento de libertate , e contro di essa ammesso il ricorso per cassazione. Ciò non significa che l'imputato interessato all'oblazione resti privo di tutela a fronte di una violazione della normativa prevista per l'oblazione ordinaria о per quella speciale dagli artt. 162, 162 bis c.p. e 141 disp. trans. c.p.p., giacché
l'impugnabilità, non ammessa per il provvedimento negatorio dell'oblazione, si trasferisce alla sentenza che conclude il processo, contro la quale l'imputato può ove lo ritenga
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opportuno esperire il gravame previsto, anche in ordine al
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diniego dell'oblazione. Il ricorso è quindi inammissibile. Segue per legge ex art. 616
c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese del processo, nonché alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi un'ipotesi di ricorso incolpevole ex sentenza n. 186 Corte Cost. del 7. 13. giugno 2000. Detta sanzione viene equitativamente liquidata come in dispositivo in considerazione del contenuto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte:
- dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di euro 500,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22.6.2010.
WhiteBreid. Presidente Consigliere est. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
24 SET. 2010
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