Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 1
In tema di abusivo esercizio di una professione, lo svolgimento dell'attività di odontoiatra da parte dei cittadini dell'Unione europea in possesso del diploma rilasciato da uno Stato dell'Unione non configura gli estremi del reato previsto dall'art. 348 cod. pen. solo se l'interessato abbia presentato domanda al Ministero della Sanità e questo, dopo aver accertato la regolarità dell'istanza e della relativa documentazione, abbia trasmesso la stessa all'ordine professionale competente per l'iscrizione. (Fattispecie in cui è stata confermata la condanna di un soggetto che aveva esercitato la professione di odontoiatra mentre era in corso la procedura di riconoscimento dei titoli rilasciati da altro paese membro dell'Unione europea).
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- 1. Art. 348 - Abusivo esercizio di una professionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Profili generali L'art. 348, che punisce il reato di abusivo esercizio di una professione, ha natura di norma penale in bianco, in quanto presuppone l'esistenza di altre disposizioni, integrative del precetto penale, che definiscono l'area oltre la quale non è consentito l'esercizio di determinate professioni: l'errore su tali norme, costituendo errore parificabile a quello ricadente sulla norma penale, non ha valore scriminante in base all'art. 47 (Sez. 6, 6129/2019). Integra il reato di esercizio abusivo di una professione il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano …
Leggi di più… - 2. Non sei in “Ordine”? Sei un abusivoArgante Franza · https://www.filodiritto.com/ · 12 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2013, n. 47532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47532 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 13/11/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1701
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 26262/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA AR US N. IL 27/09/1961;
avverso la sentenza n. 4483/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del 28/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 28.3.2012 la Corte di appello di Palermo - a seguito di gravame interposto da LA AR EP avverso la sentenza emessa il 6.6.2012 dal Tribunale di Palermo - ha confermato detta sentenza con la quale l'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra e condannato a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore deducendo con unico motivo erronea applicazione dell'art. 348 c.p. per insussistenza dell'elemento psicologico del reato in quanto l'imputato, in ragione della conseguita laurea in medicina e relativa abilitazione in Romania, avrebbe esercitato in buona fede la professione di odontoiatra.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto ripropone una questione di fatto già sottoposta al giudice di appello, alla quale è stata data corretta risposta.
4. Invero, in tema di abusivo esercizio di una professione, la L. 24 luglio 1985, n. 409, art. 7, istitutiva della professione sanitaria di odontoiatria, prevede, in attuazione del diritto di stabilimento di cui all'art. 52 del Trattato C.E.E., e in conformità alla direttiva del Consiglio C.E.E. 25 luglio 1978, n. 686, che ai cittadini degli stati membri delle comunità europee che esercitano una attività professionale nel campo della odontoiatria e che sono in possesso dei prescritti diplomi, è riconosciuto il titolo di odontoiatra, o di odontoiatra specialista, ed è consentito l'esercizio della relativa attività. Tuttavia, per potere esercitare legalmente le predetta professione, è necessario, in base all'art. 8 della predetta legge, che l'interessato presenti domanda corredata al Ministero della Sanità, che deve accertare la regolarità della domanda e della documentazione e provvedere alla trasmissione della stessa all'ordine professionale competente per la iscrizione. In mancanza di detto formale riconoscimento, l'attività professionale deve ritenersi essere esercitata abusivamente (Sez. 6, Sentenza n. 5672 del 22/04/1997 Rv., Rosa Brusio;
Sez. 6, Sentenza n. 16230 del 05/03/2001 Rv. 218607, Malli).
5. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha osservato che - anche ad ammettere l'esistenza del titolo di studio straniero, solo dedotto dall'imputato - risulta provato che all'atto del controllo dei NAS l'imputato non disponeva del riconoscimento del titolo in Italia, risultando in corso la relativa procedura, peraltro dimostrando di ben conoscere gli effetti dell'iter da lui stesso avviato.
6. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si reputa congrua in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2013