Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2013, n. 47532
CASS
Sentenza 13 novembre 2013

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In tema di abusivo esercizio di una professione, lo svolgimento dell'attività di odontoiatra da parte dei cittadini dell'Unione europea in possesso del diploma rilasciato da uno Stato dell'Unione non configura gli estremi del reato previsto dall'art. 348 cod. pen. solo se l'interessato abbia presentato domanda al Ministero della Sanità e questo, dopo aver accertato la regolarità dell'istanza e della relativa documentazione, abbia trasmesso la stessa all'ordine professionale competente per l'iscrizione. (Fattispecie in cui è stata confermata la condanna di un soggetto che aveva esercitato la professione di odontoiatra mentre era in corso la procedura di riconoscimento dei titoli rilasciati da altro paese membro dell'Unione europea).

Commentari2

  • 1Art. 348 - Abusivo esercizio di una professione
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    Rassegna di giurisprudenza Profili generali L'art. 348, che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l'area oltre la quale non è consentito l'esercizio di determinate professioni: l'errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all'art. 47 (Sez. 6, 6129/2019). Integra il reato di esercizio abusivo di una professione il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano …

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    Argante Franza · https://www.filodiritto.com/ · 12 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2013, n. 47532
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47532
Data del deposito : 13 novembre 2013

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