Sentenza 8 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 08/03/2003, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 SEZ ONI TERI35 13 /03 Locasion Composta dagli Ill ri Mags rati Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 28397/01 Dott. Roberto PREDEN Consigliere Cron. .8037 Rep. 985 - Rel. Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud.16/12/02 Dott. Fabio MAZZA Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL NA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARBERINI 86, presso lo studio dell'avvocato GIAMPIERO PLACIDI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato FAUSTO GIUDICEANDREA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PP DE IN DEBIASI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio ANDREA MANZI, che la difende anche dell'avvocato disgiuntamente all'avvocato MARTIN FISCHER, giusta 2002 delega in atti;
2550 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 287/01 della Corte d'Appello di TRENTO SEZ DIST BOLZANO, emessa il 26/09/01 e depositata il 15/10/01 (R.G. 109/01); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito 1'Avvocato Claudio BARTOLUCCI (per delega Avv. Fausto Giudiceandrea); udito l'Avvocato Carlo ALBINI (per delega Avv. Andrea Manzi); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5/3/00 PP DE intimava ad NA EL lo sfratto per finita locazione al 30/11/00 dei locali ad uso commerciale siti in CaldaRo, piazza Principale n. 10, giusta contratto dell'11/1/90 e la citava contestualmente davanti al Tribunale di Bolzano per la convalida. L'intimata si costituiva e si opponeva eccependo che trattandosi di primo rinnovo, la disdetta doveva considerarsi nulla, con conseguente automatico rinnovo del contratto fino al 30/11/07. Con sentenza 15/3/01 l'adito Tribunale, in composizione monocratica, accoglieva la domanda, dichiarava il contratto locativo inter paries scaduto il 30/11/99, fissava per il rilascio il 15/5/01 e condannava la EL alle spese processuali. Quest'ultima proponeva gravame che nella resistenza PP la Corte di Appello di Trento (sez. distaccata di Bolzano) rigettava, con ulteriore condanna и л dell'appellante alle spese del grado, ritenendo che trattavasi non della prima scadenza di un rapporto novato ma della prosecuzione di un rapporto sostanzialmente immutato per oltre 20 anni, con conseguente efficacia della disdetta, ancorché immotivata. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la EL sulla base di tre motivi. Ha resistito la PP con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 437, 2° co. c.p.c. ed il vizio della motivazione su un m. 3 e 5 punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 del codice di rito, lamenta che il giudice di appello abbia ritenuto tardiva (e, quindi, inammissibile) l'eccezione relativa alla proroga del contratto inter partes, siccome proposta per la prima volta in appello. Con il secondo mezzo la EL, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 ss. e 1430 c.c., 28 e 29 L. n. 392/1978 oltre al vizio della motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., lamenta che il suddetto giudice non abbia rilevato نانا ہ il contratto ے che andava a scadere non il 30/11/99 ma il 30/11/98, ritenendo conseguentemente tempestiva la mera disdetta del 22/10/98. Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1230 c.c. e 29 L. n. 392/1978 ed un ulteriore vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), lamenta che la Corte trentina non abbia ravvisato nella specie una novazione dell'originario contratto in virtù di quello in data 11/1/90 (stipulato per un canone più che doppio e per una diversa durata), con la conseguenza che la relativa disdetta (o, meglio, diniego di rinnovazione) doveva essere motivata. I tre motivi, che per ragioni di connessione possono esaminarsi congiuntamente, non sono fondati. Essi risultano adeguatamente confutati nell'impugnata sentenza, affermandosi: che anche a considerare rituale l'eccezione relativa all'esatta durata del contratto, proposta solo in appello, essa non è comunque fondata, non essendoci alcuna ragione "per preferire quanto scritto in lettere (otto anni ed undici mesi) piuttosto che dare la preferenza alla scadenza espressa in cifre (30 novembre 1999), anche in considerazione del comportamento delle parti" precedente e successivo la causa, che "hanno sempre tenuto presente come scadenza quella del 30 novembre 1999"; - che le sole variazioni di misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non sono di per sé indice della novazione di un rapporto locativo, trattandosi di elementi di carattere accessorio e non risultando l'esistenza dell'animus novandi;
- che, pertanto, stante l'unitarietà di un rapporto prolungatosi nel tempo, la scadenza del 30/11/99 non dava luogo al primo rinnovo, il cui diniego deve essere motivato ex art.29 L. n. 392/1978, ma poteva essere semplicemente disdettata. Trattasi di motivazione che fa buon governo dei principi affermati in materia da questa Corte (ex plurimis Cass. 19 novembre 1999) e che sotto l'aspetto logico raggiunge un grado di completezza e di persuasività da renderla incensurabile in cassazione. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente alle spese di questo grado.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 100,00 oltre euro 2.000,00 per onorari. Così deciso in Roma il 16 novembre 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSØRE IL PRESIDENTE Fiduccin Garšana Schelson IL CANCELLIERE CI Depositata in Cancelleria Dott.sea Maria Ajello oggi,8.03.03 IL CANCELLIERE G1 Dott.ssa Maria Aiello GORTE SUPREMA BASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 || 27-5-2003 serie 4 al n. 2017 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ricef ⑆