Sentenza 15 dicembre 2011
Massime • 1
Ai fini dell'ammissione al gratuito patrocino, tra i redditi valutabili rientrano anche quelli provenienti da attività criminosa, come è desumibile dall'art. 96 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, che consente di tener conto delle risultanze del casellario giudiziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2011, n. 6880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6880 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. Presidente del 15/12/2011
Dott. ZECCA Gaetanino Consigliere SENTENZA
Dott. GALBIATI Ruggero rel. Consigliere N. 1707
Dott. D'ISA Claudio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 28259/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) VI LO NI N. IL 16/12/1973;
contro
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso l'ordinanza n. 1635/2009 GIP TRIBUNALE di MANTOVA, del 07/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RUGGERO GALBIATI;
lette le conclusioni del PG che ha concluso dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Il GIP del Tribunale di Mantova, con provvedimento in data 6.4.2009, respingeva la richiesta presentata da LL LO AN intesa ad ottenere rammissione al gratuito patrocinio. Osservava che non sussistevano le condizioni per ammettere il richiedente al detto beneficio, atteso che egli risultava vivere con proventi provenienti da attività illecita: in particolare, il predetto risultava attinto solo per l'anno 2008 da gravi indizi concernenti ripetute rapine perpetrate in istituti bancari che avrebbero fruttato più di Euro 84.000,00.
2. L'interessato proponeva impugnazione avverso il provvedimento ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99. Il Tribunale di Mantova - giudice monocratico delegato dal Presidente del Tribunale - respingeva l'impugnazione, ribadendo che, ai sensi del cit. D.P.R., art. 96, il LL LO, in considerazione delle risultanze del casellario giudiziale, doveva ritenersi avere a disposizione ingenti somme percepite mediante la commissione di reati contro il patrimonio. Le ultime due condanne penali riportate (irrevocabili nel 2009) riguardavano una serie di rapine a mano armata a danno di istituti di credito che avevano fatto conseguire all'autore la somma di Euro 22.000,00. Inoltre, il processo in corso, per il quale era stato richiesto il patrocinio a carico dello Stato, concerneva una rapina aggravata consumata presso la Banca Agricola Mantovana, filiale di Pegognaga, che aveva consentito la sottrazione di Euro 18.000,00.
3. Il LL LO proponeva ricorso per cassazione. Si doleva perché l'ordinanza del Tribunale di Mantova era stata notificata al domicilio eletto presso il difensore e non presso l'istituto carcerario dove si trovava. Censurava nel merito le valutazioni contenute nei provvedimenti di reiezione della sua istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato, affermando che non sussisteva alcuna effettiva prova che egli non si trovasse in situazione di indigenza.
4.11 ricorso va rigettato perché infondato.
Si rileva, in primo luogo, che l'invalidità processuale fatta valere risulta comunque sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p., perché la parte interessata si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto che si assume nullo era preordinato. Difatti, il LL LO ha rilasciato tempestiva delega al proprio difensore per la presentazione del ricorso per cassazione oggetto del presente esame.
Nel merito delle deduzioni, va detto che il Giudice del Tribunale di Mantova ha correttamente ed ampiamente giustificato la non ricorrenza delle condizioni per riconoscere l'invocato beneficio. Invero, come chiaramente desumibile dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96 che consente di tenere conto delle risultanze del casellario giudiziale, debbono valutarsi anche i redditi provenienti da attività criminosa per la determinazione della capacità reddituale del soggetto. Nel caso di specie, le ingenti sottrazioni di denaro compiute dall'istante inducono a ritenere, sulla base di una seria presunzione (grave, precisa, concordante ), la ricorrenza di disponibilità economiche in suo favore non irrilevanti e comunque in misura superiore ai limiti di legge per conseguire il beneficio del gratuito patrocinio.
5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2012