Sentenza 14 febbraio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2002, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2002 |
Testo completo
FF ™ N REPUBBLICA ITALIANA O I Z A A CORTE S0 2096/ 02 R IN T S I G E R A Oggetto D E T SEZIONI UNITE CIVILI N E S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Nicola MARVULLI - Primo Presidente - R.G.N. 10654/01 Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di sezione Cron. 5137 Dott. Alfio FINOCCHIARO-Presidente di sezione - Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Ud. 09/11/01 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, domiciliata inelettivamente ROMA, PIAZZA DELL'ORO 31 presso lo studio rappresentata e difesa dell'avvocato CHIARA RICCI, avvocati FEDELE SINDACO, GIUSEPPE CIPRIANI, dagli giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente 2001 contro 581 -1- MA EL, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LEONARDO GOFFREDO, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente per regolamento di giurisdizione n. 348/00 del Giudice di pace di BARI, depositata il 17/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/01 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato Giuseppe CIPRIANI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 20 maggio 1999 FE MM conveniva davanti al Giudice di Pace di Bari la Regione Puglia, chiedendo la condanna della stessa al pagamento della indennità per calamità atmosferiche che asseriva spettargli per l'anno 1987. La Regione Puglia, costituitasi, resisteva alla domanda, che veniva accolta dal Giudice di pace di Bari con sentenza in data 17 febbraio 2000, la quale, tra l'altro, premesso che l'iter amministrativo previsto dalla normativa in materia aveva avuto regolare svolgimento, riteneva che l'attore fosse titolare di un verc e proprio diritto soggettivo ad ottenere le provvidenze per cui era causa in base alla seguente motivazione: .. trattandosi di procedimento regolamentato in modo da escludere qualsiasi discrezionalità per la concessione, subordinata al verificarsi delle situazioni descritte e accertate, riguardanti la generalità degli agricoltori operanti nel territorio individuato e delimitato dalla Regione, è evidente che il diritto fatto valere in questa dall'interessato si configura come dirittosede soggettivo meritevole di tutela da parte del 3 giudice ordinario. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la Regione Puglia, con due motivi. Resiste con controricorso FE MM. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso la Regione Puglia sostiene che la normativa statale e regionale in un diritto soggettivo a materia prevede non provvidenze in caso di calamità atmosferiche, ma la semplice possibilità della concessione di tali provvidenze, il che significa che i potenziali beneficiari delle stesse non sono titolari di una posizione soggettiva tutelabile davanti alla autorità giudiziaria. Il motivo è infondato. Nella specie, infatti, non si discute se i soggetti danneggiati da calamità atmosferiche siano senz'altro titolari di un diritto soggettivo alle provvidenze previste dalla normativa in questione, ma della diversa questione se il diritto soggettivo sia ricollegabile ad un provvedimento amministrativo emesso a seguito della attivazione (discrezionale) dell'apposito procedimento. Con il secondo motivo del ricorso la Regione Puglia deduce che, anche volendo ammettere che l'attuale resistente fosse titolare di una posizione soggettiva tutelabile davanti all'autorità giudiziaria, in base ai principi elaborati da questa S.C., in mancanza di un provvedimento attributivo delle provvidenze per cui è causa, si trattava di un interesse legittimo, dạ far valere davanti al giudice amministrativo. La doglianza è infondata. Occorre, in proposito, premettere che l'art. 1 della legge Regione Puglia 11 aprile 1979 n. 19 ha stabilito: "Sono delegate ai Comuni e alle Provincie le funzioni amministrative trasferite alla Regione per gli interventi conseguenti alle calamità naturali o avversità atmosferiche..". Il successivo art. 6, ultimo comma, ha specificato che nelle funzioni delegate alla Provincie rientra la emissione dei formali provvedimenti di liquidazione dei contributi, da attingere dai fondi che, ai sensi dell'art. 5, la Regione è tenuta a fornire alle Provincie stesse. emerge,Dal complesso di tali disposizioni pertanto, che alla Regione non spetta l'ultima parola in tema di concessione di contributi, nel senso che non è titolare di un potere di ratifica 5 dell'operato dei Comuni e delle Provincie, per cui solo a seguito della emanazione da parte della stessa di (ulteriori) formali provvedimenti di concessione dei contributi per cui è causa sorgerebbe a favore degli interessati un diritto soggettivo alla corresponsione del relativo importo. Il procedimento amministrativo (con la nascita del diritto soggettivo) si esaurisce con la emissione dei formali provvedimenti da parte delle Provincie, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, cit. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con giurisdizione del giudice affermazione della ordinario. delle particolarità della In considerazione persussistono giusti motivi controversia, compensare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese. Millery Roma, 9 novembre 2001 Ruest Jul In Cate opg 14 FEB. 2002 Giovanni Ciabattista 6