Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/05/2002, n. 7551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7551 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
E 6 5 8 N A 9 . I O 1 I N / R Z 4 - / A A 6 B T R 2 -REPUBBLICA ITALIANA . POLORO ITALIANO0 7 551/ 02 T . U L S R L I B . I P A G . R : E D B T R L A A E T I A D LA COR E UP MADICASSAZIONE 1 I R D S 3 Oggetto E 1 N E 3 T E Ric.i mm T . S A N N I SEZIONE TRIBUTARIA E A M S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10651/98 Dott. Francesco CRI TARELLA ORESTANO Sxpresidente Cron.21029 GRAZIADE! - Consigliere Dott. Giulio Consigliere Rep. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Ud. 15/02/02 Dott. Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere Consigliere TIRELLI Dott. Francesco ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SIMMOFI DI ANGELUCCI MARINA SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA F. PAOLUCCI DE' CALBOLI 9, presso lo studio dell'avvocato SANDULLI PIERO, che la difende, giusta procura in calce;
ricorrente -
contro
UFF REGISTRO ROMA ATTI PUBBLICI;
2002 intimato 842 avversO la sentenza n. 458/97 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 31/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto che, con ricorso n.10651 del 1998, illustrato da memoria, la S. IMMO. FI di Angelucci Marina S.a.s. ha proposto ricorso per cassazione avversO la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.458/04/97 del 31 marzo 1998; che il ricorso risulta proposto e notificato, in una copia, nei confronti dell' "Ufficio del Registro di Roma Atti pubblici in persona del suo legale rappresen- tante pro tempore con sede in Roma, Via Plinio 19", e, in altra copia, proposto e notificato all'Ufficio stes- SO "nel domicilio eletto ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi n.12"; che nessuno si è costituito per la parte intima- ta;
che il ricorso medesimo, come concretamente pro- posto e notificato, deve essere dichiarato inammissibi- le, per violazione del combinato disposto degli artt.62 2 comma 2 del d.lgs. n.546 del 1992, 366 comma 1 n.1 cod. proc. civ. e 11 comma 1 del R.d. n.1611 del 1933, in quanto l'Ufficio tributario periferico è, comunque, privo di legittimazione processuale nel giudizio dinan- zi alla Corte di cassazione;
che, infatti, costituisce, dopo qualche iniziale incertezza, costante orientamento di questa Corte (cfr., e pluribus e da ultime, sentt. nn. 8714, 15233 e 15927 del 2001), integralmente condiviso dal Collegio, quello, secondo cui, ai sensi del combinato disposto degli artt.62 comma 2 del d.lgs. n.546 del 1992, 366 comma 1 n.1 cod. proc. civ. e 11 commi 1 e 2 del r.d. n. 1611 del 1933, il ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale deve essere proposto nei confronti del Ministro delle Finan- ze e non già, come nella specie, nei confronti dell'Ufficio tributario periferico privo di soggettivi- tà esterna nel giudizio di cassazione, posto che il vi- zio dell'atto di impugnazione deriva dall'errata indi- viduazione della "parte" (ufficio tributario periferi- co, anziché ministro) e non attiene alla sola sua noti- ficazione;
e secondo cui, trattandosi di vizio relativo all'atto di impugnazione, per violazione di un suo re- quisito di forma richiesto а pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio, non vale a sanarlo nemmeno la co- 3 stituzione in giudizio del ministro delle finanze (che, peraltro, nella specie, non è avvenuta); che, in carenza di costituzione della parte inti- mata, non sussistono presupposti per pronunciare sul- le spese.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la Sezione Tributaria, il 15 febbraio 2002 P P est. Il Presidente Francesco Cristarella Orestano жини ✓ vista DEPOSITATION CANCELLERIA FRE C1 Oggi 23 MAG/ 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista E N O I Z 6 8 A 9 5 R 1 . T / S 4 N I / A - 6 I G 2 B E R . R . R A L . L P T A . A D U D . B L B E I E A T D R T A N I T I S 1 E 3 N R S 1 E E E S . T I N A A M 4