Sentenza 26 ottobre 2015
Massime • 1
È abnorme l'ordinanza con cui il giudice per l'udienza preliminare dichiari la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. in relazione al fatto che non risultava se l'imputato parlasse o capisse l'italiano, poichè la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza. (In motivazione, la S.C. ha sottolineato come il provvedimento annullato senza rinvio facesse riferimento ad un "legittimo dubbio" circa la macanza di conoscenza linguistica, non sorretto da alcuna indicazione del suo fondamento ed anzi smentito da atti che rilevavano una consapevole interlocuzione dell'imputato nel corso del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/10/2015, n. 11658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11658 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2015 |
Testo completo
1 1 65 8/ 1 6 59 Ле REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Alfredo Maria Lombardi Presidente - Sent. n. sez.1478 Alfredo Guardiano -CC 26/10/2015 Paolo Micheli - Relatore - R.G. N. 9797/2015 Giuseppe De Marzo Andrea Fidanzia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo avverso l'ordinanza emessa il 30/01/2015 dal Gup del Tribunale di Bergamo, nell'ambito del procedimento penale iscritto nei confronti di AB SS RO AB DI, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
lette le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del Dott. Pietro Gaeta, che ha richiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ricorre avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, recante la declaratoria di nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato, e degli atti conseguenti. Il Gup aveva rilevato che l'Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Orio al Serio aveva identificato l'AB (sedicente cittadino eritreo in partenza con un volo per la Svezia, e che era risultato in possesso di un falso passaporto sudanese) attraverso un modulo multi-lingue, mentre il contestuale verbale di elezione di domicilio, presso un difensore di ufficio, era stato redatto soltanto in lingua italiana;
ne derivava un concreto dubbio che egli avesse realmente compreso di essere sottoposto a procedimento penale, o quanto meno che gli atti e le comunicazioni inerenti gli sarebbero stati inviati presso il suddetto domicilio. Con l'odierno ricorso, il P.M. territoriale lamenta l'abnormità dell'ordinanza, in quanto l'annotazione curata dalla polizia giudiziaria in ordine al controllo dell'AB ed al sequestro del documento da lui esibito riferisce puntualmente sul complesso delle attività eseguite, senza dare contezza di difficoltà linguistiche nel rapporto con il soggetto in questione;
tanto più che gli operanti avevano evidentemente ricevuto dall'AB l'indicazione che egli non intendeva avvalersi di un difensore di fiducia, pur essendo stato informato della relativa facoltà. In definitiva, la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato appare non provata ed infondata, sicché il provvedimento emesso dal Gup deve considerarsi abnorme, in quanto impone una regressione del procedimento alla fase di indagini, quando il Pubblico Ministero ha già legittimamente esercitato l'azione penale, né può diversamente esercitarla». Come già affermato in alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità, deve infatti ritenersi, secondo il ricorrente, che «la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato od in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana», con il risultato che l'art. 143 cod. proc. pen. trova applicazione soltanto laddove sia stata protestata od accertata l'ignoranza dell'italiano: al contrario, nel caso in esame il Gup risulta avere imposto al processo «una sorta di regressione senza causa». Ad avviso del P.M., che ricorda come debba considerarsi abnorme anche l'atto emesso in assoluta carenza di potere o in radicale divergenza dagli schemi e dai principi ispiratori dell'ordinamento processuale, l'ordinanza impugnata risulta tale anche alla luce del nuovo disposto del citato art. 143, giacché si prevede oggi che il giudice disponga in ipotesi, su richiesta di parte, alla luce del diritto dell'imputato ad ottenere la traduzione degli atti, ove ciò non avvenga entro un congruo termine la traduzione gratuita dell'atto di cui si - invochi la mancata comprensione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 Nel rassegnare le proprie conclusioni per atto scritto, il P.g. presso questa Corte fa presente che «nella fattispecie in esame, l'ordinanza con la quale il Gup di Bergamo ha disposto, nel corso dell'udienza preliminare, la restituzione degli atti al P.M. affinché procedesse, ab initio, alla traduzione in lingua asseritamente conosciuta in via esclusiva dall'imputato di tutti gli atti processuali, costituisce provvedimento abnorme, perché emesso fuori dei casi consentiti dalla legge. Invero, con tale provvedimento si è determinata un'illegittima regressione del procedimento ad una fase già definitivamente conclusa (quella delle indagini preliminari), a fronte invece della possibilità [...] di disporre di ufficio accertamenti per verificare la conoscenza della lingua italiana, senza fondare il provvedimento adottato su di una mera ipotesi, espressa in forma dubitativa dallo stesso organo giudicante». Tale conclusione trova conforto nell'orientamento giurisprudenziale secondo cui «è abnorme l'ordinanza con la quale il Tribunale, acquisito il verbale di elezione di domicilio dell'imputato, dichiari la nullità del decreto di citazione e di tutti gli atti di causa in relazione al fatto che non risultava se l'imputato [...] parlasse o capisse l'italiano, poiché la traduzione degli atti processuali nella lingua madre dell'imputato o in altra da lui conosciuta è dovuta solo nel caso di comprovato e dichiarato difetto di conoscenza della lingua italiana» (Cass., Sez. IV, n. 45944 dell'11/11/2009, Baiaram, 245994; v. anche Cass., Sez. I, n. 27177 del 10/05/2013, Briki, Rv 256362, per l'affermazione dell'abnormità di una «ordinanza del Giudice di pace che, ritenendo la nullità dell'atto di citazione a giudizio per omessa traduzione nella lingua nota all'imputato alloglotta, ordini la restituzione degli atti al P.M.). Per atto abnorme, del resto, deve intendersi «non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite» (Cass., Sez. II, n. 27716 del 05/06/2003, Biagia, Rv 225857); nel caso oggi in esame, il provvedimento impugnato fa riferimento ad un "legittimo dubbio", che non si accompagna ad alcuna indicazione del fondamento di tale conclusione e che, anzi, è smentito dal contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria richiamate dal Procuratore della Repubblica, tali da rivelare una consapevole interlocuzione dell'imputato.
2. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo. 3
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo, per l'ulteriore corso. Così deciso il 26/10/2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Pe ar Alfredo Maria Lombardi Paolo Micheli, DEPORTATA IN CANCELLERIA addi 18 MAR 2016 FUNZION 730 CAUDIZIARIO Lanzuise unауш 4