Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5917
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Sentenza 23 aprile 2002

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In tema di revocatoria fallimentare, alla luce della presunzione "iuris tantum" stabilita dall'art. 67 legge fall., non spetta alla curatela dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza, ma spetta al convenuto in revocatoria fornirà la prova della "inscientia decoctionis", dimostrando la insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza, ovvero la prova della ricorrenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza e avvedutezza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazione di normale esercizio.( Nella specie, la S.C. ha confermato le decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda dei commissari liquidatori di una cooperativa a r.l., la quale aveva ceduto, poco prima di essere posta in liquidazione coatta amministrativa, il credito vantato nei confronti di una società all'istituto di credito presso il quale aveva un conto corrente largamente scoperto; nell'occasione, la S.C. ha escluso che l'onere probatorio a carico della banca, relativo alla mancata conoscenza da parte della stessa dello stato di decozione della cooperativa, poteva ritenersi assolto con il mero rilievo della prosecuzione del rapporto, per l'ambiguità di tale elemento, che, in luogo di dimostrare la fiducia della banca nella solvibilità della cliente, avrebbe potuto essere rivelatore del tentativo di recuperare le anticipazioni, tenendo ancora in vita il conto e impiegandolo soltanto per acquisire le eventuali rimesse attive.)

La cessione di credito, effettuata in funzione solutoria, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti al danaro ed è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall., sottraendosene soltanto quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestualmente al sorgere del debito con essa estinto.

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  • 1Azione revocatoria nelle procedure concorsuali
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 13 maggio 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5917
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5917
Data del deposito : 23 aprile 2002

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