CASS
Sentenza 8 febbraio 2023
Sentenza 8 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/02/2023, n. 5417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5417 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BEN AB EL HA nato il [...] avverso l'ordinanza del 22/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;
lette le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocatura di Stato per il Ministero dell'Economia e della difesa, in persona del Ministro p.t., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5417 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 10/11/2022 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di EN B- bouri El Mustapha, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal 2 febbraio 2006 al 20 marzo 2008 e degli arresti domiciliari da tale data al 23 luglio 2008 per il reato di cui all'art. 416, commi primo, terzo e sesto, cod. pen.. La Corte di merito ha disatteso la richiesta riparatoria sul rilievo che il compor- tamento del EN RI che aveva dato causa alla restrizione cautelare era comun- que caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'inden- nizzo. 2. Il EN RI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che le intercettazioni valorizzate per emettere l'ordinanza custodiale non erano state acquisite agli atti del dibattimento perché non rinvenute dal perito incaricato della loro trascrizione. Il costrutto accusatorio relativo al procedimento in oggetto si fondava su elementi ritenuti in parte inesistenti e in parte inconsistenti all'esito del vaglio dibattimentale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la colpa rilevante in senso ostativo può essere integrata da comportamenti extraprocessuali, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue con sog- getti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Ta- velli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento re- strittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 3 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782). Inoltre, profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere rappresentato dalla connivenza (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) o anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv, 258425). Si è altresì affermato che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato o abbiano concorso a darvi causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è necessario l'accertamento del rapporto tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della li- bertà personale, ancorato a dati certi e non congetturali. Sotto questo profilo, la va- lutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, ri- spetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla pro- duzione dell'evento detenzione. Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità della motivazione è censurabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2365 del 12/04/2000, Vassura, Rv. 216311). In tema di contiguità ad attività di associazione a delinquere si è poi osservato che, per un reato in concorso con altre persone, si contribuisce a dare causa all'ado- zione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e non- dimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, De Rachewiltz, Rv. 210628). 2. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato, con una motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha correttamente applicato tali principi. 4 Il giudice della riparazione, infatti, ha desunto i comportamenti gravemente col- posi del ricorrente dalla piena consapevolezza dei traffici illeciti svolti dai suoi inter- locutori e, ciò nonostante, dal suo costante impegno nel fornire aiuto gli originari coimputati sia pur senza concorrere nel reato associativo. Sotto tale profilo, la Corte catanzarese ha logicamente attribuito rilievo alle se- guenti plurime condotte imputabili al EN RI di ausilio ai predetti: a) l'assidua frequentazione con soggetti dediti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla successiva permanenza sul territorio nazionale di extracomunitari, operanti nella provincia di Crotone;
b) il compito di referente a Milano di Ed Dakkak, per conto del quale incassava i pagamenti, partecipando alle trattative per la liberazione e scambiando informazioni sull'esito dei pagamenti (il numero di cellulare 3803217965, dato ai parenti dei sequestrati, era a lui in uso); c) l'intrattenimento di assidui contatti telefonici coi soggetti, coi quali si discuteva di versamenti di danaro per la liberazione dei clandestini sequestrati. Ebbene, tali elementi, sebbene non abbiano dimostrato la partecipazione consa- pevole all'associazione criminosa ed ai reati fine e non abbiano comportato una con- danna penale, integrano, comunque, una connivenza, quantomeno rispetto all'atti- vità delittuosa, rafforzativa della volontà criminale degli originari coimputati, e, dun- que, costituisce una colpa grave, idonea a determinare o, quantomeno, a contribuire all'errore dell'autorità giudiziaria nell'adozione della misura cautelare. La difesa si limita a ribadire il percorso motivazionale che aveva dato luogo all'as- soluzione del EN RI dal reato contestatogli e a contestare l'esistenza o l'uti- lizzabilità delle intercettazioni, non valutando che, nel giudizio concernente la ripara- zíone per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'im- putato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento appli- cativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246). Il ricorrente, peraltro, non si confronta con l'apparato argomentativo dell'ordi- nanza impugnata, non smentendo i collegamenti e le frequentazioni coi soggetti coin- volti nell'attività illecita né fornendo una spiegazione di tali rapporti. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 Viceversa, ritiene il Collegio che, tenuto conto della genericità delle argomenta- zioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vi- cenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deciso in Roma il 10 novembre 2022.
lette le conclusioni del PG NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocatura di Stato per il Ministero dell'Economia e della difesa, in persona del Ministro p.t., che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 5417 Anno 2023 Presidente: MONTAGNI ANDREA Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 10/11/2022 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di EN B- bouri El Mustapha, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare della custodia in carcere a lui applicata dal 2 febbraio 2006 al 20 marzo 2008 e degli arresti domiciliari da tale data al 23 luglio 2008 per il reato di cui all'art. 416, commi primo, terzo e sesto, cod. pen.. La Corte di merito ha disatteso la richiesta riparatoria sul rilievo che il compor- tamento del EN RI che aveva dato causa alla restrizione cautelare era comun- que caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell'inden- nizzo. 2. Il EN RI, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 314 cod. proc. pen.. Si deduce che le intercettazioni valorizzate per emettere l'ordinanza custodiale non erano state acquisite agli atti del dibattimento perché non rinvenute dal perito incaricato della loro trascrizione. Il costrutto accusatorio relativo al procedimento in oggetto si fondava su elementi ritenuti in parte inesistenti e in parte inconsistenti all'esito del vaglio dibattimentale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che la colpa rilevante in senso ostativo può essere integrata da comportamenti extraprocessuali, quali, ad esempio, frequentazioni ambigue con sog- getti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397) o ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782) o comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, Ta- velli, Rv. 268685), purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento re- strittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, Farina, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 3 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, Fratepietro, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, Pandullo, Rv, 238782). Inoltre, profilo di colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo può essere rappresentato dalla connivenza (Sez. 4, n. 15745 del 19/02/2015, Di Spirito, Rv. 263139; Sez. 4, n. 17/11/2011, dep. 2012, Cantarella, Rv. 252725) o anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevole dell'attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, Maviglia, Rv, 258425). Si è altresì affermato che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano dato o abbiano concorso a darvi causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è necessario l'accertamento del rapporto tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della li- bertà personale, ancorato a dati certi e non congetturali. Sotto questo profilo, la va- lutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, autonomo, ri- spetto a quello del giudice del processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla pro- duzione dell'evento detenzione. Il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità della motivazione è censurabile in Cassazione, ai sensi dell'art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 2365 del 12/04/2000, Vassura, Rv. 216311). In tema di contiguità ad attività di associazione a delinquere si è poi osservato che, per un reato in concorso con altre persone, si contribuisce a dare causa all'ado- zione della misura cautelare se si sia consapevoli dell'attività delittuosa di altri e non- dimeno, pur non concorrendo in quell'attività, si ponga in essere una condotta che si presti sul piano logico ad essere interpretata come contigua a quell'attività (Sez. 4, n. 268 del 22/01/1998, De Rachewiltz, Rv. 210628). 2. Nella fattispecie, il provvedimento impugnato, con una motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha correttamente applicato tali principi. 4 Il giudice della riparazione, infatti, ha desunto i comportamenti gravemente col- posi del ricorrente dalla piena consapevolezza dei traffici illeciti svolti dai suoi inter- locutori e, ciò nonostante, dal suo costante impegno nel fornire aiuto gli originari coimputati sia pur senza concorrere nel reato associativo. Sotto tale profilo, la Corte catanzarese ha logicamente attribuito rilievo alle se- guenti plurime condotte imputabili al EN RI di ausilio ai predetti: a) l'assidua frequentazione con soggetti dediti al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e alla successiva permanenza sul territorio nazionale di extracomunitari, operanti nella provincia di Crotone;
b) il compito di referente a Milano di Ed Dakkak, per conto del quale incassava i pagamenti, partecipando alle trattative per la liberazione e scambiando informazioni sull'esito dei pagamenti (il numero di cellulare 3803217965, dato ai parenti dei sequestrati, era a lui in uso); c) l'intrattenimento di assidui contatti telefonici coi soggetti, coi quali si discuteva di versamenti di danaro per la liberazione dei clandestini sequestrati. Ebbene, tali elementi, sebbene non abbiano dimostrato la partecipazione consa- pevole all'associazione criminosa ed ai reati fine e non abbiano comportato una con- danna penale, integrano, comunque, una connivenza, quantomeno rispetto all'atti- vità delittuosa, rafforzativa della volontà criminale degli originari coimputati, e, dun- que, costituisce una colpa grave, idonea a determinare o, quantomeno, a contribuire all'errore dell'autorità giudiziaria nell'adozione della misura cautelare. La difesa si limita a ribadire il percorso motivazionale che aveva dato luogo all'as- soluzione del EN RI dal reato contestatogli e a contestare l'esistenza o l'uti- lizzabilità delle intercettazioni, non valutando che, nel giudizio concernente la ripara- zíone per ingiusta detenzione, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza che rilevi che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione dell'im- putato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento appli- cativo della misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest'ultima il criterio dell'aldilà ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Calzaretta, Rv. 280246). Il ricorrente, peraltro, non si confronta con l'apparato argomentativo dell'ordi- nanza impugnata, non smentendo i collegamenti e le frequentazioni coi soggetti coin- volti nell'attività illecita né fornendo una spiegazione di tali rapporti. 3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5 Viceversa, ritiene il Collegio che, tenuto conto della genericità delle argomenta- zioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vi- cenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deciso in Roma il 10 novembre 2022.