CASS
Sentenza 23 febbraio 2023
Sentenza 23 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/02/2023, n. 8134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8134 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UP VA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico NIstero, in persona del Sostituto Procuratore VA DI LEO che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alla requisitoria depositata e chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato ROMEO FRANCESCO si riporta alle conclusioni del P.G. e chiede che venga confermata la sentenza impugnata. L'avvocato ZIBELLINI ENRICO evidenzia la carenza di motivazione nei primi due gradi di giudizio e insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8134 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 17.1.2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Tivoli che aveva dichiarato ID AN colpevole del reato di cui agli articoli 81, 110, 582, 583 comma 1 n. 1, 585, comma 1, in relazione all'art. 577 comma 1 nn. 3 e 4, 585 comma 2 cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'inesistenza e illogicità della motivazione. La difesa aveva col primo motivo di appello sostenuto che la sentenza di primo grado non avesse fornito alcun elemento probatorio logico che consentisse di poter affermare in termini di certezza che il ricorrente fosse all'interno della NI OP anche nelle fasi antecedenti e contemporanea alla commissione del delitto e fosse a conoscenza dell'intento criminale degli altri soggetti, ma, a fronte di tali argomenti, la Corte territoriale non ha fatto altro che elencare alcuni empirici dati storici (accertamento di ID alla guida della NI OP di proprietà di terza persona e presenza di una spranga nell'autovettura) non affatto significativi della partecipazione consapevole del ricorrente al fatto;
la Corte di Appello non ha in particolare distinto le prove degli spostamenti dell'autovettura da quelle relative al soggetto in questione e al suo coinvolgimento nella vicenda, del tutto carenti. La Corte di appello al pari del Tribunale ha omesso l'esposizione di qualsiasi argomento che giustifichi la sussistenza della prova della consapevolezza da parte di un giovanissimo ragazzo, appena diciottenne, circa gli eventi cui è stato in definitiva collegato per il solo fatto di aver guidato la NI OP quel giorno, tenuto anche conto che l'autovettura non era dì proprietà del ricorrente e che gli oggetti trovati all'interno della stessa, posti in correlazione con i reati, non erano disponibili alla sua vista, né posti in prossimità del posto guida che egli occupava. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge in relazione alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione ravvisata in buona sostanza per il fatto che il gruppo si sarebbe mosso compatto, agendo con le modalità tipiche della spedizione punitiva con raduno dei partecipanti al raid e irruzione sugli spalti in folto gruppo, con i volti travisati, e impugnando corpi contundenti poi usati per picchiare gli avversari con modalità da attacco a sorpresa tali da sorprendere le vittime. Ebbene, tali elementi non sono di per sé sufficienti per ravvisare la sussistenza dell'aggravante della premeditazione dovendosi tenere distinta l'attività di predisposizione dei mezzi minimi necessari all'esecuzione del reato dalla premeditazione che postula invece il radicamento profondo dell'animo malevolo e delinquenziale per un lasso di tempo considerevole, elementi di cui sono sintomi e quindi 2 prova ad esempio lo studio delle occasioni in ogni particolare ed una organizzazione di mezzi non comune che denoti un approfondimento delle modalità esecutive del delitto. In ogni caso anche a voler ritenere superabile l'argomento sin qui esposto difetta la prova della conoscenza effettiva e della volontà adesiva al progetto criminoso premeditato da parte del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è del tutto reiterativo rispetto a censure alle quali la Corte di appello aveva già fornito risposta adeguata e logica, evidenziando la pluralità degli elementi che depongono per !a partecipazione dell'imputato alla spedizione punitiva ai danni di tifosi dell'A.S.D. Ardita, che si trovavano ad assistere la partita di calcio nel campo sportivo di Magliano Romano;
tali elementi non si esauriscono affatto nella sola circostanza, indicata nuovamente in ricorso, del rinvenimento dell'imputato alla guida del veicolo segnalato con a bordo gli aggressori. Ed invero, la Corte di Appello ha piuttosto evidenziato come il coinvolgimento del veicolo fosse emerso sin dalla fase iniziale in cui gli aggressori si erano ritrovati nella piazza principale del Comune di Magliano Romano, per poi essere notato - anche da un teste oculare - presso lo stadio comunale ove fu perpetrata l'aggressione, ed essere quindi rintracciato - grazie alle indicazioni fornite da un carabiniere che aveva avuto modo di annotare il numero di targa delle due autovetture a bordo della quale gli aggressori si erano allontanati di cui una corrispondente alla NI OP in questione - dagli operanti poco dopo il fatto, ossia a distanza di solo una mezz'ora dal raid. A bordo del veicolo era per di più rinvenuto il materiale utilizzato per mettere a segno l'incursione punitiva (una spranga e indumenti per il travisamento). La sentenza impugnata ha quindi concluso che « la partecipazione dell'imputato al raid punitivo è comprovata dall'accertato arrivo nel parcheggio antistante lo stadio della sua autovettura in concomitanza con l'irruzione degli autori dell'assalto, dal percorso in uscita effettuato da costui e ripreso dalle telecamere, dal tempo impiegato per giungere al punto in cui fu bloccato dai carabinieri e dal ritrovamento all'interno del veicolo da costui condotto di una spranga metallica - sul possesso della quale l'appellante non ha fornito alcuna giustificazione - e di capi di abbigliamento assolutamente conformi per tipologia e colori con quelli che i numerosi testimoni presenti nello stadio ed escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, tra i quali le parti offese [...], hanno descritto come indossati dagli assalitori per rendersi non identificabili». Tale impostazione è d'altronde in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei 3 fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia sostenibile e non cioè desunta da elementi meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Ciò perché la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, dì fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/2/2014, C, Rv. 260409); laddove nel caso di specie, il ricorso si limita a mettere in dubbio la ricostruzione accusatoria senza neppure esplicitare una vera e propria ipotesi alternativa che è solo implicitamente accennata nella misura in cui si tende ad accreditare la presenza casuale dell'imputato all'interno del veicolo, ma senza aggiungersi altro (se non il particolare, niente affatto decisivo, della appartenenza a terzi del veicolo) . 1.2. Quanto alla premeditazione dell'atto, le considerazioni indicate in sentenza sono del tutto sufficienti a ritenere sussistente l'aggravante e la censura, pur in astratto esatta in diritto, non si confronta con la motivazione che ha posto l'accento sulla convergenza degli elementi emersi ai fini della configurazione, nel caso concreto, della premeditazione;
questa è stata in buona sostanza desunta non solo dalla particolare organizzazione di mezzi e di persone che ha comportato l'esecuzione del reato, caratterizzata da un attacco congiunto a sorpresa, ma anche dall'efficienza con cui gli autori del fatto hanno agito, dimostrando di eseguire un piano a monte ben prestabilito. D'altra parte, il ricorrente dimentica che, in ogni caso, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 1.3. In definitiva i rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché prospettati come vitia della motivazione, ovvero come violazione di legge penale, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. 4 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 5000,00, in considerazione del numero delle persone offese, oltre accessori di legge, come richiesto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25/1/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere AT SESSA;
udito il Pubblico NIstero, in persona del Sostituto Procuratore VA DI LEO che ha concluso chiedendo Il P.G. si riporta alla requisitoria depositata e chiede l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore L'avvocato ROMEO FRANCESCO si riporta alle conclusioni del P.G. e chiede che venga confermata la sentenza impugnata. L'avvocato ZIBELLINI ENRICO evidenzia la carenza di motivazione nei primi due gradi di giudizio e insiste per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 8134 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: SESSA AT Data Udienza: 25/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 17.1.2022 la Corte di Appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Tivoli che aveva dichiarato ID AN colpevole del reato di cui agli articoli 81, 110, 582, 583 comma 1 n. 1, 585, comma 1, in relazione all'art. 577 comma 1 nn. 3 e 4, 585 comma 2 cod. pen. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1.Col primo motivo deduce l'inesistenza e illogicità della motivazione. La difesa aveva col primo motivo di appello sostenuto che la sentenza di primo grado non avesse fornito alcun elemento probatorio logico che consentisse di poter affermare in termini di certezza che il ricorrente fosse all'interno della NI OP anche nelle fasi antecedenti e contemporanea alla commissione del delitto e fosse a conoscenza dell'intento criminale degli altri soggetti, ma, a fronte di tali argomenti, la Corte territoriale non ha fatto altro che elencare alcuni empirici dati storici (accertamento di ID alla guida della NI OP di proprietà di terza persona e presenza di una spranga nell'autovettura) non affatto significativi della partecipazione consapevole del ricorrente al fatto;
la Corte di Appello non ha in particolare distinto le prove degli spostamenti dell'autovettura da quelle relative al soggetto in questione e al suo coinvolgimento nella vicenda, del tutto carenti. La Corte di appello al pari del Tribunale ha omesso l'esposizione di qualsiasi argomento che giustifichi la sussistenza della prova della consapevolezza da parte di un giovanissimo ragazzo, appena diciottenne, circa gli eventi cui è stato in definitiva collegato per il solo fatto di aver guidato la NI OP quel giorno, tenuto anche conto che l'autovettura non era dì proprietà del ricorrente e che gli oggetti trovati all'interno della stessa, posti in correlazione con i reati, non erano disponibili alla sua vista, né posti in prossimità del posto guida che egli occupava. 2.2.Col secondo motivo deduce l'erronea applicazione della legge in relazione alla configurabilità dell'aggravante della premeditazione ravvisata in buona sostanza per il fatto che il gruppo si sarebbe mosso compatto, agendo con le modalità tipiche della spedizione punitiva con raduno dei partecipanti al raid e irruzione sugli spalti in folto gruppo, con i volti travisati, e impugnando corpi contundenti poi usati per picchiare gli avversari con modalità da attacco a sorpresa tali da sorprendere le vittime. Ebbene, tali elementi non sono di per sé sufficienti per ravvisare la sussistenza dell'aggravante della premeditazione dovendosi tenere distinta l'attività di predisposizione dei mezzi minimi necessari all'esecuzione del reato dalla premeditazione che postula invece il radicamento profondo dell'animo malevolo e delinquenziale per un lasso di tempo considerevole, elementi di cui sono sintomi e quindi 2 prova ad esempio lo studio delle occasioni in ogni particolare ed una organizzazione di mezzi non comune che denoti un approfondimento delle modalità esecutive del delitto. In ogni caso anche a voler ritenere superabile l'argomento sin qui esposto difetta la prova della conoscenza effettiva e della volontà adesiva al progetto criminoso premeditato da parte del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo è del tutto reiterativo rispetto a censure alle quali la Corte di appello aveva già fornito risposta adeguata e logica, evidenziando la pluralità degli elementi che depongono per !a partecipazione dell'imputato alla spedizione punitiva ai danni di tifosi dell'A.S.D. Ardita, che si trovavano ad assistere la partita di calcio nel campo sportivo di Magliano Romano;
tali elementi non si esauriscono affatto nella sola circostanza, indicata nuovamente in ricorso, del rinvenimento dell'imputato alla guida del veicolo segnalato con a bordo gli aggressori. Ed invero, la Corte di Appello ha piuttosto evidenziato come il coinvolgimento del veicolo fosse emerso sin dalla fase iniziale in cui gli aggressori si erano ritrovati nella piazza principale del Comune di Magliano Romano, per poi essere notato - anche da un teste oculare - presso lo stadio comunale ove fu perpetrata l'aggressione, ed essere quindi rintracciato - grazie alle indicazioni fornite da un carabiniere che aveva avuto modo di annotare il numero di targa delle due autovetture a bordo della quale gli aggressori si erano allontanati di cui una corrispondente alla NI OP in questione - dagli operanti poco dopo il fatto, ossia a distanza di solo una mezz'ora dal raid. A bordo del veicolo era per di più rinvenuto il materiale utilizzato per mettere a segno l'incursione punitiva (una spranga e indumenti per il travisamento). La sentenza impugnata ha quindi concluso che « la partecipazione dell'imputato al raid punitivo è comprovata dall'accertato arrivo nel parcheggio antistante lo stadio della sua autovettura in concomitanza con l'irruzione degli autori dell'assalto, dal percorso in uscita effettuato da costui e ripreso dalle telecamere, dal tempo impiegato per giungere al punto in cui fu bloccato dai carabinieri e dal ritrovamento all'interno del veicolo da costui condotto di una spranga metallica - sul possesso della quale l'appellante non ha fornito alcuna giustificazione - e di capi di abbigliamento assolutamente conformi per tipologia e colori con quelli che i numerosi testimoni presenti nello stadio ed escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, tra i quali le parti offese [...], hanno descritto come indossati dagli assalitori per rendersi non identificabili». Tale impostazione è d'altronde in linea con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei 3 fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia sostenibile e non cioè desunta da elementi meramente ipotetici o congetturali, seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 9/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237). Ciò perché la regola dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», secondo cui il giudice pronuncia sentenza di condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità, impone all'imputato che, deducendo il vizio di motivazione della decisione impugnata, intenda prospettare, in sede di legittimità, attraverso una diversa ricostruzione dei fatti, l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza, dì fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali (Sez. 5, n. 18999 del 19/2/2014, C, Rv. 260409); laddove nel caso di specie, il ricorso si limita a mettere in dubbio la ricostruzione accusatoria senza neppure esplicitare una vera e propria ipotesi alternativa che è solo implicitamente accennata nella misura in cui si tende ad accreditare la presenza casuale dell'imputato all'interno del veicolo, ma senza aggiungersi altro (se non il particolare, niente affatto decisivo, della appartenenza a terzi del veicolo) . 1.2. Quanto alla premeditazione dell'atto, le considerazioni indicate in sentenza sono del tutto sufficienti a ritenere sussistente l'aggravante e la censura, pur in astratto esatta in diritto, non si confronta con la motivazione che ha posto l'accento sulla convergenza degli elementi emersi ai fini della configurazione, nel caso concreto, della premeditazione;
questa è stata in buona sostanza desunta non solo dalla particolare organizzazione di mezzi e di persone che ha comportato l'esecuzione del reato, caratterizzata da un attacco congiunto a sorpresa, ma anche dall'efficienza con cui gli autori del fatto hanno agito, dimostrando di eseguire un piano a monte ben prestabilito. D'altra parte, il ricorrente dimentica che, in ogni caso, nel giudizio presso la Corte di cassazione non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). 1.3. In definitiva i rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché prospettati come vitia della motivazione, ovvero come violazione di legge penale, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. 4 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. Consegue altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile liquidate in complessivi euro 5000,00, in considerazione del numero delle persone offese, oltre accessori di legge, come richiesto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 5000,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 25/1/2023.