Sentenza 23 aprile 2002
Massime • 2
In tema di revocatoria fallimentare, alla luce della presunzione "iuris tantum" stabilita dall'art. 67 legge fall., non spetta alla curatela dimostrare la conoscenza dello stato di insolvenza, ma spetta al convenuto in revocatoria fornirà la prova della "inscientia decoctionis", dimostrando la insussistenza, al momento dell'atto, di elementi rivelatori dello stato di insolvenza, ovvero la prova della ricorrenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza e avvedutezza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazione di normale esercizio.( Nella specie, la S.C. ha confermato le decisione dei giudici di merito che avevano accolto la domanda dei commissari liquidatori di una cooperativa a r.l., la quale aveva ceduto, poco prima di essere posta in liquidazione coatta amministrativa, il credito vantato nei confronti di una società all'istituto di credito presso il quale aveva un conto corrente largamente scoperto; nell'occasione, la S.C. ha escluso che l'onere probatorio a carico della banca, relativo alla mancata conoscenza da parte della stessa dello stato di decozione della cooperativa, poteva ritenersi assolto con il mero rilievo della prosecuzione del rapporto, per l'ambiguità di tale elemento, che, in luogo di dimostrare la fiducia della banca nella solvibilità della cliente, avrebbe potuto essere rivelatore del tentativo di recuperare le anticipazioni, tenendo ancora in vita il conto e impiegandolo soltanto per acquisire le eventuali rimesse attive.)
La cessione di credito, effettuata in funzione solutoria, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro o con titoli di credito considerati equivalenti al danaro ed è, pertanto, soggetta a revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67, primo comma, n. 2 legge fall., sottraendosene soltanto quando sia stata prevista come mezzo di estinzione contestualmente al sorgere del debito con essa estinto.
Commentario • 1
- 1. Azione revocatoria nelle procedure concorsualiSarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 13 maggio 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/2002, n. 5917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5917 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ROLO BANCA 1473 SpA, società derivante dalla fusione del CREDITO ROMAGNOLO SpA e della CARIMONTE BANCA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ZANARDELLI 20, presso l'avvocato LUIGI ALBISINNI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE SESTA, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
AGRITALIA CONSERVE SOCIETÀ COOPERATIVA a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Commissari Liquidatori, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso l'avvocato CARMINE PUNZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMANUELE PRATI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 889/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 22/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/10/2001 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito, per il resistente, l'Avvocato D'Alessio, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso in via principale: per l'inammissibilità, in subordine: per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
I commissari liquidatori della società Agritalia Conserve, cooperativa a r.l., in liquidazione coatta amministrativa, convennero dinanzi al Tribunale di Forlì società RO NC 1473.s.p.a. - già Credito Romagnolo - e dedussero che la cooperativa aveva ceduto credito vantato nei confronti della soc. C.A.S. Succhi di Frutta, s.p.a., in ragione di L. 143.912.000, al Credito Romagnolo, con atto notificato al debitore l'1.4.1993; aggiunsero che il credito era stato riscosso il 30.5.1993, cinque giorni prima che la società fosse posta in liquidazione coatta amministrativa, cui era seguita il 15.2.1994 la dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale di Forlì, e chiesero la declaratoria di inefficacia della cessione predetta ai sensi dell'art. 67 L.F. 2^ e 1^ comma.
La convenuta eccepì la nullità della notifica della citazione e nel merito rilevò che la data certa della cessione non era quella del'1.4.1993, ma quella del 5 gennaio 1993, allorché il presidente della cooperativa aveva sottoscritto la distinta del portafoglio commerciale ceduto alla banca, ovvero quella del 3.2.1993, in cui era stata depositata presso la cancelleria del Tribunale di Forlì la richiesta di cancellazione dal registro delle imprese del presidente del consiglio di amministrazione, sino a quel momento in carica. Negò comunque di avere conosciuto lo stato di insolvenza. Il tribunale con sentenza 4.10.1997 accolse la domanda, ritenendo che l'atto costituisse datio in solutum, che fosse comunque revocabile ai sensi dell'art. 67 2^ comma, e che ai fini della decorrenza del periodo sospetto rilevasse la data della notifica al debitore ceduto, con cui esso era divenuto opponibile ai terzi;
ritenne provata la scientia decoctionis.
Avverso tale sentenza propose appello la RO NC, che la Corte di Bologna con sentenza 4.6.1997 ha respinto. Ha osservato la corte di merito che nessun rilievo avesse nella dedotta fattispecie la data della cessione, perché, quand'anche fosse stata quella del 3.2.1993 - come preteso dalla NC - egualmente l'atto sarebbe inefficace ai sensi del 1^ comma dell'art. 67 L.F., in quanto caduto nel biennio anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza;
come pure irrilevante ha giudicato la statuizione - passata in cosa giudicata - secondo cui il dies ad quem del periodo sospetto è la data della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, in luogo di quella del provvedimento di liquidazione coatta, posto che comunque quel periodo non era decorso. Quanto alla natura dell'atto, dopo avere negato ingresso alla prospettata sua qualificazione come mandato all'incasso, perché nuova e fondata su fatti diversi da quelli dedotti con l'atto di citazione, ha ritenuto che la operazione avesse carattere solutorio, avendo avuto riguardo ad un conto corrente scoperto di oltre un miliardo e non ripristinatorio della provvista;
ha infine ritenuto assorbito il motivo relativo alla inscientia decoctionis, operando la presunzione della scientia nella ipotesi del 1^ comma dell'art. 67 n. 2 L.F. e non essendo stati indicati elementi atti a superarla. Ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi la RO NC 1473, cui ha resistito con controricorso, illustrato da memoria, la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Agritalia Conserve.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la banca ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 67 1^ comma L.F.. Deduce che la cessione di credito - apoditticamente assunta dalla corte di merito tra gli atti anomali - tale in realtà non sia, in quanto largamente in uso nei rapporti con gli istituti di credito ed in quanto nella specie si era inserita nell'ambito della gestione di un conto anticipi, sul quale erano stati scontati titoli di credito, il cui controvalore era stato anticipato su un conto corrente ordinario. Inserendosi nell'ambito della gestione del conto anticipi "le operazioni di cessione di credito costituiscono una normale espressione dei rapporti di credito tra Agritalia Conserve s.c.a r.l. e la NC e sono pertanto del tutto estranee a qualsivoglia considerazione circa la solvibilità della società cedente".
Con il secondo motivo è denunziata la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto che la cessione abbia avuto funzione solutoria perché "il relativo importo sarebbe stato accreditato tra le poste attive del c/c n. 41, a parziale rientro della esposizione di tale rapporto, che all'epoca presentava uno scoperto di circa 850 milioni". Invece all'epoca non vi era un credito esigibile che la cessione avesse potuto parzialmente estinguere, in quanto il conto corrente sul quale l'importo era stato accreditato era operante e non era stato revocato. Il dato significativo, che sarebbe stato integralmente ignorato dalla corte di appello - aggiunge la ricorrente - è che dalla movimentazione del conto risulterebbe che, in corrispondenza all'importo del credito ceduto pari a L. 144.000.000, in pari data erano stati addebitati nella colonna "dare" due assegni per un importo di oltre 145 milioni e ciò dimostrerebbe che la finalità della cessione e dell'accredito relativo era stata di garantire la provvista necessaria per effettuare contestualmente un pagamento ad altri soggetti, cioè i beneficiari degli assegni emessi da Agritalia.
Con il terzo motivo denunzia la ricorrente ancora la insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto della controversia, relativo alla non provata inscientia decoctionis. Afferma che illegittimamente la corte di merito ha ritenuto assorbito il motivo di impugnazione proposto a riguardo, sostenendo che nessun elemento fosse stato fornito per superare la presunzione di conoscenza dello stato di insolvenza;
e ciò in quanto essa ricorrente aveva esposto precisi elementi di riscontro della sua inscientia, quali la totale fiducia nella solidità economica della cooperativa, dimostrata dal consenso ad operare sul suo conto corrente con ampi margini di credito, nonostante fosse mancata una formale apertura di credito e pur dopo i fatti che dimostrerebbero la scientia decoctionis;
fiducia ribadita nell'accordo del 24.2.1993 tra la società e le banche creditrici.
I motivi vanno esaminati congiuntamente, in quanto attengono, rispettivamente, alla qualificazione giuridica e alla funzione dell'atto posto in essere dalla società in liquidazione coatta con l'istituto di credito, l'una e l'altra considerate rilevanti ai fini dell'azione revocatoria di cui si tratta, avendo la sentenza impugnata, in relazione ad esse, ritenuto che non dovessero sussistere dubbi, da un lato che l'atto integrasse una cessione di credito - essendo stata così espressamente definita dall'attrice con l'originario atto di citazione e nella udienza per la precisazione delle conclusioni in primo grado, senza che la qualificazione fosse stata contraddetta, come si desume dalla esposizione in fatto della banca, che ne contestò la data certa e la scientia decoctionis del cessionario - e dall'altro che la cessione avesse una funzione solutoria.
In ordine a quest'ultimo aspetto la corte di merito ha tratto le sue conclusioni dalle circostanze che l'importo degli assegni, effetti, ricevute ed altri documenti, era stato "accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine"; che la sua disponibilità era stata rinviata al momento dell'incasso; che da nessun documento era risultato che con la cessione fossero state concesse anticipazioni;
che il conto corrente, sin dalla data in cui era stata sottoscritta la distinta del portafoglio commerciale ceduto, presentava uno scoperto di oltre un miliardo;
che l'importo della cessione era stato trattenuto dalla banca, dopo la riscossione del credito. Tali argomentazioni, che fanno giustizia della censura relativa al vizio motivazionale, oggetto del primo motivo, resistono alla denunzia di violazione dell'art. 67 1^ comma L.F., dedotta sotto il profilo che l'atto compiuto non era anomalo, perché diffuso nella prassi commerciale, in particolare nei rapporti con istituti di credito, e compiuto all'interno di un rapporto nel quale, a fronte dello sconto di titoli, venivano operate anticipazioni del relativo controvalore, in un momento in cui la società non presentava segni di insolvenza (1^ motivo); e non era solutorio, per il fatto che il "conto corrente su cui venne accreditato l'importo dei titoli ceduti era perfettamente operante, non revocato e pertanto nei confronti di Agritalia Conserve s.c.a r.l. non vi era all'epoca un debito esigibile che la cessione possa ritenersi aver parzialmente soddisfatto tramite l'accredito".
Posto, infatti, che la cessione in questione non fu pattuita nel momento in cui sorse il rapporto con la banca;
che il conto era "già largamente esposto" quando la cessione intervenne;
che nessun affidamento era stato concesso alla società cooperativa (v. ammissione della ricorrente a ff. 8 e 10 del ricorso), la funzione solutoria dell'atto si desume dalla circostanza che la cooperativa aveva un conto corrente scoperto in modo rilevante, privo di qualunque apertura di credito, con un saldo, dunque, immediatamente esigibile;
per cui l'operazione posta in essere risultò obbiettivamente diretta ad estinguere le passività e non a ripristinare disponibilità (la cosiddetta provvista) in via assoluta inesistenti e mai esistite, mentre la sua anomalia risiede nella estraneità alle pattuizioni originarie e nella difformità rispetto agli ordinari mezzi di pagamento (Cass. 8703/1998; 6047/1997;
8525/1996; 2330/1993; 950/1987).
Nè giovano a negare la funzione predetta le circostanze che il conto non fu "revocato", dal momento che la mancanza di una apertura di credito faceva venir meno il presupposto della revoca, al di là del fatto che a segnare il carattere solutorio della rimessa non è esclusivamente la revoca di un affidamento o linea di credito, esso potendosi rinvenire anche in operazioni nel corso del rapporto, quando risultino dirette ad estinguere o a ridurre la esposizione;
mentre è indifferente che in corrispondenza della cessione il conto rechi poste nella colonna "dare", per assegni emessi di importo pressoché uguale a quella della cessione.
Quand'anche, infatti, si attribuisse alla cessione la data di quelle emissioni e la si ritenesse opponibile alla procedura concorsuale, la funzione solutoria resterebbe confermata, giacché nel momento in cui si compi, esistendo una forte scopertura, essa era destinata a contenerla e ancor più era a ciò mirata, se ne era stato programmato l'aggravamento attraverso la emissione degli assegni;
la quale, ove invece avesse di fatto preceduto la sottoscrizione della distinta del portafoglio commerciale, alla cessione nessun altro ruolo era in grado di assegnare che quello di lasciare immutata la vecchia scopertura, estinguendone l'aumento provocato dagli assegni emessi senza alcuna provvista. Il terzo motivo non ha miglior fondamento dei primi due. Puntuale appare, infatti, la motivazione, vanamente contestata, della corte territoriale sull'elemento soggettivo della azione proposta dalla liquidazione coatta, a fronte della circostanza che il suo accoglimento era avvenuto sotto il profilo del primo comma dell'art. 67 L.F., secondo cui è l'accipiens che deve provare la sua inscientita decoctionis, piuttosto che il curare a fornire la prova della di lui scientia.
La corte di merito ha aggiunto che la banca aveva mancato di indicare gli elementi positivi atti a vincere siffatta presunzione ed infondata è la doglianza secondo cui quegli elementi, rappresentati dalla mancata chiusura del conto e dalla continuazione del rapporto, rivelatrici della fiducia nel cliente, erano stati invece forniti (dell'ulteriore, costituito dalla adesione ad un accordo intervenuto tra la società ed altre banche, non è consentito l'apprezzamento, ai fini della rilevanza in ordine al vizio motivazionale, essendone mancata la adeguata esplicitazione). Corretto è, infatti, il giudizio di inidoneità espresso dal giudice di merito, a fronte del principio che in tema di revocatoria fallimentare, allorché spetti al convenuto dimostrare la inscientia decoctionis, l'onere probatorio attiene alla "ricorrenza di circostanze tali da indurre una persona di normale prudenza ed avvedutezza a ritenere che l'impresa si trovasse in situazioni di normale esercizio" (Cass. 119/1998) e non può certo essere ritenuto assolto, con la mera circostanza della prosecuzione del rapporto, per l'ambiguità di tale elemento, che, in luogo di dimostrare la fiducia nella solvibilità, può rivelare il tentativo di recuperare le anticipazioni, tenendo ancora in vita quel conto e impiegandolo soltanto per acquisire le rimesse attive eventuali.
Le spese del processo seguono la soccombenza e si liquidano in L.
3.270.700 pari ad euro 1.689,18 di cui L.
3.000.000 pari ad euro 1.549,38 per onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali in L.
3.270.700 pari ad euro 1.689,18 di cui L.
3.000.000 pari ad euro 1.549,38 per onorari.
Così deciso in Roma, il 24 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2002