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Sentenza 29 maggio 2026
Sentenza 29 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/05/2026, n. 19975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19975 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2026 |
Testo completo
202 SENTENZA Sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino avverso la sentenza emessa in data 29/09/2025 del Tribunale di Vercelli nei confronti di ME MU, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AO RI;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall’ art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere AO RI;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19975 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 08/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vercelli, all’esito di giudizio dibattimentale, assolveva MU ME dal reato di cui all’art. 640 cod. pen. in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 131 bis cod. pen. Premesso il principio di diritto affermato da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133 cod. pen., assume l’ufficio ricorrente che nel caso di specie l’imputato ha arrecato alla persona offesa un danno patrimoniale non certo irrilevante (euro 280,00) e, nonostante il rinvio dell’udienza accordato dal giudice di primo grado per operare il risarcimento del danno, non ha dato seguito ad alcuna forma di ristoro in favore della vittima. Quanto alle modalità esecutive del fatto-reato, si tratta di una truffa on line che presenta, in sé, indubbi profili di insidiosità in ragione della innegabile condizione di svantaggio della persona offesa che non può verificare de visu l’identità di colui che offre un bene in vendita, né la serietà dell’offerta proposta a causa della distanza spaziale tra venditore e compratore e che, in caso di inadempimento dell’obbligazione, incontra particolari difficoltà nel recupero del prezzo corrisposto. Il Tribunale ha dato rilievo alla incensuratezza ed occasionalità della condotta che, tuttavia, non attengono alla valutazione del fatto oggettivamente inteso e della sua concreta particolare tenuità ma ineriscono a profili esclusivamente soggettivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità 3 della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e della esiguità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [...], Rv. 266590-01; successivamente Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, [...], Rv. 283731; Sez. 6 n.40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, [...], Rv. 279311) e purché il comportamento non sia abituale. I criteri fissati dall’art. 131 bis, comma primo, cod. pen., hanno quindi natura e struttura oggettiva e operano su un piano diverso da quello della personalità del reo (Sez. 6, n. 605 del 30/12/2019, [...], Rv. 278095; Sez. 3, n. 35757 del 23/12/2016– dep. 2017, Sacco, Rv. 270948; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, [...], Rv. 268307). 2. Tanto premesso, il Tribunale ha effettuato la necessaria valutazione complessiva del fatto, in conformità ai richiamati indici normativi, esprimendo un motivato giudizio discrezionale immune da vizi logici e giuridici, come tale non censurabile in questa sede. Il giudice ha considerato, congiuntamente, il ridotto danno economico cagionato alla persona offesa e le concrete modalità della condotta dell’imputato, ritenute non particolarmente insidiose poiché questi non aveva mai celato la propria identità e cioè aveva fatto uso, per i contatti con l’acquirente, di un’utenza telefonica a sé intestata, si era presentato a quest’ultima con il proprio cognome ed aveva richiesto l’accredito del prezzo su un conto corrente da lui attivato esibendo il documento identificativo. Il richiamo alla condizione di incensuratezza e, dunque, alla occasionalità dell’illecito è corretto poiché, all’evidenza, operato ai fini della valutazione del presupposto della non abitualità e non già per evidenziare profili soggettivi che effettivamente non rilevano sotto il profilo della valutazione della condotta, da considerarsi nella sua oggettività.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il giorno 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AO RI PI NI D’OS
udita la relazione svolta dal consigliere AO RI;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall’ art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere AO RI;
lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 2 Num. 19975 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: BORIO MARIAPAOLA Data Udienza: 08/04/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vercelli, all’esito di giudizio dibattimentale, assolveva MU ME dal reato di cui all’art. 640 cod. pen. in quanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Torino deducendo con un unico motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 131 bis cod. pen. Premesso il principio di diritto affermato da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui il giudizio di particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo valutate ai sensi dell’art. 133 cod. pen., assume l’ufficio ricorrente che nel caso di specie l’imputato ha arrecato alla persona offesa un danno patrimoniale non certo irrilevante (euro 280,00) e, nonostante il rinvio dell’udienza accordato dal giudice di primo grado per operare il risarcimento del danno, non ha dato seguito ad alcuna forma di ristoro in favore della vittima. Quanto alle modalità esecutive del fatto-reato, si tratta di una truffa on line che presenta, in sé, indubbi profili di insidiosità in ragione della innegabile condizione di svantaggio della persona offesa che non può verificare de visu l’identità di colui che offre un bene in vendita, né la serietà dell’offerta proposta a causa della distanza spaziale tra venditore e compratore e che, in caso di inadempimento dell’obbligazione, incontra particolari difficoltà nel recupero del prezzo corrisposto. Il Tribunale ha dato rilievo alla incensuratezza ed occasionalità della condotta che, tuttavia, non attengono alla valutazione del fatto oggettivamente inteso e della sua concreta particolare tenuità ma ineriscono a profili esclusivamente soggettivi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità 3 della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e della esiguità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [...], Rv. 266590-01; successivamente Sez. 6, n. 35195 del 03/05/2022, [...], Rv. 283731; Sez. 6 n.40278 del 21/09/2021, Cierello, Rv. 279311; Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020, [...], Rv. 279311) e purché il comportamento non sia abituale. I criteri fissati dall’art. 131 bis, comma primo, cod. pen., hanno quindi natura e struttura oggettiva e operano su un piano diverso da quello della personalità del reo (Sez. 6, n. 605 del 30/12/2019, [...], Rv. 278095; Sez. 3, n. 35757 del 23/12/2016– dep. 2017, Sacco, Rv. 270948; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, [...], Rv. 268307). 2. Tanto premesso, il Tribunale ha effettuato la necessaria valutazione complessiva del fatto, in conformità ai richiamati indici normativi, esprimendo un motivato giudizio discrezionale immune da vizi logici e giuridici, come tale non censurabile in questa sede. Il giudice ha considerato, congiuntamente, il ridotto danno economico cagionato alla persona offesa e le concrete modalità della condotta dell’imputato, ritenute non particolarmente insidiose poiché questi non aveva mai celato la propria identità e cioè aveva fatto uso, per i contatti con l’acquirente, di un’utenza telefonica a sé intestata, si era presentato a quest’ultima con il proprio cognome ed aveva richiesto l’accredito del prezzo su un conto corrente da lui attivato esibendo il documento identificativo. Il richiamo alla condizione di incensuratezza e, dunque, alla occasionalità dell’illecito è corretto poiché, all’evidenza, operato ai fini della valutazione del presupposto della non abitualità e non già per evidenziare profili soggettivi che effettivamente non rilevano sotto il profilo della valutazione della condotta, da considerarsi nella sua oggettività.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Così deciso il giorno 08/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AO RI PI NI D’OS